Art. 5 
 
                      Dipartimento del Turismo 
 
  1. Il Dipartimento esercita le funzioni  e  coordina  le  linee  di
azione del Ministero in materia di turismo, anche al fine di favorire
una politica integrata di valorizzazione del  made  in  Italy,  ferme
restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico,  e  di
promozione coerente e sostenibile del Sistema Italia, in raccordo con
i diversi Ministeri ed  enti  competenti.  Il  Dipartimento  cura  la
partecipazione alle attivita' internazionali in  materia  di  turismo
(Unione  europea,  OCSE,  UNWTO,  UNESCO)   e   alle   attivita'   di
elaborazione  delle  normative  comunitarie,  in  raccordo   con   il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il
Dipartimento esercita le competenze  in  materia  di:  pianificazione
strategica delle politiche turistiche nazionali, in raccordo  con  le
regioni, con le associazioni di categoria e  le  imprese  turistiche;
gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del  decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e  regolamentazione  dell'Unione
europea concernente la raccolta dati in raccordo con  i  Dipartimenti
del  Ministero;  elaborazione  di  un  sistema  nazionale  dei   dati
turistici,  in  collaborazione  con  le  regioni,  Istat  e  tutti  i
soggetti, istituzionali e non, che  concorrono  all'individuazione  e
all'analisi  delle  principali  variabili   dei   flussi   turistici;
definizione coordinata e partecipata delle  politiche  di  promozione
turistica e  del  made  in  Italy,  con  particolare  riferimento  al
patrimonio eno-gastronomico, paesaggistico e territoriale  nazionale,
in raccordo con l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo - che ne  cura
l'attuazione; sviluppo ed incentivazione del  turismo  anche  tramite
l'attuazione di misure a  sostegno  delle  imprese  di  settore,  ivi
compresa la concessione del credito d'imposta, la gestione del  fondo
nazionale di garanzia e l'utilizzo di Fondi CIPE, del Fondo  Sviluppo
e Coesione nonche' ulteriori risorse rinvenienti da  altre  norme  di
legge;  elaborazione  e  coordinamento  del  piano  di  comunicazione
istituzionale del Ministero in raccordo con gli  altri  Dipartimenti;
comunicazione ed informazione in materia  di  qualita'  dei  prodotti
agricoli ed agroalimentari, della pesca  e  nelle  altre  materie  di
competenza del Ministero in raccordo con le  Direzioni  generali  del
Ministero  competenti  nelle  materie  oggetto  di  comunicazione   e
informazione. Il  Dipartimento  svolge  le  attivita'  relative  alla
partecipazione del Ministero alle fiere e  supporta  gli  enti  e  le
societa' vigilati dal Ministero per  la  partecipazione  alle  fiere;
coordina la partecipazione italiana finalizzata alla  promozione  dei
territori in occasione di eventi internazionali; elabora le linee  di
programmazione nazionale in materia di enoturismo e strade del  vino;
cura la programmazione nazionale  in  materia  di  agriturismo  e  la
valorizzazione   del   comparto   agrituristico   nazionale   nonche'
l'attivita'  venatoria  e  la  gestione  programmata  della   stessa.
Rappresenta e  tutela  gli  interessi  forestali  nazionali  in  sede
europea e internazionale, in  raccordo  con  le  politiche  forestali
regionali, anche ai fini della valorizzazione  turistica;  svolge  le
funzioni di certificazione in materia di commercio  internazionale  e
di detenzione  di  esemplari  di  fauna  e  di  flora  minacciati  di
estinzione, di cui all'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della
legge 7 febbraio  1992,  n.  150,  tramite  le  unita'  specializzate
dell'Arma dei carabinieri; detiene l'elenco degli alberi  monumentali
e rilascia i pareri di cui all'articolo 7, commi 2 e 4,  della  legge
14 gennaio 2013, n. 10; promuove e valorizza le pratiche  agricole  e
alimentari tradizionali e dei siti rurali,  assicurando  l'attuazione
delle leggi 6 aprile 1977, n. 184 e 27 settembre 2007, n. 167 nonche'
l'economia montana nell'ambito della  politica  di  sviluppo  rurale,
anche al fine  di  valorizzarne  le  specificita'  e  promuoverne  la
rilevanza turistica; cura il monitoraggio dell'andamento dei  mercati
negli ambiti di attivita' del Ministero in raccordo con le competenti
Direzioni generali del Ministero stesso nonche' in collaborazione con
il Ministero dello sviluppo economico,  con  Istat  e  con  gli  enti
competenti in  materia,  al  fine  di  supportare  la  pianificazione
strategica  delle  politiche  turistiche  nazionali.  Nell'ambito  di
competenza  del  Ministero  svolge  attivita'  di  promozione   delle
eccellenze simbolo della qualita' della vita e delle  attrattive  del
territorio Italia, anche  in  relazione  alle  funzioni  allo  stesso
attribuite in materia di etichettatura di cui  all'articolo  4  della
legge 3 febbraio 2011, n. 4, fatte salve le  competenze  degli  altri
Dipartimenti e del Ministero per lo  sviluppo  economico.  Presso  il
Dipartimento, che ne supporta  le  attivita',  ha  sede  e  opera  il
Comitato permanente per la promozione del turismo di cui all'articolo
58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. 
