Art. 4 
 
               Istituzione del referto epidemiologico 
 
  1. Al fine di garantire un  controllo  permanente  dello  stato  di
salute  della  popolazione,  anche   nell'ambito   dei   sistemi   di
sorveglianza, dei registri di  mortalita',  dei  tumori  e  di  altre
patologie identificati ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  11,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  il  Ministro  della  salute,
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  adotta   un   decreto   per   l'istituzione   del   referto
epidemiologico, per il  controllo  sanitario  della  popolazione  con
particolare  attenzione  alle  aree  piu'  critiche  del   territorio
nazionale, al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta e
all'elaborazione dei dati che confluiscono nel referto epidemiologico
e di disciplinare il  trattamento,  l'elaborazione,  il  monitoraggio
continuo e l'aggiornamento periodico dei medesimi  dati,  nonche'  la
pubblicazione, con cadenza annuale, del  referto  epidemiologico,  in
particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e  alla
prevalenza delle  patologie  che  costituiscono  piu'  frequentemente
causa di morte, nei siti internet  delle  regioni  e  delle  Province
autonome di Trento e di  Bolzano,  alle  quali  spetta  il  controllo
quantitativo e qualitativo dei  flussi  di  dati  che  alimentano  il
referto epidemiologico. 
  2. Ai fini della presente legge, per  «referto  epidemiologico»  si
intende il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione
dello stato di salute complessivo di una comunita' che si ottiene  da
un esame epidemiologico  delle  principali  informazioni  relative  a
tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di  una  popolazione  in
uno  specifico  ambito  temporale  e  in   un   ambito   territoriale
circoscritto  o  a  livello  nazionale,  attraverso  la   valutazione
dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei  decessi,
come rilevabili  dalle  schede  di  dimissione  ospedaliera  e  dalle
cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento
di  specifiche  patologie  e  identificare  eventuali  criticita'  di
origine ambientale, professionale o socio-sanitaria.