IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in  particolare,
l'articolo 2, comma 10-ter; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2014, adottato ai sensi del citato articolo 2, comma 5, decreto-legge
n. 95 del 2012, e in particolare la tabella 3, allegata  al  predetto
decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio   2013,   n.   105,   concernente:   «Regolamento    recante
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135»; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  ed  in
particolare, gli articoli 7, 8 e 11; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
luglio 2017, n. 143,  concernente  «Regolamento  recante  adeguamento
dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e  forestali,  a  norma  dell'articolo  11,  comma  2,  del   decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentarie
e forestali 7 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  115
del 19 maggio 2018, recante individuazione degli  uffici  di  livello
dirigenziale non generale  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali e definizione delle  attribuzioni  e  relativi
compiti; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare gli
articoli 1 e 4-bis; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  288  del  12
dicembre 2018, recante individuazione e definizione della  disciplina
per il trasferimento delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo, e in particolare la tabella 3 allegata al predetto decreto; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli Atti Normativi nelle Adunanze del 20 dicembre 2018
e del 17 gennaio 2019; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 gennaio 2019; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
  Sulla proposta del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo, di concerto con i Ministri  dell'economia  e
delle finanze e per la pubblica amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Organizzazione del Ministero 
 
  1.  Il  presente  regolamento   disciplina   l'organizzazione   del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo. 
  2. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e
del turismo, di seguito denominato «Ministero», per l'esercizio delle
funzioni e dei compiti  statali  ad  esso  spettanti  in  materia  di
agricoltura e  foreste,  caccia,  alimentazione,  pesca,  produzione,
prima trasformazione e commercializzazione dei  prodotti  agricoli  e
della  pesca,  come  definiti  dall'articolo  38  del  Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea   e   dalla   vigente   normativa
comunitaria  e  nazionale,  nonche'  in  materia   di   turismo,   e'
organizzato nei seguenti Dipartimenti: 
    a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali e  dello
sviluppo rurale; 
    b)  Dipartimento  delle  politiche  competitive,  della  qualita'
agroalimentare, ippiche e della pesca; 
    c) Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari; 
    d) Dipartimento del turismo. 
  3. I Capi dei Dipartimenti svolgono  esclusivamente  i  compiti  ed
esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo  30
luglio 1999, n. 300 e collaborano tra loro e con gli altri  uffici  e
organismi, di cui al presente regolamento. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400,  recante  disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario; 
              - La legge 15 marzo 1997,  n.  59,  recante  delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17  marzo  1997,  n.63,
          supplemento ordinario. 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante riforma dell'organizzazione del  Governo,  a  norma
          dell'articolo 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  9  maggio  2001,  n.106,   supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
          recante attuazione della legge 4  marzo  2009,  n.  15,  in
          materia di ottimizzazione della  produttivita'  del  lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  31
          ottobre 2009, n.254, supplemento ordinario. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   10-ter   del
          decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95  recante  disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6  luglio
          2012,  n.  156,  supplemento  ordinario,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189,
          supplemento ordinario: 
              «Art. 10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare  il
          riordino   previsto   dal   comma   10   e    dall'articolo
          23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto e  fino  al
          31 dicembre  2012,  i  regolamenti  di  organizzazione  dei
          Ministeri sono adottati  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, di concerto con il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la  semplificazione  e  con  il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze.  I  decreti  previsti  dal
          presente comma sono soggetti  al  controllo  preventivo  di
          legittimita' della Corte dei conti ai  sensi  dell'articolo
          3, commi da 1 a 3, della legge  14  gennaio  1994,  n.  20.
          Sugli  stessi  decreti  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri ha facolta' di richiedere il parere del  Consiglio
          di Stato. A decorrere dalla data di efficacia  di  ciascuno
          dei  predetti  decreti  cessa  di  avere  vigore,  per   il
          Ministero interessato,  il  regolamento  di  organizzazione
          vigente. ». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          22 gennaio 2013, recante rideterminazione  delle  dotazioni
          organiche del personale di alcuni Ministeri, enti  pubblici
          non  economici  ed   enti   di   ricerca,   in   attuazione
          dell'articolo 2 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          27   febbraio   2013,   n.   105    (Regolamento    recante
          organizzazione  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali,  a  norma  dell'articolo  2,  comma
          10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre  2013,  n.
