Art. 8 
 
               Dotazioni organiche e misure attuative 
 
  1.  Le  dotazioni  organiche  del  personale  dirigenziale  e   non
dirigenziale del Ministero sono ripartite nelle due sezioni del ruolo
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo «Agricoltura» e  «Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita' e della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari»  di
cui alle tabelle A e B allegate al  presente  regolamento  e  facenti
parte integrante dello stesso. Il personale trasferito dal  Ministero
per i beni  e  le  attivita'  culturali  e'  inserito  nella  sezione
«Agricoltura». 
  2. In applicazione degli articoli  2,  comma  1,  12,  comma  7,  e
23-quater,  comma  9,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
177, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  97,
il numero di uffici e di posti di funzione  di  livello  dirigenziale
generale e' fissato in 13 posizioni ed il numero di uffici e di posti
di funzione di livello dirigenziale non generale e' fissato in 61  di
cui uno presso gli uffici di diretta collaborazione. 
  3.  Con  successivi   decreti   del   Ministro,   di   natura   non
regolamentare, da adottare, ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma  4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni
dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  sono
individuati gli uffici di  livello  dirigenziale  non  generale,  ivi
compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e sono definite
le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio. 
  4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 5, ciascun ufficio
di livello  dirigenziale  generale  opera  avvalendosi  degli  uffici
dirigenziali attualmente  operanti,  con  competenze  prevalenti  nel
rispettivo settore di attribuzione. 
  5. Con successivo decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro  per
la pubblica amministrazione  e  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, e' ripartito il contingente di personale delle  aree  prima,
seconda e terza, come determinato dalle tabelle A  e  B,  in  profili
professionali e fasce retributive. Con il medesimo  provvedimento  si
provvede   alla   distribuzione   del   personale   dell'Ispettorato,
nell'ambito della  sede  centrale  e  delle  sedi  periferiche  dello
stesso. 
  6. Il Ministro, d'intesa con il  Ministro  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, puo' inviare in lunga  missione  e
con onere a carico del Ministero, personale di supporto agli  addetti
del  Ministero  che  svolgano  l'incarico   di   esperti   ai   sensi
dell'articolo 168 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. 
  7.  In  sede  di  attuazione   delle   attivita'   di   formazione,
riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto  della
nuova organizzazione del Ministero. 
 
          Note all'art. 8: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2,  comma  1,  12,
          comma 7, 23-quater, comma 9, del  decreto  legge  6  luglio
          2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la  revisione
          della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei   servizi   ai
          cittadini  nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
          delle  imprese  del  settore  bancario,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  6  luglio  2012,  n.  156,  supplemento
          ordinario,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
          agosto 2012, n. 189, supplemento ordinario: 
              «Art. 2. (Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni) 1. Gli uffici dirigenziali e  le
          dotazioni  organiche  delle  amministrazioni  dello  Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle  agenzie,  degli  enti
          pubblici non economici,  degli  enti  di  ricerca,  nonche'
          degli enti pubblici di cui all'articolo 70,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni  sono   ridotti,   con   le
          modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: 
                a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e  di
          livello non generale e le relative dotazioni organiche,  in
          misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
          per  ciascuna  dotazione,  al  20  per  cento   di   quelli
          esistenti; 
                b)  le  dotazioni   organiche   del   personale   non
          dirigenziale,   apportando   un'ulteriore   riduzione   non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al numero dei posti di organico di tale personale. Per  gli
          enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente  lettera
          si riferisce alle dotazioni  organiche  del  personale  non
          dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.» 
              «Art. 12. (Soppressione di enti e societa') 
              (Omissis). 
              7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura  (AGEA)
          sono attribuite le attivita' a carattere  tecnico-operativo
          relative al coordinamento di cui all'articolo 6,  comma  3,
          del regolamento (CE) n. 1290/2005  del  Consiglio,  del  21
          giugno 2005.  A  tal  fine,  l'Agenzia  agisce  come  unico
          rappresentante dello Stato  italiano  nei  confronti  della
          Commissione europea per  tutte  le  questioni  relative  al
          FEAGA  ed  al  FEASR  ed  e'  responsabile  nei   confronti
          dell'Unione  europea  degli   adempimenti   connessi   alla
          gestione degli  aiuti  derivanti  dalla  politica  agricola
          comune,  nonche'  degli  interventi  sul  mercato  e  sulle
          strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e  dal
          FEASR.  Resta  ferma  la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e  forestali  nella  gestione
          dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in  seno
          al  Comitato  dei  fondi  agricoli,   alle   attivita'   di
          monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al  citato
          regolamento (CE) n. 1290/2005,  relativo  al  finanziamento
          della  politica  agricola   comune,   nonche'   alle   fasi
          successive  alla  decisione  di  liquidazione   dei   conti
          adottata ai  sensi  della  vigente  normativa  europea.  In
          materia l'Agenzia assicura il necessario  supporto  tecnico
          fornendo, altresi', gli atti dei procedimenti.» 
