Art. 4
Istituzione del referto epidemiologico
1. Al fine di garantire un controllo permanente dello stato di
salute della popolazione, anche nell'ambito dei sistemi di
sorveglianza, dei registri di mortalita', dei tumori e di altre
patologie identificati ai sensi dell'articolo 12, comma 11, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Ministro della salute,
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, adotta un decreto per l'istituzione del referto
epidemiologico, per il controllo sanitario della popolazione con
particolare attenzione alle aree piu' critiche del territorio
nazionale, al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta e
all'elaborazione dei dati che confluiscono nel referto epidemiologico
e di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio
continuo e l'aggiornamento periodico dei medesimi dati, nonche' la
pubblicazione, con cadenza annuale, del referto epidemiologico, in
particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla
prevalenza delle patologie che costituiscono piu' frequentemente
causa di morte, nei siti internet delle regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, alle quali spetta il controllo
quantitativo e qualitativo dei flussi di dati che alimentano il
referto epidemiologico.
2. Ai fini della presente legge, per «referto epidemiologico» si
intende il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione
dello stato di salute complessivo di una comunita' che si ottiene da
un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a
tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in
uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale
circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione
dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi,
come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle
cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento
di specifiche patologie e identificare eventuali criticita' di
origine ambientale, professionale o socio-sanitaria.