          218. 
              - Si riporta il testo degli articoli  7,  8  e  11  del
          decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,   recante
          disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni
          di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello  Stato,
          ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della  legge
          7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
          amministrazioni  pubbliche,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 2016, n.213: 
              «Art. 7. (Assorbimento del Corpo forestale dello  Stato
          nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni) 1.
          Il Corpo forestale dello Stato e' assorbito  nell'Arma  dei
          carabinieri, la quale esercita le funzioni gia' svolte  dal
          citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto,  fermo  restando
          quanto disposto dall'articolo 2, comma 1,  e  ad  eccezione
          delle competenze in materia  di  lotta  attiva  contro  gli
          incendi  boschivi  e  spegnimento  con  mezzi  aerei  degli
          stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del  fuoco
          ai sensi dell'articolo 9, nonche' delle funzioni attribuite
          alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia  di  finanza
          ai sensi dell'articolo 10 e delle attivita' cui provvede il
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
          ai sensi dell'articolo 11. 
              2. In relazione a quanto previsto dal comma  1,  l'Arma
          dei carabinieri esercita le seguenti funzioni: 
                a) prevenzione e repressione  delle  frodi  in  danno
          della qualita' delle produzioni agroalimentari; 
                b) controlli derivanti  dalla  normativa  comunitaria
          agroforestale e ambientale e concorso nelle attivita' volte
          al  rispetto  della  normativa  in  materia  di   sicurezza
          alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere; 
                c)  vigilanza,  prevenzione   e   repressione   delle
          violazioni compiute in danno dell'ambiente,  con  specifico
          riferimento  alla  tutela  del  patrimonio   faunistico   e
          naturalistico  nazionale  e  alla  valutazione  del   danno
          ambientale,  nonche'  collaborazione  nell'esercizio  delle
          funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo  30
          luglio 1999, n. 300; 
                d)  sorveglianza  e   accertamento   degli   illeciti
          commessi in violazione delle norme  in  materia  di  tutela
          delle  acque  dall'inquinamento  e   del   relativo   danno
          ambientale; 
                e)  repressione  dei  traffici   illeciti   e   degli
          smaltimenti illegali dei rifiuti; 
                f) concorso nella  prevenzione  e  nella  repressione
          delle violazioni compiute in danno degli animali; 
                g)  prevenzione  e   repressione   delle   violazioni
          compiute in materia di incendi boschivi; 
                h)  vigilanza  e  controllo   dell'attuazione   delle
          convenzioni  internazionali  in  materia  ambientale,   con
          particolare riferimento alla tutela delle foreste  e  della
          biodiversita' vegetale e animale; 
                i) sorveglianza sui  territori  delle  aree  naturali
          protette di rilevanza nazionale e  internazionale,  nonche'
          delle altre aree protette  secondo  le  modalita'  previste
          dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine
          confinanti con le predette aree; 
                l)  tutela  e  salvaguardia  delle  riserve  naturali
          statali   riconosciute   di    importanza    nazionale    e
          internazionale, nonche' degli  altri  beni  destinati  alla
          conservazione della biodiversita' animale e vegetale; 
                m) contrasto al commercio illegale nonche'  controllo
          del  commercio  internazionale  e   della   detenzione   di
          esemplari di fauna e di  flora  minacciati  di  estinzione,
          tutelati ai sensi della Convenzione CITES,  resa  esecutiva
          con legge 19  dicembre  1975,  n.  874,  e  della  relativa
          normativa  nazionale,  comunitaria  e   internazionale   ad
          eccezione di quanto previsto agli  articoli  10,  comma  1,
          lettera b) e 11; 
                n) concorso nel  monitoraggio  e  nel  controllo  del
          territorio  ai  fini   della   prevenzione   del   dissesto
          idrogeologico,   e   collaborazione    nello    svolgimento
          dell'attivita' straordinaria di polizia idraulica; 