  2.  Il  Dipartimento  e'  articolato  in  due  uffici  di   livello
dirigenziale generale, con le  denominazioni  e  le  attribuzioni  di
seguito indicate: 
    a) Direzione generale delle politiche del  turismo:  supporto  al
Capo Dipartimento per la pianificazione  strategica  delle  politiche
turistiche nazionali, in raccordo con le regioni, con le associazioni
di categoria e  le  imprese  turistiche;  elaborazione  di  linee  di
indirizzo, in  raccordo  con  la  Direzione  generale  competente  in
materia di vigilanza enti, e attivita' convenzionali  con  ENIT,  per
l'attuazione dei piani pluriennali in materia  di  turismo;  gestione
della  funzione  statistica  di  cui  all'articolo  6   del   decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e  regolamentazione  dell'Unione
europea concernente la raccolta dati; valorizzazione  del  patrimonio
informativo del turismo; creazione base dati  e  analisi  dei  flussi
turistici,  in  collaborazione  con  le  regioni,  Istat  e  tutti  i
soggetti,  istituzionali  e  non;  monitoraggio  dell'andamento   dei
mercati negli ambiti di attivita'  del  Ministero,  conformemente  al
comma 1 del presente articolo; attivita'  di  assistenza  e  supporto
alle regioni e agli enti locali per la valorizzazione e  lo  sviluppo
del  sistema  turistico;  sostegno  alla  realizzazione  di  progetti
strategici  per  il  miglioramento  della  qualita'  e  lo   sviluppo
dell'offerta turistica dei territori; attivita' di regolazione  delle
imprese turistiche in raccordo con il sistema delle autonomie  locali
e le realta' imprenditoriali; elaborazione standard minimi e uniformi
su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la
classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche;
supporto alle attivita' del Comitato permanente per la promozione del
turismo;  sviluppo  delle   politiche   di   sostegno   ai   soggetti
diversamente  abili;  elaborazione  e  coordinamento  del  piano   di
comunicazione istituzionale del Ministero e definizione coordinata  e
partecipata delle politiche di promozione turistica  e  del  made  in
Italy; attivita' relative  alla  partecipazione  del  Ministero  alle
fiere e supporto agli enti e societa' vigilati dal Ministero  per  la
partecipazione  alle  fiere;   coordinamento   della   partecipazione
italiana finalizzata alla promozione dei territori  in  occasione  di
eventi internazionali; sviluppo ed incentivazione del  turismo  anche
tramite l'attuazione  di  misure  a  sostegno  alle  imprese  e  agli
agriturismi e stabilimenti termali, ivi compresa la  concessione  del
credito  d'imposta  specifico;  gestione  del  Fondo   Nazionale   di
Garanzia, dei Fondi CIPE,  del  Fondo  Sviluppo  e  Coesione  nonche'
ulteriori risorse rinvenienti da  altre  norme  di  legge;  attivita'
amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali;
gestione del Fondo buoni vacanza e del Fondo nazionale di garanzia  e
altre attivita' di assistenza e tutela dei turisti.  Coordinamento  e
aggiornamento  del   sistema   informatico   di   assistenza   e   di
catalogazione per le imprese di viaggio e turismo-INFOTRAV;  cura  la
partecipazione alle attivita' internazionali in  materia  di  turismo
(Unione europea, OCSE, UNWTO, UNESCO), in raccordo con  il  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonche' alle
attivita' di elaborazione delle normative comunitarie; gestione delle
attivita' ministeriali in sede UNESCO, con particolare riferimento ai
siti dichiarati patrimonio materiale o immateriale dell'umanita'.  La
Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali; 
    b) Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle
foreste: negli ambiti di competenza del Ministero svolge attivita' di
valorizzazione delle eccellenze simbolo della qualita' della  vita  e
delle attrattive del  territorio  Italia,  anche  in  relazione  alle
funzioni allo stesso attribuite in materia di  etichettatura  di  cui
all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011,  n.  4,  fatte  salve  le
