Art. 6
Relazione alle Camere
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge e successivamente entro il 30 settembre di ogni anno, il
Ministro della salute trasmette una relazione alle Camere
sull'attuazione della presente legge, con specifico riferimento al
grado di raggiungimento delle finalita' per le quali e' stata
istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di
sorveglianza di cui all'articolo 1, nonche' sull'attuazione del
referto epidemiologico di cui all'articolo 4. Nella relazione e'
fornita altresi' l'illustrazione dettagliata del livello di
attuazione della trasmissione dei dati da parte dei Centri di
riferimento regionali di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri citato all'articolo 1, comma 1,
della presente legge.