Art. 3 
 
Applicabilita' della sanzione penale prevista  dall'articolo  76  del
  testo unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  28
  dicembre 2000, n. 445. 
 
  1. All'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  dopo  il  comma  4  e'
aggiunto il seguente: 
    «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano  anche
alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo  comma,
lettera g), del codice di procedura civile». 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta  il  testo  dell'art.  76  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa - Testo  A),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 76 (L) (Norme penali). - 1.  Chiunque  rilascia
          dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o  ne  fa  uso  nei
          casi previsti dal presente testo unico e' punito  ai  sensi
          del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
                2. L'esibizione di un atto contenente dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
                3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'art. 4,  comma  2,  sono  considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
                4. Se i reati indicati  nei  commi  1,  2  e  3  sono
          commessi per ottenere la nomina ad un  pubblico  ufficio  o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte. 
                4-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche alle  attestazioni  previste  dall'articolo
          840-septies, secondo  comma,  lettera  g),  del  codice  di
          procedura civile.».