competenze degli altri Dipartimenti e del Ministero per  lo  sviluppo
economico; elaborazione delle linee di  programmazione  nazionale  in
materia  di  enoturismo  e  strade  del  vino;   valorizzazione   del
patrimonio eno-gastronomico, paesaggistico e territoriale  in  ambito
nazionale, dell'Unione europea  e  internazionale,  in  raccordo  con
l'ENIT che ne cura l'attuazione;  comunicazione  ed  informazione  in
materia di qualita' dei prodotti agricoli  ed  agroalimentari,  della
pesca, del turismo e nelle altre materie di competenza del Ministero;
promozione dell'agriturismo in ambito nazionale, dell'Unione  europea
e internazionale, anche con mezzi televisivi e Web; rappresentanza  e
tutela  degli  interessi  forestali  nazionali  in  sede  europea   e
internazionale  anche  ai  fini   della   valorizzazione   turistica;
elaborazione e coordinamento delle linee di sviluppo  della  politica
dell'economia  della  montagna  e  del  paesaggio  rurale  anche  per
promuovere lo sviluppo turistico dei territori, in  raccordo  con  la
Direzione  generale  dello  sviluppo  rurale;   coordinamento   delle
politiche forestali nazionali e regionali; elaborazione  delle  linee
di politica forestale e della  montagna,  anche  con  riferimento  al
dissesto idrogeologico e alla mitigazione dei cambiamenti  climatici;
controllo e monitoraggio del consumo del suolo  forestale  anche  per
promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree montane; elaborazione e
coordinamento delle politiche della filiera del  legno,  in  coerenza
con  quelle   dell'Unione   europea;   coordinamento   politiche   di
valorizzazione della biodiversita' negli ecosistemi forestali e delle
modalita' di fruizione naturalistica dei territori;  coordinamento  e
tutela dei patrimoni genetici e  del  materiale  di  propagazione  di
interesse  forestale,  nel  rispetto  della   normativa   europea   e
internazionale  vigente;  tutela  e   valorizzazione   dei   prodotti
forestali e del sottobosco; adempimenti relativi  all'attuazione  del
decreto ministeriale  27  dicembre  2012  n.  18799,  di  istituzione
dell'Autorita'   nazionale   competente   per   l'applicazione    del
regolamento (UE) n.  995  del  2010  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio; elaborazione delle linee di  programmazione  nazionale  in
materia  di  agriturismo,  di  pescaturismo  e  pesca   sportiva   di
multifunzionalita' dell'impresa agricola, dell'impresa forestale e di
pluriattivita'  in  agricoltura  e  nei  territori   montani,   quale
opportunita' per  sviluppare  una  maggiore  sinergia  tra  attivita'
agricole e attivita' legate alla valorizzazione del territorio  anche
per finalita' turistiche,  in  raccordo  con  il  Dipartimento  delle
politiche  europee  e  internazionali  e   dello   sviluppo   rurale;
pianificazione  integrata  di  iniziative   per   la   valorizzazione
turistica  dei  paesaggi  rurali  e  montani;  attivita'  in  materia
venatoria  e  determinazione  delle  specie   cacciabili   ai   sensi
dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio  1992,  n.  157  e
riconoscimento delle associazioni nazionali venatorie; certificazione
in materia di commercio internazionale e di detenzione  di  esemplari
di fauna e di flora minacciati di  estinzione,  di  cui  all'articolo
8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n.  150,
tramite le unita' specializzate  dell'Arma  dei  carabinieri;  tenuta
dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio  del  parere  di  cui
all'articolo 7, commi 2 e 4, della  legge  14  gennaio  2013,  n.  10
nonche' la valorizzazione degli alberi monumentali nell'ambito  delle
connotazioni naturalistiche e turistiche  dei  territori  rurali.  La
Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali. 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  recante  norme  sul
          Sistema  statistico  nazionale  e  sulla   riorganizzazione
          dell'Istituto nazionale di statistica, ai  sensi  dell'art.