                o)  controllo  del  manto  nevoso  e  previsione  del
          rischio   valanghe,   nonche'   attivita'   consultive    e
          statistiche ad essi relative; 
                p)  attivita'  di  studio  connesse  alle  competenze
          trasferite con  particolare  riferimento  alla  rilevazione
          qualitativa e quantitativa delle risorse  forestali,  anche
          al  fine  della  costituzione   dell'inventario   forestale
          nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario  delle
          foreste, ai controlli sul  livello  di  inquinamento  degli
          ecosistemi forestali, al  monitoraggio  del  territorio  in
          genere  con   raccolta,   elaborazione,   archiviazione   e
          diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse  dal
          fuoco; 
                q) adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo
          dei collegamenti di cui  all'articolo  24  della  legge  31
          gennaio 1994, n. 97; 
                r) attivita' di supporto al Ministero delle politiche
          agricole alimentari  e  forestali  nella  rappresentanza  e
          nella tutela degli interessi forestali  nazionali  in  sede
          comunitaria e internazionale e raccordo  con  le  politiche
          forestali regionali; 
                s) educazione ambientale; 
                t) concorso al  pubblico  soccorso  e  interventi  di
          rilievo  nazionale  di  protezione  civile  su   tutto   il
          territorio  nazionale,  ad  eccezione   del   soccorso   in
          montagna; 
                u) tutela del paesaggio e dell'ecosistema; 
                v)  concorso  nel  controllo  dell'osservanza   delle
          disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363; 
                z) Ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, commi  1  e  2,
          con protocollo di intesa tra l'Arma dei carabinieri  ed  il
          Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  sono  definite  le
          operazioni di spegnimento a terra  degli  incendi  boschivi
          nelle aree di cui all'articolo  7,  comma  2,  lettera  i),
          svolte   dalle   unita'   specialistiche   dell'Arma    dei
          carabinieri. 
              3.  Per  le  finalita'   del   presente   articolo   e'
          autorizzata la spesa di euro 1.450.000 per l'anno 2017.» 
              «Art. 8. (Riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in
          conseguenza dell'assorbimento  del  Corpo  forestale  dello
          Stato)  1.  Ferme   restando   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 18, comma  6,  al  fine  di  salvaguardare  le
          professionalita' esistenti, le specialita' e  l'unitarieta'
          delle funzioni del Corpo forestale dello  Stato,  assorbito
          nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 7: 
                a) le funzioni di  direzione,  di  coordinamento,  di
          controllo e di supporto  generale  svolte  dall'Ispettorato
          generale del Corpo forestale dello Stato sono  assolte  dal
          Comando generale dell'Arma dei carabinieri, che  si  avvale
          della struttura organizzativa di cui al comma  2,  dedicata
          all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 7; 
                b)  l'organizzazione  addestrativa  e  formativa  del
          Corpo forestale dello Stato confluisce  nell'organizzazione
          addestrativa  dell'Arma  dei  carabinieri  e  assicura   la
          formazione    specialistica    del    personale    dedicato
          all'assolvimento   delle   specifiche   funzioni   di   cui
          all'articolo 7; 
                c) l'organizzazione aerea del Corpo  forestale  dello
          Stato  confluisce  nel   servizio   aereo   dell'Arma   dei
          carabinieri, ad eccezione delle  componenti  trasferite  al
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  ai   sensi   del
          successivo articolo 9; 
                d) il gruppo sportivo del Corpo forestale dello Stato
          confluisce in quello dell'Arma dei carabinieri; 
                e) l'organizzazione territoriale del Corpo  forestale
          dello Stato, nonche'  le  restanti  componenti  centrali  e
          periferiche del medesimo Corpo confluiscono nelle strutture
          organizzative dell'Arma dei carabinieri per lo  svolgimento
          delle attivita'  dirette  alla  tutela  dell'ambiente,  del
          territorio e delle acque, alla sicurezza e ai controlli nel
          settore agroalimentare, ad eccezione di  quelle  trasferite
          al Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  ai  sensi  del
          successivo articolo 9. 