              «Art.  23-quater  (Incorporazione  dell'Amministrazione
          autonoma  dei  Monopoli  di  Stato   e   dell'Agenzia   del
          territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo  del
          settore ippico) (Omissis). 
              9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e'
          soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del  presente  decreto.  In  relazione
          agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura  non
          regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al
          predetto  comma,  dal  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti  sono
          ripartite  tra  il  Ministero  delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali  e  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli le funzioni attribuite  ad  ASSI  dalla  normativa
          vigente, nonche' le relative risorse umane,  finanziarie  e
          strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici  attivi
          e passivi, senza  che  sia  esperita  alcuna  procedura  di
          liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
          dei predetti decreti,  per  garantire  la  continuita'  dei
          rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
          politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
          o piu' dirigenti per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
          ordinaria amministrazione, ivi comprese  le  operazioni  di
          pagamento e riscossione a valere sui  conti  correnti  gia'
          intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
          data  di   emanazione   dei   decreti   medesimi.   Trovano
          applicazione  i  commi  da  4   a   8,   intendendosi   per
          Amministrazione incorporante, ai fini del  presente  comma,
          anche il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali.  Con  apposito  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, da  adottare  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' approvata  la  tabella  di  corrispondenza  per
          l'inquadramento del personale  trasferito.  Resta  comunque
          ferma,  nei  limiti  temporali   previsti   dalla   vigente
          normativa, la  validita'  delle  graduatorie  dei  concorsi
          pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono rideterminate le  dotazioni  organiche  del  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   con
          l'istituzione di un posto di dirigente  generale  di  prima
          fascia, in relazione alle  funzioni  ed  alla  quota  parte
          delle risorse trasferite ai sensi  del  terzo  periodo  del
          presente comma, ferma in  ogni  caso  l'assegnazione  delle
          residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli;  con  regolamento  emanato  ai
          sensi dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, e successive modificazioni, e'  rideterminato
          l'assetto   organizzativo   del   predetto   Ministero   in
          conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
          comma.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,   recante
          disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni
          di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello  Stato,
          ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della  legge
          7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
          amministrazioni  pubbliche,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 2016, n.213: 
              «Art.  12.  (Contingenti  del   personale   del   Corpo
          forestale dello Stato) 1. In conseguenza delle disposizioni
          di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10  le  dotazioni  organiche
          dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia
          di finanza, rideterminate ai sensi dell'articolo  8,  comma
          1, lettera a), della legge, sono incrementate delle  unita'
          corrispondenti  al  numero  complessivo,   per   ruolo   di
          appartenenza, di cui alla tabella A  allegata  al  presente
          decreto. Un contingente, indicato nella stessa tabella,  e'
          assegnato, con corrispondente  incremento  della  dotazione
          organica, al Ministero delle politiche agricole  alimentari
          e forestali per le esigenze connesse allo svolgimento delle
          attivita' di cui all'articolo 11, sulla base dei criteri di
          cui al comma 2.». 
              - Per il  riferimento  all'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legge 12 luglio 2018, n. 86,  si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante   riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario: 
              «Art.   4.   (Disposizioni   sull'organizzazione)    1.
          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione
          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro
          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti
          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei
          dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle
          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti o con decreti del  ministro  emanati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto  1988,
          n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59. I regolamenti prevedono la  soppressione  dei  ruoli
          esistenti e l'istituzione di un ruolo unico  del  personale
          non dirigenziale di ciascun ministero, articolato  in  aree
          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino
          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non
          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  dipartimenti  e
          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti
          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del personale non devono comunque comportare incrementi  di
          spesa. 
              2. I ministeri  che  si  avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni. 
              3. Il regolamento di  cui  al  precedente  comma  1  si
          attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
              4-bis. La disposizione di cui al  comma  4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1 si procede alla revisione  periodica  dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale. 
              6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte  le
          disposizioni normative relative  a  ciascun  ministero.  Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  17,  comma  4-bis,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario: 
              «Art. 17. (Regolamenti) 
              (Omissis). 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 168 del decreto del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  recante
          ordinamento  dell'Amministrazione  degli   affari   esteri,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18  febbraio  1967,  n.