          24 della L.  23  agosto  1988,  n.  400,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222: 
              «Art. 6. (Compiti degli uffici di  statistica)  1.  Gli
          uffici di  statistica  del  Sistema  statistico  nazionale,
          oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa  che  li
          riguarda: 
                a)   promuovono   e   realizzano   la    rilevazione,
          l'elaborazione, la diffusione e  l'archiviazione  dei  dati
          statistici    che    interessano    l'amministrazione    di
          appartenenza,   nell'ambito   del   programma    statistico
          nazionale; 
                b) forniscono al Sistema statistico nazionale i  dati
          informativi previsti  dal  programma  statistico  nazionale
          relativi  all'amministrazione  di  appartenenza,  anche  in
          forma  individuale  ma  non  nominativa   ai   fini   della
          successiva elaborazione statistica; 
                c)  collaborano  con  le  altre  amministrazioni  per
          l'esecuzione  delle  rilevazioni  previste  dal   programma
          statistico nazionale; 
                d) contribuiscono alla  promozione  e  allo  sviluppo
          informatico a fini statistici degli  archivi  gestionali  e
          delle raccolte di dati amministrativi. 
              2.  Gli  uffici  attuano   l'interconnessione   ed   il
          collegamento dei sistemi  informativi  dell'amministrazione
          di appartenenza con il Sistema  statistico  nazionale.  Per
          attuare  il  collegamento  tra   il   sistema   informativo
          dell'anagrafe   tributaria   ed   il   Sistema   statistico
          nazionale,  la  presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri
          promuove, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto, specifiche intese  tra  il  Ministero
          delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al
          fine di assicurare il  pieno  rispetto  dell'anonimato  dei
          singoli contribuenti e del segreto fiscale. 
              3. Per i compiti di cui  al  comma  1,  gli  uffici  di
          statistica hanno accesso  a  tutti  i  dati  statistici  in
          possesso  dell'amministrazione   di   appartenenza,   salvo
          eccezioni relative  a  categorie  di  dati  di  particolare
          riservatezza  espressamente  previste  dalla  legge.   Essi
          possono  richiedere  all'amministrazione  di   appartenenza
          elaborazioni di dati necessari  alle  esigenze  statistiche
          previste dal programma statistico nazionale. 
              4. Per esigenze  particolari,  connesse  a  determinate
          rilevazioni statistiche previste dal  programma  statistico
          nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di
          cui  all'art.  17,  puo'  richiedere  la  comunicazione  al
          Sistema, da parte degli uffici, di  categorie  di  dati  in
          forma nominativa. Sono  fatte  salve  le  riserve  previste
          dalla legge. 
              5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di
          appartenenza possono  individuare  ulteriori  categorie  di
          dati assoggettabili anche per tempi determinati  a  vincolo
          di riservatezza, dandone comunicazione al comitato  di  cui
          all'art. 17. 
              6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo
          di   ciascun    anno    al    presidente    dell'ISTAT    e
          all'amministrazione di  appartenenza  un  rapporto  annuale
          sull'attivita' svolta.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8-quinquies,  comma
          3-quinquies della legge  7  febbraio1992  n.  150,  recante
          disciplina dei reati relativi  all'applicazione  in  Italia
          della convenzione sul commercio internazionale delle specie
          animali  e  vegetali  in  via  di  estinzione,  firmata   a
          Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge  19  dicembre
          1975, n.  874,  e  del  Regolamento  (CEE)  n.  3626/82,  e
          successive   modificazioni,   nonche'    norme    per    la
          commercializzazione e la detenzione di  esemplari  vivi  di
          mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per  la
          salute e l'incolumita' pubblica, pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44: 
              «Art. 8-quinquies. 
              (Omissis). 
