Art. 5 Dipartimento del Turismo 1. Il Dipartimento esercita le funzioni e coordina le linee di azione del Ministero in materia di turismo, anche al fine di favorire una politica integrata di valorizzazione del made in Italy, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico, e di promozione coerente e sostenibile del Sistema Italia, in raccordo con i diversi Ministeri ed enti competenti. Il Dipartimento cura la partecipazione alle attivita' internazionali in materia di turismo (Unione europea, OCSE, UNWTO, UNESCO) e alle attivita' di elaborazione delle normative comunitarie, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Dipartimento esercita le competenze in materia di: pianificazione strategica delle politiche turistiche nazionali, in raccordo con le regioni, con le associazioni di categoria e le imprese turistiche; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e regolamentazione dell'Unione europea concernente la raccolta dati in raccordo con i Dipartimenti del Ministero; elaborazione di un sistema nazionale dei dati turistici, in collaborazione con le regioni, Istat e tutti i soggetti, istituzionali e non, che concorrono all'individuazione e all'analisi delle principali variabili dei flussi turistici; definizione coordinata e partecipata delle politiche di promozione turistica e del made in Italy, con particolare riferimento al patrimonio eno-gastronomico, paesaggistico e territoriale nazionale, in raccordo con l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo - che ne cura l'attuazione; sviluppo ed incentivazione del turismo anche tramite l'attuazione di misure a sostegno delle imprese di settore, ivi compresa la concessione del credito d'imposta, la gestione del fondo nazionale di garanzia e l'utilizzo di Fondi CIPE, del Fondo Sviluppo e Coesione nonche' ulteriori risorse rinvenienti da altre norme di legge; elaborazione e coordinamento del piano di comunicazione istituzionale del Ministero in raccordo con gli altri Dipartimenti; comunicazione ed informazione in materia di qualita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari, della pesca e nelle altre materie di competenza del Ministero in raccordo con le Direzioni generali del Ministero competenti nelle materie oggetto di comunicazione e informazione. Il Dipartimento svolge le attivita' relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporta gli enti e le societa' vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere; coordina la partecipazione italiana finalizzata alla promozione dei territori in occasione di eventi internazionali; elabora le linee di programmazione nazionale in materia di enoturismo e strade del vino; cura la programmazione nazionale in materia di agriturismo e la valorizzazione del comparto agrituristico nazionale nonche' l'attivita' venatoria e la gestione programmata della stessa. Rappresenta e tutela gli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale, in raccordo con le politiche forestali regionali, anche ai fini della valorizzazione turistica; svolge le funzioni di certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unita' specializzate dell'Arma dei carabinieri; detiene l'elenco degli alberi monumentali e rilascia i pareri di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10; promuove e valorizza le pratiche agricole e alimentari tradizionali e dei siti rurali, assicurando l'attuazione delle leggi 6 aprile 1977, n. 184 e 27 settembre 2007, n. 167 nonche' l'economia montana nell'ambito della politica di sviluppo rurale, anche al fine di valorizzarne le specificita' e promuoverne la rilevanza turistica; cura il monitoraggio dell'andamento dei mercati negli ambiti di attivita' del Ministero in raccordo con le competenti Direzioni generali del Ministero stesso nonche' in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, con Istat e con gli enti competenti in materia, al fine di supportare la pianificazione strategica delle politiche turistiche nazionali. Nell'ambito di competenza del Ministero svolge attivita' di promozione delle eccellenze simbolo della qualita' della vita e delle attrattive del territorio Italia, anche in relazione alle funzioni allo stesso attribuite in materia di etichettatura di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, fatte salve le competenze degli altri Dipartimenti e del Ministero per lo sviluppo economico. Presso il Dipartimento, che ne supporta le attivita', ha sede e opera il Comitato permanente per la promozione del turismo di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. 2. Il Dipartimento e' articolato in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate: a) Direzione generale delle politiche del turismo: supporto al Capo Dipartimento per la pianificazione strategica delle politiche turistiche nazionali, in raccordo con le regioni, con le associazioni di categoria e le imprese turistiche; elaborazione di linee di indirizzo, in raccordo con la Direzione generale competente in materia di vigilanza enti, e attivita' convenzionali con ENIT, per l'attuazione dei piani pluriennali in materia di turismo; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e regolamentazione dell'Unione europea concernente la raccolta dati; valorizzazione del patrimonio informativo del turismo; creazione base dati e analisi dei flussi turistici, in collaborazione con le regioni, Istat e tutti i soggetti, istituzionali e non; monitoraggio dell'andamento dei mercati negli ambiti di attivita' del Ministero, conformemente al comma 1 del presente articolo; attivita' di assistenza e supporto alle regioni e agli enti locali per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico; sostegno alla realizzazione di progetti strategici per il miglioramento della qualita' e lo sviluppo dell'offerta turistica dei territori; attivita' di regolazione delle imprese turistiche in raccordo con il sistema delle autonomie locali e le realta' imprenditoriali; elaborazione standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche; supporto alle attivita' del Comitato permanente per la promozione del turismo; sviluppo delle politiche di