Art. 2
Partecipazione di enti del terzo settore all'attivita' della Rete
nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza.
1. Per le finalita' della presente legge, il Ministro della salute
puo' stipulare, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con gli enti
del terzo settore individuati dall'articolo 4, comma 1, del codice
del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, diversi dalle imprese sociali e dalle cooperative sociali, piu'
rappresentativi e attivi nella tutela della salute umana e della
prevenzione oncologica, con le associazioni attive nel campo
dell'assistenza socio-sanitaria e con enti e associazioni attivi
nella valutazione dell'impatto della patologia oncologica e della
quantificazione dei bisogni assistenziali e nell'informazione e
comunicazione sui rischi per la popolazione, purche' tali soggetti
siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la
risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro
attivita' alla massima trasparenza, anche attraverso la
pubblicazione, nei relativi siti internet, degli statuti e degli atti
costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei
bilanci, dei verbali e dei contributi e delle sovvenzioni a qualsiasi
titolo ricevuti. A tal fine, i soggetti di cui al presente comma si
dotano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un
comitato scientifico composto da esperti in epidemiologia dei tumori
e in oncologia, nonche' da almeno un rappresentante di un registro
dei tumori di popolazione, con il compito di garantire che le
informazioni veicolate siano improntate al rispetto della metodologia
scientifica ed epidemiologica.
2. Gli enti del terzo settore di cui al comma 1 possono presentare
proposte al Ministro della salute in relazione a iniziative
finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dell'attivita' della
Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza,
fermo restando il rispetto degli standard scientifici. In caso di
mancato accoglimento di tali proposte, il Ministro della salute
fornisce alle organizzazioni e associazioni di cui al periodo
precedente una risposta scritta e motivata, entro tre mesi dalla data
di presentazione della proposta.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179
del 2 agosto 2017, S.O., reca:
«Art 4 . (Enti del Terzo settore) - 1. Sono enti del
Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le
associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici,
le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti
associative, le societa' di mutuo soccorso, le
associazioni, riconosciute o non riconosciute, le
fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi
dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di
utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva
o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale
in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di
denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o
scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico
nazionale del Terzo settore.
2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le
associazioni politiche, i sindacati, le associazioni
professionali e di rappresentanza di categorie economiche,
le associazioni di datori di lavoro, nonche' gli enti
sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai
suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel
settore della protezione civile alla cui disciplina si
provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi
dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi
volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle
d'Aosta. Sono altresi' escluse dall'ambito di applicazione
del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto
privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione
delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio
2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica
amministrazione degli amministratori di tali enti si
configura come mera designazione, intesa come espressione
della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura
quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicche' e'
sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di
quest'ultima.
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme
del presente decreto si applicano limitatamente allo
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 5, a
condizione che per tali attivita' adottino un regolamento,
in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata,
che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel
rispetto della struttura e della finalita' di tali enti,
recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel
Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo
svolgimento di tali attivita' deve essere costituito un
patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente
le scritture contabili di cui all'articolo 13.».