Art. 6 
 
Funzioni di supporto strategico al Ministro delle politiche  agricole
                 alimentari, forestali e del turismo 
 
  1. Le funzioni di supporto al  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari,  forestali   e   del   turismo,   per   la   formulazione
dell'indirizzo politico e per la verifica della sua  attuazione  sono
svolte  nell'ambito  della  struttura  del  Gabinetto  del  Ministro,
attraverso le risorse  umane  e  materiali  previste  a  legislazione
vigente. 
  2.  Con  provvedimento  del  Ministro  viene  individuato,  tra   i
Dirigenti  di  I  fascia  del  Ministero,   il   responsabile   della
prevenzione  della  corruzione  e  per  la   trasparenza   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
 
          Note all'art. 6: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  7,  della
          legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per  la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265: 
              «Art.  1.  (Disposizioni  per  la  prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione) 
              (Omissis). 
              7. L'organo di indirizzo  individua,  di  norma  tra  i
          dirigenti di  ruolo  in  servizio,  il  Responsabile  della
          prevenzione   della   corruzione   e   della   trasparenza,
          disponendo le eventuali modifiche organizzative  necessarie
          per assicurare funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento
          dell'incarico con piena autonomia  ed  effettivita'.  Negli
          enti  locali,  il  Responsabile  della  prevenzione   della
          corruzione e della trasparenza e'  individuato,  di  norma,
          nel segretario o nel dirigente  apicale,  salva  diversa  e
          motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di  comuni,  puo'
          essere nominato un  unico  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
          prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  segnala
          all'organo di indirizzo  e  all'organismo  indipendente  di
          valutazione le disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle
          misure in materia di  prevenzione  della  corruzione  e  di
          trasparenza e indica agli uffici  competenti  all'esercizio
          dell'azione disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che
          non hanno attuato correttamente le  misure  in  materia  di
          prevenzione della corruzione e  di  trasparenza.  Eventuali
          misure discriminatorie, dirette o indirette, nei  confronti
          del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o
          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono
          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e
          intervenire nelle forme di cui al  comma  3,  articolo  15,
          decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».