sostegno ai soggetti diversamente abili; elaborazione e coordinamento del piano di comunicazione istituzionale del Ministero e definizione coordinata e partecipata delle politiche di promozione turistica e del made in Italy; attivita' relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporto agli enti e societa' vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere; coordinamento della partecipazione italiana finalizzata alla promozione dei territori in occasione di eventi internazionali; sviluppo ed incentivazione del turismo anche tramite l'attuazione di misure a sostegno alle imprese e agli agriturismi e stabilimenti termali, ivi compresa la concessione del credito d'imposta specifico; gestione del Fondo Nazionale di Garanzia, dei Fondi CIPE, del Fondo Sviluppo e Coesione nonche' ulteriori risorse rinvenienti da altre norme di legge; attivita' amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali; gestione del Fondo buoni vacanza e del Fondo nazionale di garanzia e altre attivita' di assistenza e tutela dei turisti. Coordinamento e aggiornamento del sistema informatico di assistenza e di catalogazione per le imprese di viaggio e turismo-INFOTRAV; cura la partecipazione alle attivita' internazionali in materia di turismo (Unione europea, OCSE, UNWTO, UNESCO), in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonche' alle attivita' di elaborazione delle normative comunitarie; gestione delle attivita' ministeriali in sede UNESCO, con particolare riferimento ai siti dichiarati patrimonio materiale o immateriale dell'umanita'. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali; b) Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste: negli ambiti di competenza del Ministero svolge attivita' di valorizzazione delle eccellenze simbolo della qualita' della vita e delle attrattive del territorio Italia, anche in relazione alle funzioni allo stesso attribuite in materia di etichettatura di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, fatte salve le competenze degli altri Dipartimenti e del Ministero per lo sviluppo economico; elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di enoturismo e strade del vino; valorizzazione del patrimonio eno-gastronomico, paesaggistico e territoriale in ambito nazionale, dell'Unione europea e internazionale, in raccordo con l'ENIT che ne cura l'attuazione; comunicazione ed informazione in materia di qualita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari, della pesca, del turismo e nelle altre materie di competenza del Ministero; promozione dell'agriturismo in ambito nazionale, dell'Unione europea e internazionale, anche con mezzi televisivi e Web; rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche ai fini della valorizzazione turistica; elaborazione e coordinamento delle linee di sviluppo della politica dell'economia della montagna e del paesaggio rurale anche per promuovere lo sviluppo turistico dei territori, in raccordo con la Direzione generale dello sviluppo rurale; coordinamento delle politiche forestali nazionali e regionali; elaborazione delle linee di politica forestale e della montagna, anche con riferimento al dissesto idrogeologico e alla mitigazione dei cambiamenti climatici; controllo e monitoraggio del consumo del suolo forestale anche per promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree montane; elaborazione e coordinamento delle politiche della filiera del legno, in coerenza con quelle dell'Unione europea; coordinamento politiche di valorizzazione della biodiversita' negli ecosistemi forestali e delle modalita' di fruizione naturalistica dei territori; coordinamento e tutela dei patrimoni genetici e del materiale di propagazione di interesse forestale, nel rispetto della normativa europea e internazionale vigente; tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e del sottobosco; adempimenti relativi all'attuazione del decreto ministeriale 27 dicembre 2012 n. 18799, di istituzione dell'Autorita' nazionale competente per l'applicazione del regolamento (UE) n. 995 del 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio; elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di agriturismo, di pescaturismo e pesca sportiva di multifunzionalita' dell'impresa agricola, dell'impresa forestale e di pluriattivita' in agricoltura e nei territori montani, quale opportunita' per sviluppare una maggiore sinergia tra attivita' agricole e attivita' legate alla valorizzazione del territorio anche per finalita' turistiche, in raccordo con il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; pianificazione integrata di iniziative per la valorizzazione turistica dei paesaggi rurali e montani; attivita' in materia venatoria e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e riconoscimento delle associazioni nazionali venatorie; certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unita' specializzate dell'Arma dei carabinieri; tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 nonche' la valorizzazione degli alberi monumentali nell'ambito delle connotazioni naturalistiche e turistiche dei territori rurali. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222: «Art. 6. (Compiti degli uffici di statistica) 1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda: a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale; b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica; c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale; d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi. 2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale. 3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale. 4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di cui all'art. 17, puo' richiedere la comunicazione al Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste dalla legge. 5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17. 6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attivita' svolta.». - Si riporta il testo dell'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies della legge 7 febbraio1992 n. 150, recante disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44: «Art. 8-quinquies. (Omissis). 