Art. 4 Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. 1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, di seguito denominato «Ispettorato», ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico, ha competenze in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario; tutela e vigilanza sulle produzioni di qualita' registrata che discendono da normativa comunitaria e nazionale, anche a livello europeo ed internazionale; contrasto all'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari e ai fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori; funzioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 1151 del 2012; vigilanza sull'applicazione delle disposizioni degli accordi interprofessionali di cui il Ministero ha disposto l'estensione ai sensi dell'articolo 164 del Regolamento (UE) n. 1308 del 2013. Ai fini dello svolgimento della propria attivita', l'Ispettorato opera con organico proprio e propria organizzazione amministrativa e contabile e si avvale della gestione unitaria, assicurata dalla Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), dei servizi comuni e del personale, limitatamente al reclutamento, alla formazione generale, al trattamento giuridico ed economico ed al relativo contenzioso del personale dipendente. L'Ispettorato assume l'acronimo ICQRF. 2. L'Ispettorato si articola, a livello di amministrazione centrale, in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate e, a livello territoriale, in 10 uffici e 4 laboratori di livello dirigenziale non generale: a) Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore: riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione, procedure sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale e relativo contenzioso; avvio della procedura di esecuzione forzata delle ordinanze-ingiunzioni mediante emissione dei ruoli; analisi e programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell'Ispettorato e relativa attivita' contrattuale; tenuta della contabilita' economico-analitica; procedure di fornitura di beni e servizi; coordinamento della gestione e manutenzione dei beni periferici dell'Ispettorato; coordinamento dell'attivita' di esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori presso gli uffici periferici e i laboratori; vigilanza amministrativa sugli uffici territoriali ed i laboratori; supporto tecnico organizzativo all'attivita' di contrattazione collettiva integrativa; trattamento economico accessorio e mobilita' del personale dell'Ispettorato; formazione specifica per il personale dell'Ispettorato, comunicazione istituzionale in raccordo con il Dipartimento del turismo. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali; b) Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari: programmazione delle attivita' istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi di attivita' svolti dagli uffici territoriali e dai laboratori; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attivita' ispettiva svolta dagli uffici territoriali; vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualita' registrata; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attivita' analitica e sulla qualita' dei laboratori; attivita' di studio nelle materie di competenza dell'Ispettorato; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; promozione di attivita' di studio e ricerca nel settore analitico da parte dei laboratori; rapporti con altri organismi di controllo nazionali e internazionali; analisi di revisione ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, e gestione del laboratorio centrale deputato all'espletamento delle predette analisi. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 13 del Regolamento (CE) 21 novembre 2012 n. 1151/2012, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 14 dicembre 2012, n. L 343: «Art. 13 (Protezione) 1. I nomi registrati sono protetti contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare la notorieta' del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi e' indicata o se il nome protetto e' una traduzione o e' accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualita' essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonche' l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine; d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. Se una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta contiene il nome di un prodotto considerato generico, l'uso di tale nome generico non e' considerato contrario al primo comma, lettera a) o b). 2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche. 3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro. A tal fine gli Stati membri designano le autorita' incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro. Tali autorita' offrono adeguate garanzie di oggettivita' e imparzialita' e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.». - Si riporta il testo dell'articolo 164 del Regolamento (CE) 17 dicembre 2013, n. 1308/2013 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347: «Art. 164. (Estensione delle regole) 1. Qualora un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una determinata circoscrizione economica o in piu' circoscrizioni economiche determinate di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato puo', su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione. 2. Per le finalita' della presente sezione, per «circoscrizione economica» si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee. 3. Un'organizzazione o associazione e' considerata rappresentativa se, nella circoscrizione economica o nelle circoscrizioni economiche considerate di uno Stato membro, rappresenta: a) in percentuale del volume della produzione, del commercio o della trasformazione dei prodotti in parola: i) almeno il 60% nel caso di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, oppure ii) almeno due terzi negli altri casi e b) nel caso delle organizzazioni di produttori, oltre il 50% dei produttori considerati. Tuttavia, nel caso delle organizzazioni interprofessionali, qualora la determinazione della percentuale del volume della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti interessati dia luogo a difficolta' pratiche, uno Stato membro puo' stabilire norme nazionali per determinare il livello di rappresentativita' specificato al primo comma, lettera a), punto ii). Qualora la richiesta di un'estensione delle regole agli altri operatori riguardi piu' circoscrizioni economiche, l'organizzazione o l'associazione dimostra di avere il livello minimo di rappresentativita' definito al primo comma per ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle circoscrizioni economiche in parola. 4. Le regole delle quali puo' essere chiesta l'estensione agli altri operatori a norma del paragrafo 1 hanno una delle seguenti finalita': a) conoscenza della produzione e del mercato; b) regole di produzione piu' restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale; c) stesura di contratti tipo compatibili con la normativa unionale; d) commercializzazione; e) tutela ambientale; f) azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti; g) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonche' delle denominazioni di origine, dei marchi di qualita' e delle indicazioni geografiche; h) ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute pubblica; i) studi volti a migliorare la qualita' dei prodotti; j) ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e la preservazione o il miglioramento dell'ambiente; k) definizione di qualita' minime e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione; l) uso di sementi certificate e controllo della qualita' dei prodotti; m) salute degli animali e dei vegetali o la sicurezza alimentare; n) gestione dei sottoprodotti. Tali regole non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione e non hanno nessuno degli effetti elencati all'articolo 210, paragrafo 4, ne' sono per altri aspetti incompatibili con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore. 5. L'estensione delle regole di cui al paragrafo 1 e' portata a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato. 6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 8-bis, del decreto legge 24 giugno 2004 n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonche' in materia di agricoltura e pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2004, n. 147 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2004, n. 186: «Art. 1. (Denominazioni di vendita nazionali) (Omissis). 8-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e' sostituito dal seguente: 2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione, anche con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno dei propri laboratori di analisi.».