Art. 4 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo  2,  valutati
in 2.400.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019  si  provvede
mediante riduzione del  Fondo  per  il  recepimento  della  normativa
europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24  dicembre  2012,
n. 234, come richiamato dall'articolo  1,  comma  3  della  legge  25
ottobre 2017, n. 163. 
  2.  Dall'attuazione  del  presente  decreto,  ad  eccezione   delle
disposizioni di cui all'articolo  2,  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. Fermo restando quanto previsto dal  comma  1,  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto si provvede nell'ambito  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 7 marzo 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Savona,  Ministro  per   gli   affari
                                europei 
 
                                Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                Moavero  Milanesi,   Ministro   degli
                                affari esteri  e  della  cooperazione
                                internazionale 
 
                                Tria, Ministro dell'economia e  delle
                                finanze 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'articolo 41-bis della legge 24 dicembre
          2012, n.  234,  citata  nelle  note  alle  premesse,  cosi'
          recita: 
              «Art. 41-bis. (Fondo per il recepimento della normativa
          europea). - Al fine di consentire il tempestivo adeguamento
          dell'ordinamento  interno  agli  obblighi   imposti   dalla
          normativa  europea,  nei   soli   limiti   occorrenti   per
          l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto  non  sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa  di  10
          milioni di euro per l'anno 2015 e di  50  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2016. 
              2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2016,  destinato  alle   sole   spese
          derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 
              3. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a  50
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  si
          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
          mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,
          per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
          all'articolo 5, comma 1, della legge  16  aprile  1987,  n.
          183, e, quanto a 50  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2016,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Per il testo dell'articolo 1 della legge  25  ottobre
          2017, n. 163, si veda nelle note alle premesse.