3-quinquies. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede all'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993. ». - Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2013, n. 27: «Art. 7. (Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale) (Omissis). 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed e' istituito l'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia alla cui gestione provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco e' data pubblicita' mediante l'albo pretorio, con la specificazione della localita' nella quale esso sorge, affinche' chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia e' aggiornato periodicamente ed e' messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettivita'. (Omissis). 4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.». - La legge 6 aprile 1977, n. 184, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1977, n. 129, supplemento ordinario. - La legge 27 settembre 2007, n. 167, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2007, n. 238. - Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2011, n. 41: «Art. 4. (Etichettatura dei prodotti alimentari) 1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonche' al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, e' obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui al presente articolo, riportare nell'etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformita' alla normativa dell'Unione europea, dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale. 2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui e' avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti. 3. Con decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, e successive modificazioni, sono definite le modalita' per l'indicazione obbligatoria di cui al comma 1, nonche' le disposizioni relative alla tracciabilita' dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale. 4. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresi' definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonche' il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti. 4-bis. Ai fini di cui al comma 3 ed ai sensi degli articoli 26, paragrafo 2, lettera a), e 39 del regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge, attraverso il proprio sito istituzionale, una consultazione pubblica tra i consumatori per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con il Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a individuare, su scala territoriale, i legami tra talune qualita' dei prodotti alimentari e la loro origine o provenienza. I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-septies. In caso di indicazione obbligatoria ai sensi del presente articolo, e' fatto altresi' obbligo di indicare l'origine dell'ingrediente caratterizzante evidenziato». 6. Fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3, estendendoli a tutte le filiere interessate. 7. Al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroambientale, nonche' di favorire il contrasto della contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti e le azioni previste dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' del Corpo forestale dello Stato». 8. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le sezioni di polizia giudiziaria sono composte anche dal personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o provincia autonoma interessata. 9. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche', limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale delle politiche agricole alimentari e forestali, del Corpo forestale dello Stato». 10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformita' alle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro. 11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo, e' abrogato l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204. 12. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno effetto decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi del presente articolo possono essere venduti entro i successivi centottanta giorni.». - Si riporta il testo dell'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2011, n. 129, supplemento ordinario: «Art. 58. (Comitato permanente di promozione del turismo in Italia) 1. Al fine di promuovere un'azione coordinata dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di seguito denominata Comitato. Con il medesimo decreto sono regolati il funzionamento e l'organizzazione del Comitato. 2. Il Comitato e' presieduto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che puo' all'uopo delegare un suo rappresentante. Il decreto di istituzione del Comitato assicura la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico. 3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti: a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista; b) accordi di programma con le regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul territorio progetti di formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico; c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l'offerta turistica nazionale; d) promozione dell'immagine dell'Italia, nel settore turistico, all'interno confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul territorio pari opportunita' di propaganda ed una comunicazione unitaria; e) organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati; f) raccordo e cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo; g) promozione a fini turistici del marchio Italia. 4. L'istituzione ed il funzionamento del Comitato non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e la relativa partecipazione e' a titolo gratuito.». - Il Regolamento (CE) 20 ottobre 2010, n. 995/2010/UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 12 novembre 2010, n. L 295. - Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46: «Art. 18. (Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria) (Omissis). 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformita' alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.».