Art. 3 
 
             Modifica all'articolo 12 del decreto-legge 
                       18 ottobre 2012, n. 179 
 
  1. All'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, le  parole:  « sono  aggiornati  periodicamente  con  la  stessa
procedura»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   « sono   aggiornati
periodicamente con decreto del Ministro della salute,  previa  intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito  il
parere del Garante per la protezione dei dati personali». 
 
          Note all'art. 3: 
 
               - Il comma 11 dell'art. 12 del D.L. 18  ottobre  2012,
          n. 179  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del
          Paese), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19  ottobre
          2012, n. 245, S.O., come modificato dalla  presente  legge,
          e' il seguente : 
              «Art. 12. (Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di
          sorveglianza nel settore sanitario) - (Omissis). 
              11. I sistemi di sorveglianza e i registri  di  cui  al
          comma 10 sono istituiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano e acquisito il  parere  del  Garante
          per la protezione  dei  dati  personali.  Gli  elenchi  dei
          sistemi di sorveglianza e dei registri  di  mortalita',  di
          tumori e di altre patologie, di trattamenti  costituiti  da
          trapianti di cellule e tessuti  e  trattamenti  a  base  di
          medicinali per terapie avanzate o  prodotti  di  ingegneria
          tessutale, e di impianti protesici nonche'  di  dispositivi
          medici  impiantabili  sono  aggiornati  periodicamente  con
          decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
          acquisito il parere del Garante per la protezione dei  dati
          personali.   L'attivita'   obbligatoria   di    tenuta    e
          aggiornamento dei registri di  cui  al  presente  comma  e'
          svolta con  le  risorse  disponibili  in  via  ordinaria  e
          rientra tra le  attivita'  istituzionali  delle  aziende  e
          degli enti del Servizio  sanitario  nazionale.  Nell'ambito
          del Patto per  la  salute  2019-2021  sono  individuate  le
          modalita' per garantire e verificare la corretta  tenuta  e
          aggiornamento dei registri di cui al presente comma.»