              2. Al citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 169, comma 1, dopo la lettera c),  e'
          inserita la seguente: 
                  «c-bis) organizzazione  per  la  tutela  forestale,
          ambientale e agroalimentare;»; 
                b) all'articolo 174, comma 2, lettera b),  le  parole
          «Comandi di divisione, retti  da  generale  di  divisione,»
          sono sostituite dalle seguenti: «Comandi, retti da generale
          di divisione o di brigata,»; 
                c) dopo l'articolo 174, e' inserito il seguente: 
              «Art. 174-bis. (Organizzazione per la tutela forestale,
          ambientale  e  agroalimentare).   -   1.   L'organizzazione
          forestale, ambientale e  agroalimentare  comprende  reparti
          dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento,
          nell'ambito  delle  competenze  attribuite   all'Arma   dei
          carabinieri,  di  compiti  particolari   o   che   svolgono
          attivita' di elevata specializzazione in materia di  tutela
          dell'ambiente, del territorio e delle  acque,  nonche'  nel
          campo  della  sicurezza  e  dei   controlli   nel   settore
          agroalimentare,   a   sostegno   o    con    il    supporto
          dell'organizzazione territoriale. 
              2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in: 
                a) Comando unita' per la tutela forestale, ambientale
          e  agroalimentare,  che,  ferme  restando   la   dipendenza
          dell'Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore  della
          Difesa, tramite  il  comandante  generale,  per  i  compiti
          militari,  e  la   dipendenza   funzionale   dal   Ministro
          dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo  162,  comma  1,
          dipende  funzionalmente  dal   Ministro   delle   politiche
          agricole alimentari e forestali per  le  materie  afferenti
          alla sicurezza e tutela  agroalimentare  e  forestale.  Del
          Comando si avvale il Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare, limitatamente  allo  svolgimento
          delle specifiche funzioni espressamente riconducibili  alle
          attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando e' retto da
          generale di corpo d'armata che esercita  funzioni  di  alta
          direzione, di coordinamento e di  controllo  nei  confronti
          dei comandi dipendenti. L'incarico di vice  comandante  del
          Comando  unita'  per  la  tutela  forestale,  ambientale  e
          agroalimentare e' attribuito al Generale  di  divisione  in
          servizio permanente effettivo del ruolo forestale; 
                b) Comandi, retti  da  generale  di  divisione  o  di
          brigata,  che  esercitano   funzioni   di   direzione,   di
          coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.». 
              [3. In relazione alle funzioni  specialistiche  svolte,
          nell'organizzazione di cui all'articolo 174-bis del decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono inquadrati i reparti
          istituiti con decreto del  Ministro  dell'ambiente  dell'11
          novembre 1986, registrato alla Corte dei conti in  data  24
          novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1,  e  con  decreto
          del Ministro della difesa dell'8  giugno  2001,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  11  settembre  2001,  n.   211,
          Supplemento Ordinario. » 
              «Art. 11. (Disposizioni concernenti altre attivita' del
          Corpo forestale dello Stato) 1. In  relazione  al  riordino
          delle funzioni di  polizia  di  tutela  dell'ambiente,  del
          territorio e del mare, nonche' nel campo della sicurezza  e
          dei controlli nel settore agroalimentare e all'attribuzione
          delle funzioni di cui agli articoli 7, 9 e 10, il Ministero
          delle politiche agricole alimentari  e  forestali  provvede
          alle seguenti attivita': 
                a) rappresentanza e tutela degli interessi  forestali
          nazionali in sede europea e internazionale e  raccordo  con
          le politiche forestali regionali; 
                b)   certificazione   in   materia    di    commercio
          internazionale e di detenzione di esemplari di fauna  e  di
          flora  minacciati  di  estinzione,  di   cui   all'articolo
          8-quinquies, comma  3-quinquies,  della  legge  7  febbraio
          1992, n. 150, tramite le unita' specializzate dell'Arma dei
          carabinieri; 
                c) tenuta  dell'elenco  degli  alberi  monumentali  e
          rilascio del parere di cui all'articolo 7,  commi  2  e  4,
          della legge 14 gennaio 2013, n. 10. 
              2. All'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          provvede con il personale trasferito ai sensi dell'articolo
          12,  comma  1,  ultimo  periodo  e  inquadrato  secondo  le
          corrispondenze  indicate  nella  tabella  di  equiparazione
          allegata  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  21  novembre  2016,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017. A tal fine, con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  da  adottare  ai
          sensi dell'articolo 2, comma 10-ter,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  135,  e'  adeguata  la  struttura
          organizzativa del predetto Ministero.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          17 luglio 2017, n.  143  (Regolamento  recante  adeguamento
          dell'organizzazione del Ministero delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma  2,
          del  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2017, n. 231. 
