Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  All'attuazione  delle  disposizioni  della  presente  legge  si
provvede mediante  l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.