Art. 3
Modifica all'articolo 12 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179
1. All'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, le parole: « sono aggiornati periodicamente con la stessa
procedura» sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiornati
periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il
parere del Garante per la protezione dei dati personali».
Note all'art. 3:
- Il comma 11 dell'art. 12 del D.L. 18 ottobre 2012,
n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre
2012, n. 245, S.O., come modificato dalla presente legge,
e' il seguente :
«Art. 12. (Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di
sorveglianza nel settore sanitario) - (Omissis).
11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al
comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante
per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei
sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalita', di
tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da
trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di
medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria
tessutale, e di impianti protesici nonche' di dispositivi
medici impiantabili sono aggiornati periodicamente con
decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali. L'attivita' obbligatoria di tenuta e
aggiornamento dei registri di cui al presente comma e'
svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e
rientra tra le attivita' istituzionali delle aziende e
degli enti del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito
del Patto per la salute 2019-2021 sono individuate le
modalita' per garantire e verificare la corretta tenuta e
aggiornamento dei registri di cui al presente comma.»