              - Il decreto del  Ministero  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali 7 marzo 2018, recante individuazione
          degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non  generale   e
          definizione delle attribuzioni  e  relativi  compiti  ,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2018, n. 115. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  1  e  4-bis  del
          decreto legge 12 luglio 2018, n. 86,  recante  disposizioni
          urgenti in  materia  di  riordino  delle  attribuzioni  dei
          Ministeri dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali  e
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          nonche' in materia di  famiglia  e  disabilita'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2018, n.160,  convertito
          con  modificazioni  dalla  legge  9  agosto  2018,  n.  97,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2018, n. 188: 
              «Art. 1. (Trasferimento al  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali delle  funzioni  esercitate
          dal Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
          turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli
          enti vigilati) 1. Al  Ministero  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali  sono   trasferite   le   funzioni
          esercitate  dal  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali e del turismo in materia di turismo. Al  medesimo
          Ministero sono altresi' trasferite, con decorrenza  dal  1°
          gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e  finanziarie,
          compresa la  gestione  residui,  della  Direzione  generale
          turismo del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
          e   del   turismo   nonche'   quelle   comunque   destinate
          all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento. 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la
          Direzione generale turismo del Ministero dei beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo e' soppressa a  decorrere
          dal 1° gennaio 2019 e  i  relativi  posti  funzione  di  un
          dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello
          non generale sono trasferiti al Dipartimento  del  turismo,
          che  e'  istituito  presso  il  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e  forestali.  Al  fine  di  assicurare
          l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il
          posto funzione di Capo del Dipartimento  del  turismo  sono
          compensati dalla soppressione di  un  numero  di  posti  di
          funzione dirigenziale di livello non  generale  equivalente
          sul piano finanziario. La dotazione  organica  dirigenziale
          del  Ministero   delle   politiche   agricole   alimentari,
          forestali e del turismo e' rideterminata nel numero massimo
          di tredici posizioni di livello generale  e  di  sessantuno
          posizioni di livello non generale senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  all'articolo  2,  comma  1,  il  numero   7)   e'
          sostituito dal  seguente:  «7)  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari, forestali e del turismo;» e il  numero
          12) e' sostituito dal seguente: «12) Ministero per i beni e
          le attivita' culturali;»; 
                b)  all'articolo  27,  comma  3,  le   parole:   «del
          Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del
          Consiglio dei ministri», sono soppresse; 
                c) all'articolo 28, comma 1, lettera a),  le  parole:
          «; promozione delle iniziative nazionali  e  internazionali
          in materia di turismo» sono soppresse; 
                d) all'articolo 33, comma 3, dopo la  lettera  b)  e'
          aggiunta  la  seguente:  «b-bis)  turismo:  svolgimento  di
          funzioni e  compiti  in  materia  di  turismo,  cura  della
          programmazione, del coordinamento e della promozione  delle
          politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni
          e dei progetti di sviluppo  del  settore  turistico,  delle
          relazioni con l'Unione europea e internazionali in  materia
          di turismo, fatte salve le competenze del  Ministero  degli
          affari esteri e della cooperazione  internazionale,  e  dei
          rapporti con le associazioni  di  categoria  e  le  imprese
          turistiche.»; 
                e) all'articolo 34, comma  1,  la  parola:  «due»  e'
          sostituita dalla seguente: «quattro». 
              4.  La  denominazione:   «Ministero   delle   politiche
          agricole alimentari, forestali e del turismo»  sostituisce,
          ad ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la  denominazione:
          «Ministero   delle   politiche   agricole   alimentari    e
          forestali». 
              5.  La  denominazione:  «Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
          presente, la denominazione: «Ministero  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo». 
              6. Restano attribuite al Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali le competenze gia' previste dalle norme
          vigenti relative alla «Scuola dei beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo»,  di  cui  all'articolo  5,  comma
          1-ter,  del  decreto-legge  31  dicembre  2014,   n.   192,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2015, n. 11, nonche' le risorse necessarie al funzionamento
          della medesima Scuola. Quest'ultima e' ridenominata «Scuola
          dei beni e delle attivita' culturali» e  le  sue  attivita'
          sono riferite ai settori di competenza del Ministero per  i
          beni e le attivita' culturali. Entro sessanta giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente   decreto,   sono   apportate    le    conseguenti
          modificazioni allo statuto della Scuola. 
