Art. 2 Clausola di mutuo riconoscimento 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano ai materiali ed oggetti legalmente fabbricati e/o commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purche' garantiscano un livello equivalente di protezione della salute. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 febbraio 2019 Il Ministro: Grillo Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 361