Art. 2 Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale 1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale esercita le competenze del Ministero in materia di politiche di mercato nel settore agricolo e agroalimentare, cura i rapporti con l'Unione europea nella fase di formazione e di attuazione della normativa comunitaria del Consiglio, del Parlamento e della Commissione. 2. Il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del Ministero e fatte salve le specifiche competenze attribuite al Dipartimento del turismo, le relazioni con l'Unione europea e internazionali, anche in sede bilaterale e multilaterale, ivi compresi i lavori dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'agricoltura e le risorse alimentari (FAO) in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed esercita le competenze in materia di: sviluppo del mondo rurale, delle imprese del sistema agricolo ed agroalimentare; investimenti irrigui di rilevanza nazionale; politiche strutturali e di sviluppo rurale dell'Unione europea e nazionali; tutela dei patrimoni genetici e regolazione delle sementi; tutela e valorizzazione della biodiversita' vegetale e animale ai fini del miglioramento della produzione agricola; gestione del Fondo di solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamita' naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari; gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorita' unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 3. Il Dipartimento svolge le funzioni di coordinamento della programmazione relativa ai fondi destinati al finanziamento della politica agricola comune, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1306 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. 4. Il Dipartimento e' articolato in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le competenze di seguito indicate: a) Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in sede dell'Unione europea per gli aspetti di mercato e i sostegni diretti; partecipazione ai processi di elaborazione della posizione comune e di formazione della politica agricola comune, di seguito denominata PAC, e di definizione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell'Unione europea connessi con tale politica; predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare l'applicazione della regolamentazione dell'Unione europea in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare e di sostegni diretti; analisi, monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione della PAC, compreso l'andamento della spesa; rappresentanza dell'amministrazione nel Comitato speciale agricoltura, nei comitati e nei gruppi di lavoro dell'Unione europea per la elaborazione della normativa dell'Unione europea di settore; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli altri Stati membri, nonche' con i Paesi terzi per le tematiche connesse agli aspetti di mercato e ai sostegni diretti della politica agricola comune; coordinamento dell'attivita' svolta, in materia di mercati, dalle regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione della regolamentazione dell'Unione europea ed esecuzione degli obblighi dell'Unione europea riferibili al livello statale; adempimenti relativi all'attuazione della normativa dell'Unione europea concernente il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); riconoscimento degli organismi pagatori previsti dalla normativa dell'Unione europea e supervisione della attivita' dei medesimi; trattazione delle tematiche relative ai processi di allargamento dell'Unione europea e agli accordi bilaterali dell'Unione con i Paesi terzi; rappresentanza degli interessi e delle posizioni nazionali negli organismi internazionali multilaterali quali l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); contingenti ed ostacoli tecnici e tariffari in materia di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; funzioni connesse con l'applicazione degli accordi internazionali concernenti i mercati e gli aiuti. Attivita' concernenti il Codex alimentarius di cui alla risoluzione della Commissione mista FAO-OMS del 3 luglio 1963, gestione degli accordi internazionali in materia di risorse biologiche; Accordi con Paesi terzi; misure connesse alla politica dei mercati. La Direzione generale si articola in 6 uffici dirigenziali non generali. b) Direzione generale dello sviluppo rurale: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in materia di sviluppo rurale; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale, in coerenza con quelle dell'Unione europea; politiche e strumenti in materia di politiche imprenditoriali dei soggetti giuridici in agricoltura, ivi comprese quelle giovanili e di ricambio generazionale, e delle strutture aziendali agricole; contratti agrari, ricomposizione fondiaria; coordinamento delle politiche in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile; analisi dei profili relativi alla pluriattivita', in raccordo con il Dipartimento del turismo; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale; programmi nazionali e comunitari di investimenti irrigui e di bonifica, investimenti conseguenti a piani di riparto di fondi nazionali nel settore irriguo e della bonifica; attivita' di competenza relative alle materie trasferite dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104; gestione dei procedimenti riguardanti il credito agrario e la meccanizzazione agricola; gestione degli interventi a favore delle imprese agricole colpite da eccezionali avversita' atmosferiche o da crisi di mercato; problematiche in materia di aiuti di Stato; programmi nazionali di ricerca; indirizzo e monitoraggio degli istituti e laboratori operanti nell'ambito della ricerca agricola e agroalimentare; innovazione e trasferimento tecnologico in agricoltura; studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione; disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali; regolazione delle sementi, materiale di propagazione, registri di varieta' vegetali e libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali; adempimenti connessi alla gestione del Fondo di solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamita' naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari; attivazione delle misure di aiuto per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate e per il ripristino delle strutture fondiarie connesse all'attivita' agricola; gestione delle misure di aiuto per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle coltivazioni e le strutture aziendali, i rischi parassitari sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici; gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorita' unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; coordinamento servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; adempimenti connessi al settore dei fitofarmaci, dei fertilizzanti, al materiale di propagazione e ai registri di varieta' di specie frutticole e di vite; adempimenti connessi all'attuazione della normativa comunitaria sull'uso sostenibile dei fitofarmaci e al coordinamento delle politiche agro ambientali, attraverso la definizione dei requisiti e delle norme tecniche che contraddistinguono le misure agro ambientali, ivi compresi quelli relativi alla produzione integrata, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, ai fini della valutazione economica delle misure stesse, in relazione ai costi aggiuntivi, secondo l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1974 del 2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698 del 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). La Direzione generale si articola in 7 uffici dirigenziali non generali.
Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004, n. 95. - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'articolo 3 del Regolamento (CE) 17 dicembre 2013, n. 1306/2013, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347: «Art. 3. (Fondi per il finanziamento delle spese agricole) 1. Per conseguire gli obiettivi della PAC stabiliti dal TFUE, si provvede al finanziamento delle varie misure contemplate da tale politica, comprese le misure di sviluppo rurale, attraverso: a) il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); b) il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 2. Il FEAGA e il FEASR ("Fondi") sono parti del bilancio generale dell'Unione europea (bilancio dell'Unione).». - Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della L. 19 dicembre 1992, n. 488, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1993, n. 79. - Il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1995, n. 33, convertito con legge 7 aprile 1995, n. 104, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1995, n. 84. - Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante iInterventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004, n. 95 . - Si riporta il testo dell'articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, supplemento ordinario: «Art. 49. (Servizio fitosanitario centrale) 1. Il Servizio fitosanitario centrale, opera presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e rappresenta l'autorita' unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal presente decreto. 2. Al Servizio fitosanitario centrale compete: a) la cura dei rapporti con i competenti uffici della Commissione dell'Unione europea, con il Comitato fitosanitario permanente di cui all'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE, con i corrispondenti Servizi fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la protezione dei vegetali degli altri Paesi e con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario; b) l'indicazione di esperti che possono rappresentare l'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti materie fitosanitarie istituiti dalla U.E. o da Organizzazioni internazionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52; c) la determinazione degli standard tecnici e delle procedure di controllo, anche in applicazione degli standard prodotti dall'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52; c-bis) la definizione del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52; d) la determinazione dei requisiti di professionalita' e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti, in funzione del tipo di attivita' e per ogni categoria di richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 19, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52; e) il coordinamento, l'armonizzazione e la vigilanza sull'applicazione del presente decreto nel territorio nazionale; f) la predisposizione dei provvedimenti relativi agli interventi obbligatori di cui al presente decreto e la effettuazione di controlli nell'esercizio del potere sostitutivo conseguenti ad inadempienze; g) la tenuta dei registri nazionali derivanti dall'applicazione del presente decreto e la definizione delle modalita' di trasmissione dei relativi dati da parte dei Servizi fitosanitari regionali; h) la redazione delle bozze dei provvedimenti relativi al recepimento di norme comunitarie in materia fitosanitaria, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52; i) la determinazione delle linee generali di salvaguardia fitosanitaria nazionale, compresa la formulazione di programmi di emergenza e la predisposizione di provvedimenti di lotta fitosanitaria obbligatoria, su proposta del Comitato di cui all'articolo 52; i-bis) la determinazione di linee generali e buone pratiche in materia fitosanitaria per l'attuazione delle misure relative all'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari; l) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, la predisposizione di una relazione annuale e la relativa divulgazione; m) la raccolta e la divulgazione delle normative fitosanitarie dei Paesi terzi nonche' delle informazioni tecniche provenienti da organizzazioni comunitarie ed internazionali; n) la definizione delle caratteristiche delle tessere di riconoscimento degli Ispettori, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52; o) le comunicazioni ufficiali alla FAO, all'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), alla Commissione e agli altri Stati membri, relative allo status degli organismi nocivi da quarantena o di recente introduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali. 3. Qualora il Comitato di cui all'articolo 52 ritenga che un Servizio fitosanitario regionale non applichi le norme di profilassi internazionale previste dal presente decreto e cio' comporti gravi rischi fitosanitari all'economia agricola nazionale il Servizio fitosanitario centrale: a) provvede a richiamare ufficialmente l'Amministrazione competente al rispetto della normativa, fissando un termine per l'adeguamento alla stessa; b) nel caso alla scadenza dei termini stabiliti si riscontri il protrarsi dell'inadempienza predispone gli atti per l'attuazione del potere sostitutivo, che verranno adottati dal Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 2 comma 6 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2011, n. 41: «Art. 2. (Rafforzamento della tutela e della competitivita' dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata) (Omissis). 6. Con successivi provvedimenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a istituire, al proprio interno, un organismo tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di definire: a) il regime e le modalita' di gestione del Sistema; b) la disciplina produttiva; c) il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi al Sistema; d) adeguate misure di vigilanza e controllo.». - Il Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1974/2006 (Regolamento della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 23 dicembre 2006, n. L 368.