Art. 2 
 
          Introduzione del titolo V-bis delle disposizioni 
          per l'attuazione del codice di procedura civile, 
                   in materia di azione di classe 
 
  1. Dopo il titolo V delle disposizioni per l'attuazione del  codice
di procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al  regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' inserito il seguente: 
 
                            «TITOLO V-bis 
                     DEI PRODEDIMENTI COLLETTIVI 
 
    Art. 196-bis (Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi  in
materia di azione di classe). - Tutte le comunicazioni a  cura  della
cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-bis
del libro quarto del codice sono eseguite con  modalita'  telematiche
all'indirizzo di posta elettronica  certificata  ovvero  al  servizio
elettronico   di   recapito   certificato   qualificato    dichiarato
dall'aderente.  Si  applicano   le   disposizioni   in   materia   di
comunicazioni telematiche. 
    Il portale dei servizi telematici  gestito  dal  Ministero  della
giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o
certificata ovvero al servizio elettronico  di  recapito  certificato
qualificato, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta  e  si  e'
registrato mediante un'apposita procedura, un  avviso  contenente  le
informazioni relative agli atti  per  i  quali  le  disposizioni  del
titolo  VIII-bis  del  libro   quarto   del   codice   prevedono   la
pubblicazione. La richiesta  puo'  essere  limitata  alle  azioni  di
classe relative a  specifiche  imprese  o  enti  gestori  di  servizi
pubblici o di pubblica utilita', anche prima della loro proposizione. 
    Art.  196-ter  (Elenco  delle   organizzazioni   e   associazioni
legittimate all'azione di classe). - Con decreto del  Ministro  della
giustizia, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
previo  parere  delle  Commissioni  parlamentari   competenti,   sono
stabiliti  i  requisiti   per   l'iscrizione   nell'elenco   di   cui
all'articolo 840-bis, secondo comma, del codice,  i  criteri  per  la
sospensione e la cancellazione delle  organizzazioni  e  associazioni
iscritte, nonche' il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e  del
mantenimento della stessa. Il contributo di cui al presente comma  e'
fissato in misura tale da consentire  comunque  di  far  fronte  alle
spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento  dell'elenco.  I
requisiti per l'iscrizione comprendono la  verifica  delle  finalita'
programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti
omogenei azionati e della stabilita' e continuita' delle associazioni
e delle organizzazioni stesse, nonche' la  verifica  delle  fonti  di
finanziamento utilizzate. Con il medesimo decreto sono  stabilite  le
modalita' di aggiornamento dell'elenco». 
  2. Il decreto previsto dall'articolo 196-ter delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal  comma  1
del presente articolo, e' adottato  entro  centottanta  giorni  dalla
data di pubblicazione della presente legge.