          44, supplemento ordinario: 
              «Art. 168. (Esperti) - L'Amministrazione  degli  affari
          esteri  puo'  utilizzare  negli  uffici  centrali  o  nelle
          rappresentanze diplomatiche e negli uffici  consolari,  per
          l'espletamento  di  specifici  incarichi   che   richiedano
          particolare competenza tecnica e  ai  quali  non  si  possa
          sopperire con funzionari  diplomatici,  esperti  tratti  da
          personale dello Stato o di  Enti  pubblici  appartenenti  a
          carriere direttive o di uguale rango. 
              Qualora  per  speciali  esigenze  anche  di   carattere
          tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
          presso uffici all'estero ad esperti  tratti  dal  personale
          dello Stato e da  Enti  pubblici,  l'Amministrazione  degli
          affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino  ad
          un massimo di trenta unita', persone estranee alla pubblica
          Amministrazione purche'  di  notoria  qualificazione  nelle
          materie connesse con le funzioni del posto  che  esse  sono
          destinate a ricoprire, comprovata  da  adeguata  esperienza
          professionale.  Le  persone  predette  devono   essere   in
          possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa  tra
          i trenta e i sessantacinque anni e godere  di  costituzione
          fisica idonea ad affrontare il clima della  sede  cui  sono
          destinate.  All'atto  dell'assunzione   dell'incarico,   le
          persone  predette  prestano  promessa  solenne   ai   sensi
          dell'art. 11 del testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,   n.   3.
          L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'  da'
          diritto, alla scadenza,  a  indennizzo  o  liquidazione  di
          alcun genere. 
              L'esperto  inviato  in  servizio  presso   un   ufficio
          all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa  un  posto
          espressamente   istituito,   sentito   il   consiglio    di
          amministrazione, ai sensi dell'articolo  32,  nell'organico
          dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai  fini  del
          trattamento economico, a quello di primo  segretario  o  di
          consigliere o di primo consigliere, nel limite  massimo  di
          otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed  assume
          in loco la qualifica di  addetto  per  il  settore  di  sua
          competenza. Per  gli  esperti  in  servizio  all'estero  si
          osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
          e  170  in  quanto  applicabili,  dell'articolo  148  e  le
          disposizioni della parte terza per essi previste. 
              Resta  fermo  il  posto  corrispondente  ai  fini   del
          trattamento  economico  a  quello  di  primo   consigliere,
          attualmente ricoperto  dai  singoli  interessati,  sino  al
          termine definitivo del loro incarico, nonche' il  posto  di
          pari livello gia' istituito per gli  esperti  regionali  di
          cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n.  52,  e
          successive modificazioni. 
              Gli  incarichi  di  cui  al  presente   articolo   sono
          conferiti con decreto del Ministro per gli  affari  esteri,
          sentito il Consiglio di amministrazione del  Ministero,  di
          concerto con il Ministro per il tesoro e, per il  personale
          di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche  con  il
          Ministro  competente  o  vigilante.  Gli   incarichi   sono
          biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
          incarichi purche', nel complesso,  non  superino  gli  otto
          anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento  a
          giudizio del Ministro per gli affari esteri. 
              Gli esperti  tratti  dal  personale  dello  Stato  sono
          collocati  fuori  ruolo  con  le  modalita'  previste   dai
          rispettivi ordinamenti. 
              Gli esperti tratti dal personale dello  Stato,  inviati
          ad  occupare  un  posto  di  organico   in   rappresentanze
          permanenti presso  Organismi  internazionali,  non  possono
          superare il numero  di  cinquantuno,  comprese  le  quattro
          unita' fissate dall'articolo 58, comma  2,  della  legge  6
          febbraio  1996,  n.  52,  e  successive  modificazioni.  Il
          Ministro  per  gli  affari  esteri  puo'  chiedere  che  il
          Ministro per il lavoro e  la  previdenza  sociale  metta  a
          disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri  fino
          a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di  grado
          non inferiore a  direttore  di  sezione  o  equiparato,  in
          posizione di fuori ruolo per essere inviati  all'estero  ai
          sensi del presente articolo. 
              Gli esperti che l'Amministrazione degli  affari  esteri
          puo' utilizzare a norma del presente articolo  non  possono
          complessivamente superare il numero di centosessantacinque,
          di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con
          l'esclusione   delle   unita'   riservate    da    speciali
          disposizioni  di  legge  all'espletamento  di   particolari
          compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico  e  della
          sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
          organizzata e  delle  violazioni  in  materia  economica  e
          finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
          europea, di cui all'articolo 4 del decreto  legislativo  19
          marzo 2001, n. 68. 
              Le disposizioni del presente articolo non si  applicano
          al personale comandato o collocato fuori  ruolo  presso  il
          Ministero  degli  affari  esteri   in   virtu'   di   altre
          disposizioni ne' a quello inviato  all'estero  in  missione
          temporanea.».