Art. 7 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  al  Ministero  della   giustizia   di
predisporre le  necessarie  modifiche  dei  sistemi  informativi  per
permettere il compimento delle attivita'  processuali  con  modalita'
telematiche, le disposizioni di cui alla presente  legge  entrano  in
vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della  medesima  legge
nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle  condotte
illecite poste in essere successivamente alla data della sua  entrata
in vigore. Alle condotte illecite  poste  in  essere  precedentemente
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima
data di entrata in vigore. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 12 aprile 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei 
                                  ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, e' visualizzabile nell'aggiornamento
successivo dello stesso.