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole
          alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per  la
          pubblica amministrazione e il Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  da  adottare  entro   quarantacinque
          giorni dalla data di  conversione  in  legge  del  presente
          decreto, si provvede  alla  puntuale  individuazione  delle
          risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi del comma
          1, e alla definizione della disciplina per il trasferimento
          delle medesime  risorse.  Le  risorse  umane  includono  il
          personale di ruolo nonche' il personale a tempo determinato
          con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19,  comma
          6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  entro  i
          limiti del contratto in essere, che risulta assegnato  alla
          Direzione generale Turismo alla data del  1°  giugno  2018.
          Dalla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano
          gli effetti dei  progetti  in  corso  e  delle  convenzioni
          stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo  del
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo con la societa' in house  ALES.  Al  personale  non
          dirigenziale   trasferito   si   applica   il   trattamento
          economico,    compreso    quello    accessorio,    previsto
          nell'amministrazione di destinazione e continua  ad  essere
          corrisposto,  ove  riconosciuto,  l'assegno   ad   personam
          riassorbibile  secondo  i  criteri  e  le  modalita'   gia'
          previsti    dalla    normativa    vigente.    La     revoca
          dell'assegnazione temporanea presso  altre  amministrazioni
          del personale trasferito, gia'  in  posizione  di  comando,
          rientra nella  competenza  del  Ministero  delle  politiche
          agricole  alimentari,   forestali   e   del   turismo.   E'
          riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a
          tempo indeterminato, da esercitare  entro  quindici  giorni
          dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri di cui al presente comma. Le facolta' assunzionali
          del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  sono
          ridotte per un  importo  corrispondente  all'onere  per  le
          retribuzioni complessive del personale non  transitato.  Al
          contempo, le  facolta'  assunzionali  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono
          incrementate per un importo corrispondente all'onere per le
          retribuzioni  complessive  del  personale  non  transitato.
          All'esito del trasferimento del personale  interessato,  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e
          del turismo, provvede all'esercizio delle funzioni  di  cui
          al comma 1 nell'ambito delle risorse  umane  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              8. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di
          venticinque uffici dirigenziali  di  livello  generale  del
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali,  ai  sensi
          dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300, la dotazione organica del Ministero per i  beni  e  le
          attivita' culturali, ridotta per effetto delle disposizioni
          di cui ai commi 1 e 2,  e'  incrementata  di  un  posto  di
          funzione dirigenziale di livello generale, i  cui  maggiori
          oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono
          compensati dalla soppressione di  un  numero  di  posti  di
          funzione dirigenziale di livello non  generale  equivalente
          sul piano  finanziario.  Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  adottato  ai  sensi  dell'articolo
          4-bis, sono adeguate le dotazioni organiche e le  strutture
          organizzative del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, sulla base delle disposizioni di cui al presente
          articolo. 
              9.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri,  adottato  ai  sensi  dell'articolo  4-bis,  sono
          adeguate   le   dotazioni   organiche   e   le    strutture
          organizzative  del  Ministero  delle   politiche   agricole
          alimentari, forestali  e  del  turismo,  sulla  base  delle
          disposizioni di cui al presente articolo. 
              10. Fino alla data del 31 dicembre 2018,  il  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del
          turismo, si avvale delle competenti strutture  e  dotazioni
          organiche  del  Ministero  per  i  beni  e   le   attivita'
          culturali. Con la legge di bilancio per l'anno 2019  e  per
          il triennio 2019-2021, le risorse  finanziarie  di  cui  al
          comma 1, individuate ai sensi del comma 7, sono  trasferite
          ai  pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e
          del turismo. 
              11. All'articolo 16 del decreto-legge 31  maggio  2014,
          n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
          2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) le parole: «Ministro dei beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del   turismo»,   ovunque   ricorrano,   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «Ministro   delle   politiche
          agricole alimentari, forestali e del turismo»; 
                b) le parole: «Ministero dei beni e  delle  attivita'
          culturali  e  del   turismo»,   ovunque   ricorrano,   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «Ministero  delle   politiche
          agricole alimentari, forestali e del turismo». 
              12. L'articolo 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e'
          abrogato. 