              3-quinquies. Ai  fini  dell'attuazione  della  presente
          legge,  il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,
          tramite  il   Corpo   forestale   dello   Stato,   provvede
          all'effettuazione  dei  controlli  e  delle  certificazioni
          previsti  dalla  convenzione   di   Washington.   All'onere
          derivante dall'attuazione del presente comma,  valutato  in
          lire 500 milioni per l'anno 1993 e in lire  500  milioni  a
          decorrere   dall'anno   1994,    si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini del bilancio triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno 1993. ». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7,  commi  2  e  4,
          della legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante  norme  per  lo
          sviluppo  degli  spazi  verdi  urbani,   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2013, n. 27: 
              «Art. 7. (Disposizioni per la tutela e la  salvaguardia
          degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari  e
          delle  alberate  di   particolare   pregio   paesaggistico,
          naturalistico, monumentale, storico e culturale) 
              (Omissis). 
              2. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto  con  il  Ministro  dei
          beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  ed  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
          del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono
          stabiliti  i  principi  e  i  criteri  direttivi   per   il
          censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ad
          opera dei  comuni  e  per  la  redazione  ed  il  periodico
          aggiornamento da parte delle regioni  e  dei  comuni  degli
          elenchi di cui al comma 3, ed e' istituito  l'elenco  degli
          alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia  alla  cui
          gestione provvede il  Ministero  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali.  Dell'avvenuto  inserimento  di  un
          albero nell'elenco  e'  data  pubblicita'  mediante  l'albo
          pretorio, con la specificazione della localita' nella quale
          esso sorge, affinche' chiunque  vi  abbia  interesse  possa
          ricorrere  avverso  l'inserimento.  L'elenco  degli  alberi
          monumentali e dei boschi  vetusti  d'Italia  e'  aggiornato
          periodicamente ed e' messo  a  disposizione,  tramite  sito
          internet,   delle   amministrazioni   pubbliche   e   della
          collettivita'. 
              (Omissis). 
              4.  Salvo  che  il   fatto   costituisca   reato,   per
          l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si
          applica la sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una
          somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono  fatti  salvi  gli
          abbattimenti, le modifiche  della  chioma  e  dell'apparato
          radicale effettuati per casi motivati e  improcrastinabili,
          dietro specifica  autorizzazione  comunale,  previo  parere
          obbligatorio  e  vincolante  del  Corpo   forestale   dello
          Stato.». 
              - La legge 6 aprile 1977, n. 184, recante  ratifica  ed
          esecuzione   della   convenzione   sulla   protezione   del
          patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a  Parigi
          il 23 novembre 1972, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          13 maggio 1977, n. 129, supplemento ordinario. 
              - La legge 27 settembre 2007, n. 167, recante  ratifica
          ed esecuzione della Convenzione  per  la  salvaguardia  del
          patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi  il  17
          ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale
          dell'Organizzazione delle Nazioni Unite  per  l'educazione,
          la scienza e  la  cultura  (UNESCO),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2007, n. 238. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4  della  legge  3
          febbraio 2011, n. 4, recante  disposizioni  in  materia  di
          etichettatura  e  di  qualita'  dei  prodotti   alimentari,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19  febbraio  2011,  n.
          41: 
              «Art. 4. (Etichettatura dei prodotti alimentari) 1.  Al
          fine di assicurare ai consumatori una completa  e  corretta
          informazione sulle caratteristiche dei prodotti  alimentari
          commercializzati, trasformati, parzialmente  trasformati  o
          non  trasformati,  nonche'  al  fine   di   rafforzare   la
          prevenzione e la repressione  delle  frodi  alimentari,  e'
          obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di  cui  al
          presente articolo,  riportare  nell'etichettatura  di  tali
          prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3  del
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,  e  successive
          modificazioni, l'indicazione del  luogo  di  origine  o  di
          provenienza e, in conformita'  alla  normativa  dell'Unione
          europea, dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui
          vi sia presenza di organismi  geneticamente  modificati  in
          qualunque  fase  della  catena  alimentare,  dal  luogo  di
          produzione iniziale fino al consumo finale. 
              2.  Per  i   prodotti   alimentari   non   trasformati,
          l'indicazione  del  luogo  di  origine  o  di   provenienza
          riguarda  il  Paese  di  produzione  dei  prodotti.  Per  i
          prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda  il
          luogo  in   cui   e'   avvenuta   l'ultima   trasformazione
          sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento  della
          materia  prima   agricola   prevalente   utilizzata   nella
          preparazione o nella produzione dei prodotti. 
