Art. 8
Norme transitorie e finali
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono all'aggiornamento delle normative ivi vigenti in
tema di sorveglianza sanitaria della malattia oncologica, in
relazione alle disposizioni introdotte dalla presente legge, e
adottano le necessarie iniziative affinche' la sorveglianza
epidemiologica sulla malattia oncologica, nelle aree territoriali di
loro pertinenza non coperte alla data di entrata in vigore della
presente legge, venga espletata dai registri dei tumori di
popolazione gia' istituiti o di nuova istituzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 marzo 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede