Art. 5 
 
                        Conferimento dei dati 
 
  1. L'obbligo di raccolta e di conferimento dei dati e di produzione
dei flussi nei modi, nei termini e con  la  consistenza  definiti  ai
sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 1, con particolare riferimento ai
dati dei registri di patologia, di cui all'elenco A2) dell'allegato A
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato al  comma
1 dell'articolo 1, rappresenta un adempimento ai fini della  verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)  da  parte
del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione  dei  livelli
essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la  verifica  degli
adempimenti regionali, di cui agli articoli 9  e  12  dell'intesa  23
marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario  n.  83  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 
 
          Note all'art. 5: 
 
               - Gli articoli 9 e 12  dell'  Intesa  23  marzo  2005,
          recano: 
              «Art.  9.  (Comitato   permanente   per   la   verifica
          dell'erogazione dei  LEA)  -  1.  Ai  fini  della  presente
          intesa, e' istituito presso il Ministero  della  salute  il
          Comitato   paritetico   permanente    per    la    verifica
          dell'erogazione dei Livelli  Essenziali  di  Assistenza  in
          condizioni di appropriatezza e di efficienza  nell'utilizzo
          delle risorse e per la verifica  della  congruita'  tra  le
          prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. 
              2. Il Comitato, che  si  avvale  del  supporto  tecnico
          dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, opera  sulla
          base  delle  informazioni   desumibili   dal   sistema   di
          monitoraggio e garanzia di cui al decreto  ministeriale  12
          dicembre 2001, nonche' dei flussi informativi afferenti  al
          Nuovo Sistema Informativo Sanitario. 
              3. Il Comitato e' composto  da  quattro  rappresentanti
          del Ministero della salute, di  cui  uno  con  funzioni  di
          coordinatore,    due    rappresentanti    del     Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  rappresentante   del
          Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza  del
          Consiglio dei ministri  e  da  sette  rappresentanti  delle
          regioni designati dalla  Conferenza  dei  Presidenti  delle
          Regioni e delle Province autonome.» 
              «Art. 12. (Tavolo di verifica degli adempimenti)  -  1.
          Ai fini della verifica degli adempimenti per  le  finalita'
          di quanto disposto dall'art. 1, comma 184, lettera c) della
          legge 30 dicembre 2004,  n.  311, e'  istituito  presso  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato,  il  Tavolo  tecnico
          per  la  verifica  degli  adempimenti,  coordinato  da   un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze
          e composto da rappresentanti: 
                del  Dipartimento  degli   affari   regionali   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
                del Ministero della salute; 
                delle regioni capofila delle Aree  sanita'  e  affari
          finanziari, nell'ambito  della  Conferenza  dei  Presidenti
          delle regioni e province autonome; 
                di una ulteriore regione  indicata  dalla  Conferenza
          dei Presidenti delle regioni e delle province autonome; 
                dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali; 
                della segreteria della conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
          Trento e Bolzano; 
                della  segreteria  della  conferenza  dei  Presidenti
          delle regioni e delle province autonome. 
              2. Il Tavolo tecnico di cui al comma  1  richiede  alle
          singole regioni la documentazione necessaria alla  verifica
          degli adempimenti. Il Tavolo  procede  ad  un  primo  esame
          della documentazione, informando le  regioni,  prima  della
          convocazione,  sui   punti   di   criticita'   riscontrati,
          affinche'  esse  possano  presentarsi  con   le   eventuali
          integrazioni, atte a superare le criticita' individuate. Il
          coordinatore del Tavolo tecnico dispone  che  di  tutte  le
          sedute sia redatto verbale. Il verbale, che da'  conto  dei
          lavori e  delle  posizioni  espresse  dai  partecipanti, e'
          trasmesso  ai  componenti  del  Tavolo   e   alla   regione
          interessata. 
              3. Il Tavolo tecnico: 
                entro il 30 marzo dell'anno successivo  a  quello  di
          riferimento, fornisce alle regioni le indicazioni  relative
          alla  documentazione  necessaria  per  la  verifica   degli
          adempimenti,  che  le  stesse  devono  produrre  entro   il
          successivo 30 maggio; 
                effettua una valutazione del risultato di gestione, a
          partire dalle risultanze contabili al quarto  trimestre  ed
          esprime il proprio parere  entro  il  30  luglio  dell'anno
          successivo a quello di riferimento; 
                si  avvale  delle  risultanze  del  Comitato  di  cui
          all'art. 9 della presente intesa, per gli aspetti  relativi
          agli adempimenti riportati nell'Allegato  1,  al  Punto  2,
          lettere c), e), f), g), h), e  agli  adempimenti  derivanti
          dagli articoli 3, 4 e 10 della presente intesa; 
                riferisce  sull'esito  delle  verifiche   al   Tavolo
          politico, che esprime il suo parere entro il  30  settembre
          dell'anno successivo a quello  di  riferimento.  Riferisce,
          altresi,  al  tavolo  politico   su   eventuali   posizioni
          discordanti. Nel caso  che  tali  posizioni  riguardino  la
          valutazione degli adempimenti di una  singola  regione,  la
          stessa viene convocata dal Tavolo politico. 
              4. Il Tavolo politico e' composto: 
                per il Governo, dal Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze o suo delegato, dal Ministro  della  salute  o  suo
          delegato e dal Ministro per  gli  affari  regionali  o  suo
          delegato; 
                per le regioni, da  una  delegazione  politica  della
          Conferenza dei Presidenti delle regioni  e  delle  province
          autonome, guidata dal Presidente o suo delegato. 
              5.  Il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,
          successivamente  alla  presa  d'atto  del  predetto  Tavolo
          politico  in  ordine  agli  esiti  delle  verifiche   sugli
          adempimenti in questione,  provvede  entro  il  15  ottobre
          dell'anno successivo a quello di riferimento per le regioni
          adempienti ad erogare il saldo, e  provvede  nei  confronti
          delle regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176,
          della legge n. 311 del 2004.»