Art. 6 
 
                        Relazione alle Camere 
 
  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge e successivamente entro  il  30  settembre  di  ogni  anno,  il
Ministro  della  salute   trasmette   una   relazione   alle   Camere
sull'attuazione della presente legge, con  specifico  riferimento  al
grado di  raggiungimento  delle  finalita'  per  le  quali  e'  stata
istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi  di
sorveglianza di  cui  all'articolo  1,  nonche'  sull'attuazione  del
referto epidemiologico di cui  all'articolo  4.  Nella  relazione  e'
fornita  altresi'  l'illustrazione   dettagliata   del   livello   di
attuazione della  trasmissione  dei  dati  da  parte  dei  Centri  di
riferimento  regionali  di  cui  all'articolo  2  del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri citato all'articolo 1, comma 1,
della presente legge.