              3. Con decreti  interministeriali  del  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali  e  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  la   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le
          organizzazioni  maggiormente  rappresentative   a   livello
          nazionale   nei   settori   della   produzione   e    della
          trasformazione agroalimentare e acquisiti  i  pareri  delle
          competenti Commissioni  parlamentari,  previo  espletamento
          della procedura di cui agli articoli 4, paragrafo 2,  e  19
          della direttiva 2000/13/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 20 marzo 2000, e  successive  modificazioni,
          sono definite le modalita' per  l'indicazione  obbligatoria
          di cui al comma 1, nonche' le  disposizioni  relative  alla
          tracciabilita'  dei  prodotti  agricoli  di  origine  o  di
          provenienza del territorio nazionale. 
              4. Con i decreti  di  cui  al  comma  3  sono  altresi'
          definiti, relativamente  a  ciascuna  filiera,  i  prodotti
          alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui  al
          comma 1 nonche' il requisito della prevalenza della materia
          prima agricola utilizzata nella preparazione  o  produzione
          dei prodotti. 
              4-bis. Ai fini di cui al comma  3  ed  ai  sensi  degli
          articoli 26, paragrafo 2, lettera a), e 39 del  regolamento
          (UE) 25 ottobre 2011,  n.  1169/2011,  il  Ministero  delle
          politiche   agricole   alimentari   e   forestali   svolge,
          attraverso il proprio sito istituzionale, una consultazione
          pubblica tra i consumatori per valutare  in  quale  misura,
          nelle informazioni relative ai prodotti  alimentari,  venga
          percepita  come  significativa  l'indicazione  relativa  al
          luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e
          della materia prima agricola utilizzata nella  preparazione
          o nella produzione degli stessi e quando l'omissione  delle
          medesime indicazioni sia  ritenuta  ingannevole.  Ai  sensi
          dell'articolo 39, paragrafo 2, del citato regolamento  (UE)
          n.  1169/2011,  il  Ministero  delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali, in collaborazione con il Centro  di
          ricerca per gli alimenti  e  la  nutrizione,  svolge  studi
          diretti a individuare, su scala territoriale, i legami  tra
          talune qualita' dei prodotti alimentari e la loro origine o
          provenienza. I risultati delle consultazioni  effettuate  e
          degli studi eseguiti sono resi pubblici  e  trasmessi  alla
          Commissione europea. All'attuazione delle  disposizioni  di
          cui al presente comma si provvede  con  le  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              5. All'articolo 8 del decreto  legislativo  27  gennaio
          1992, n. 109, e successive modificazioni, e'  aggiunto,  in
          fine, il seguente comma: 
              «5-septies. In  caso  di  indicazione  obbligatoria  ai
          sensi del presente articolo, e' fatto altresi'  obbligo  di
          indicare   l'origine    dell'ingrediente    caratterizzante
          evidenziato». 
              6.  Fatte  salve  le  competenze  del  Ministero  delle
          politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  le  regioni
          dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni
          del presente articolo e dei decreti  di  cui  al  comma  3,
          estendendoli a tutte le filiere interessate. 
              7.  Al  fine  di  rafforzare  la   prevenzione   e   la
          repressione  degli  illeciti  in  materia   agroambientale,
          nonche' di favorire il contrasto della  contraffazione  dei
          prodotti  agroalimentari  protetti  e  le  azioni  previste
          dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio  2009,  n.
          99, all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione,  di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,  sono
          aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche'  del  Corpo
          forestale dello Stato». 
              8. Nelle regioni a statuto speciale  e  nelle  province
          autonome di Trento e di  Bolzano,  le  sezioni  di  polizia
          giudiziaria sono composte anche dal personale con qualifica
          di polizia giudiziaria  appartenente  ai  rispettivi  corpi
          forestali regionali o  provinciali,  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti, previa intesa tra lo  Stato  e  la  regione  o
          provincia autonoma interessata. 
              9. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6  maggio
          2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  2
          luglio 2002,  n.  133,  e  successive  modificazioni,  sono
          aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:   «,   nonche',
          limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione
          centrale delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          del Corpo forestale dello Stato». 
              10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone
          in  vendita  o  mette  altrimenti  in  commercio   prodotti
          alimentari non etichettati in conformita' alle disposizioni
          del presente articolo e dei decreti di cui al  comma  3  e'
          punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  1.600
          euro a 9.500 euro. 