              13. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n.  91,  e  2  gennaio
          1989, n. 6: 
                a)  le  parole:  «Ministro  per  il  turismo   e   lo
          spettacolo»,  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite   dalle
          seguenti: «Ministro delle  politiche  agricole  alimentari,
          forestali e del turismo»; 
                b)  le  parole:  «Ministero  per  il  turismo  e   lo
          spettacolo»,  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite   dalle
          seguenti: «Ministero delle politiche  agricole  alimentari,
          forestali e del turismo». 
              14. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  lo
          statuto  dell'ENIT  -  Agenzia  Nazionale  del  Turismo  e'
          modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e
          del turismo. 
              15.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.» 
              «Art.    4-bis.    (Procedure    per    il     riordino
          dell'organizzazione  dei   Ministeri)   1.   Al   fine   di
          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione
          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti
          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere
          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione
          vigente.». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 38 del Trattato del
          Funzionamento   dell'Unione   Europea,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 ottobre 2012,  n.
          C326: 
              «Art.  38.  (ex  articolo  32  del  TCE)  1.   L'Unione
          definisce e attua una politica  comune  dell'agricoltura  e
          della pesca. 
              Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca  e
          il commercio dei prodotti agricoli. Per  prodotti  agricoli
          si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della
          pesca, come pure i prodotti  di  prima  trasformazione  che
          sono  in  diretta  connessione   con   tali   prodotti.   I
          riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura
          e l'uso del termine  «agricolo»  si  intendono  applicabili
          anche  alla  pesca,  tenendo  conto  delle  caratteristiche
          specifiche di questo settore. 
              2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39  a
          44 inclusi, le norme  previste  per  l'instaurazione  o  il
          funzionamento  del  mercato  interno  sono  applicabili  ai
          prodotti agricoli. 
              3. I prodotti cui si applicano  le  disposizioni  degli
          articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati nell'elenco  che
          costituisce l'allegato I. 
              4. Il funzionamento e lo sviluppo del  mercato  interno
          per  i  prodotti  agricoli   devono   essere   accompagnati
          dall'instaurazione di una politica agricola comune.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante   riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario: 
              «Art.  5.  (I  dipartimenti)  1.  I  dipartimenti  sono
          costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
          delle  funzioni  del  ministero.   Ai   dipartimenti   sono
          attribuiti  compiti  finali  concernenti  grandi  aree   di
          materie omogenee e  i  relativi  compiti  strumentali,  ivi
          compresi quelli di indirizzo e coordinamento  delle  unita'
          di gestione in cui si  articolano  i  dipartimenti  stessi,
          quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
          strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 
              2. L'incarico di capo del dipartimento viene  conferito
          in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 19 del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. 
              3.  Il  capo  del  dipartimento   svolge   compiti   di
          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di
          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del ministro. 
              4. Dal capo del dipartimento  dipendono  funzionalmente
          gli uffici di livello dirigenziale  generale  compresi  nel
          dipartimento stesso. 
              5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
          3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: 
                a) determina i programmi  per  dare  attuazione  agli
          indirizzi del ministro; 
                b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
          disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
          di  economicita',  efficacia  ed  efficienza,  nonche'   di
          rispondenza del servizio al pubblico interesse; 
                c) svolge funzioni di propulsione, di  coordinamento,
          di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici  del
          dipartimento; 
                d) promuove  e  mantiene  relazioni  con  gli  organi
          competenti  dell'Unione  europea  per  la  trattazione   di
          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; 
                e) adotta gli atti per l'utilizzazione  ottimale  del
          personale secondo criteri  di  efficienza,  disponendo  gli
          opportuni  trasferimenti  di  personale   all'interno   del
          dipartimento; 
                f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del
          potere di proposta per il conferimento degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
          sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29; 
                g)  puo'  proporre   al   ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione  degli
          uffici  di  livello   dirigenziale   generale,   ai   sensi
          dell'articolo  19,  comma  7,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29  e,  comunque,  viene  sentito  nel
          relativo procedimento; 
                h) e' sentito  dal  ministro  per  l'esercizio  delle
          attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma  1,
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
              6. Con le modalita' di cui all'articolo  16,  comma  5,
          del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  possono
          essere   definiti   ulteriori   compiti   del   capo    del
          dipartimento.».