Art. 6 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003,
n. 168, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
    «d-bis) controversie di cui al titolo VIII-bis del  libro  quarto
del codice di procedura civile». 
  2. All'articolo 1, comma 1,  del  decreto  legislativo  19  gennaio
2017, n. 3, le parole: «di cui all'articolo 140-bis  del  codice  del
consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206»  sono
sostituite dalle seguenti: «di  cui  al  titolo  VIII-bis  del  libro
quarto del codice di procedura civile». 
 
          Note all'art. 6: 
              Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
          27  giugno   2003,   n.   168   (Istituzione   di   Sezioni
          specializzate  in  materia  di  proprieta'  industriale  ed
          intellettuale presso tribunali e corti d'appello,  a  norma
          dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002,  n.  273),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  3  (Competenza  per  materia   delle   sezioni
          specializzate).  -  1.  Le   sezioni   specializzate   sono
          competenti in materia di: 
                  a) controversie di cui  all'art.  134  del  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30,   e   successive
          modificazioni, ad  esclusione  delle  azioni  di  merito  e
          cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale  unificato
          dei brevetti,  fatto  a  Bruxelles  il  19  febbraio  2013,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  C
          175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del
          tribunale unificato dei brevetti,  fatto  salvo  il  regime
          transitorio di cui all'art. 83 del medesimo Accordo; 
                  b) controversie in materia di diritto d'autore e di
          diritti connessi al diritto d'autore; 
                  c) controversie di cui all'art. 33, comma 2,  della
          legge 10 ottobre 1990, n. 287; 
                  d)  controversie  relative  alla  violazione  della
          normativa antitrust dell'Unione europea. 
                  d-bis) controversie di cui al titolo  VIII-bis  del
          libro quarto del codice di procedura civile. 
                2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti,
          relativamente alle societa' di cui al libro  V,  titolo  V,
          capi V, VI e VII, e titolo  VI,  del  codice  civile,  alle
          societa' di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  2157/2001  del
          Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e  di  cui  al  regolamento
          (CE) n.  1435/2003  del  Consiglio,  del  22  luglio  2003,
          nonche' alle stabili organizzazioni  nel  territorio  dello
          Stato delle societa'  costituite  all'estero,  ovvero  alle
          societa'  che  rispetto  alle  stesse  esercitano  o   sono
          sottoposte a direzione e coordinamento, per le  cause  e  i
          procedimenti: 
                  a)  relativi  a  rapporti  societari  ivi  compresi
          quelli  concernenti  l'accertamento,  la  costituzione,  la
          modificazione o l'estinzione di un rapporto societario,  le
          azioni di responsabilita' da  chiunque  promosse  contro  i
          componenti degli organi amministrativi o di  controllo,  il
          liquidatore, il  direttore  generale  ovvero  il  dirigente
          preposto alla redazione dei documenti contabili  societari,
          nonche'  contro  il  soggetto  incaricato  della  revisione
          contabile per i danni derivanti da propri  inadempimenti  o
          da fatti illeciti commessi nei confronti della societa' che
          ha  conferito  l'incarico  e  nei   confronti   dei   terzi
          danneggiati, le opposizioni  di  cui  agli  articoli  2445,
          terzo comma,  2482,  secondo  comma,  2447-quater,  secondo
          comma,  2487-ter,  secondo  comma,  2503,  secondo   comma,
          2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile; 
                  b) relativi al trasferimento  delle  partecipazioni
          sociali o ad  ogni  altro  negozio  avente  ad  oggetto  le
          partecipazioni sociali o i diritti inerenti; 
                  c) in materia di patti parasociali,  anche  diversi
          da quelli regolati dall'art. 2341-bis del codice civile; 
                  d) aventi  ad  oggetto  azioni  di  responsabilita'
          promosse dai creditori delle societa' controllate contro le
          societa' che le controllano; 
                  e) relativi a rapporti di cui all'art. 2359,  primo
          comma,  numero  3),  all'art.   2497-septies   e   all'art.
          2545-septies del codice civile; 
                  f) relativi a  contratti  pubblici  di  appalto  di
          lavori, servizi o forniture di  rilevanza  comunitaria  dei
          quali sia parte una  delle  societa'  di  cui  al  presente
          comma,  ovvero  quando  una  delle  stesse   partecipa   al
          consorzio o al raggruppamento temporaneo  cui  i  contratti
          siano   stati   affidati,   ove   comunque   sussista    la
          giurisdizione del giudice ordinario. 
                3. Le sezioni specializzate sono altresi'  competenti
          per le cause e i procedimenti  che  presentano  ragioni  di
          connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.». 
              Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo
          19  gennaio  2017,  n.  3   (Attuazione   della   direttiva
          2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  26
          novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le
          azioni per il risarcimento del danno ai sensi  del  diritto
          nazionale per violazioni  delle  disposizioni  del  diritto
          della  concorrenza  degli  Stati   membri   e   dell'Unione
          europea), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Ambito di applicazione e oggetto). -  1.  Il
          presente decreto disciplina,  anche  con  riferimento  alle
          azioni collettive di  cui  al  titolo  VIII-bis  del  libro
          quarto del  codice  di  procedura  civile,  il  diritto  al
          risarcimento in favore di chiunque ha  subito  un  danno  a
          causa di una violazione del diritto  della  concorrenza  da
          parte di un'impresa o di un'associazione di imprese. 
                2. Il risarcimento comprende il danno  emergente,  il
          lucro  cessante   e   gli   interessi   e   non   determina
          sovracompensazioni.».