              11. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          primo dei decreti di cui al comma 3 del presente  articolo,
          e' abrogato l'articolo 1-bis del  decreto-legge  24  giugno
          2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
          agosto 2004, n. 204. 
              12. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo  hanno
          effetto decorsi novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  dei  decreti  di  cui  al  comma  3.   I   prodotti
          etichettati anteriormente  alla  data  di  cui  al  periodo
          precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai  sensi
          del  presente  articolo  possono  essere  venduti  entro  i
          successivi centottanta giorni.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  58  del  decreto
          legislativo 23 maggio 2011, n.  79,  recante  codice  della
          normativa statale in tema  di  ordinamento  e  mercato  del
          turismo, a norma dell'articolo 14 della legge  28  novembre
          2005,  n.   246,   nonche'   attuazione   della   direttiva
          2008/122/CE,  relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',
          contratti relativi ai prodotti  per  le  vacanze  di  lungo
          termine, contratti di rivendita e  di  scambio,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2011, n. 129, supplemento
          ordinario: 
              «Art.  58.  (Comitato  permanente  di  promozione   del
          turismo in Italia)  1.  Al  fine  di  promuovere  un'azione
          coordinata dei diversi soggetti, che  operano  nel  settore
          del turismo, con la politica e la programmazione nazionale,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro delegato, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' istituito il Comitato permanente di  promozione
          del turismo in Italia, di seguito denominata Comitato.  Con
          il  medesimo  decreto  sono  regolati  il  funzionamento  e
          l'organizzazione del Comitato. 
              2.  Il  Comitato  e'  presieduto,  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri o dal Ministro  delegato,  che  puo'
          all'uopo delegare un  suo  rappresentante.  Il  decreto  di
          istituzione del  Comitato  assicura  la  rappresentanza  di
          tutti i soggetti pubblici e privati  operanti  nel  settore
          turistico. 
              3. Il Comitato promuove le azioni relative ai  seguenti
          ambiti: 
                a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche
          dedicate a garantire i servizi del turista; 
                b) accordi di programma con  le  regioni  e  sviluppo
          della strutturazione turistica sul territorio  progetti  di
          formazione nazionale al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo
          turistico; 
                c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono
          a riqualificare l'offerta turistica nazionale; 
                d) promozione dell'immagine dell'Italia, nel  settore
          turistico, all'interno confini nazionali,  con  particolare
          riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul
          territorio  pari  opportunita'   di   propaganda   ed   una
          comunicazione unitaria; 
                e) organizzazione  dei  momenti  e  degli  eventi  di
          carattere nazionale, ad impulso turistico  che  coinvolgano
          territori, soggetti pubblici e privati; 
                f) raccordo e cooperazione tra  regioni,  province  e
          comuni e le istituzioni di governo; 
                g) promozione a fini turistici del marchio Italia. 
              4. L'istituzione ed il funzionamento del  Comitato  non
          comportano oneri aggiuntivi per la finanza  pubblica  e  la
          relativa partecipazione e' a titolo gratuito.». 
              - Il Regolamento (CE) 20 ottobre 2010,  n.  995/2010/UE
          (Regolamento del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che
          stabilisce    gli    obblighi    degli    operatori     che
          commercializzano legno e prodotti da esso  derivati  (Testo
          rilevante ai fini del SEE), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 12 novembre 2010, n. L 295. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 3,  della
          legge 11 febbraio  1992,  n.  157,  recante  norme  per  la
          protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per   il
          prelievo venatorio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  25
          febbraio 1992, n. 46: 
              «Art. 18. (Specie cacciabili  e  periodi  di  attivita'
          venatoria) 
              (Omissis). 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
          foreste, d'intesa con il  Ministro  dell'ambiente,  vengono
          recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui  al  comma  1,
          entro   sessanta    giorni    dall'avvenuta    approvazione
          comunitaria o  dall'entrata  in  vigore  delle  convenzioni
          internazionali. Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,
          su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle  foreste,
          d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito  l'Istituto
          nazionale  per  la  fauna  selvatica,  dispone   variazioni
          dell'elenco delle specie  cacciabili  in  conformita'  alle
          vigenti   direttive   comunitarie   e   alle    convenzioni
          internazionali   sottoscritte,    tenendo    conto    della
          consistenza delle singole specie sul territorio.».