La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 438 del codice di procedura penale  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Non e' ammesso il giudizio  abbreviato  per  i  delitti
puniti con la pena dell'ergastolo»; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. In caso di dichiarazione di inammissibilita' o di  rigetto,
ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e  5,  la  richiesta  puo'
essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2»; 
    c) dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente: 
      «6-ter. Qualora la richiesta di  giudizio  abbreviato  proposta
nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai  sensi
del comma 1-bis, il giudice, se all'esito  del  dibattimento  ritiene
che per il fatto accertato sia ammissibile  il  giudizio  abbreviato,
applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 438 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 438 (Presupposti del giudizio abbreviato).  -  1.
          L'imputato puo'  chiedere  che  il  processo  sia  definito
          all'udienza preliminare allo stato  degli  atti,  salve  le
          disposizioni di cui al comma  5  del  presente  articolo  e
          all'articolo 441, comma 5. 
              1-bis. Non e' ammesso  il  giudizio  abbreviato  per  i
          delitti puniti con la pena dell'ergastolo. 
              2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente  o  per
          iscritto, fino a che non siano formulate le  conclusioni  a
          norma degli articoli 421 e 422. 
              3. La volonta' dell'imputato e' espressa  personalmente
          o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione  e'
          autenticata nelle forme previste dall'articolo  583,  comma
          3. 
              4. Sulla richiesta il giudice  provvede  con  ordinanza
          con  la  quale  dispone  il  giudizio  abbreviato.   Quando
          l'imputato chiede  il  giudizio  abbreviato  immediatamente
          dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il
          giudice provvede solo dopo che sia decorso il  termine  non
          superiore a sessanta giorni,  eventualmente  richiesto  dal
          pubblico  ministero,  per  lo   svolgimento   di   indagini
          suppletive limitatamente ai temi introdotti  dalla  difesa.
          In  tal  caso,  l'imputato  ha  facolta'  di  revocare   la
          richiesta. 
              5. L'imputato, ferma  restando  la  utilizzabilita'  ai
          fini della prova degli  atti  indicati  nell'articolo  442,
          comma  1-bis,  puo'  subordinare  la   richiesta   ad   una
          integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione.
          Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione
          probatoria  richiesta  risulta  necessaria  ai  fini  della
          decisione  e  compatibile  con  le  finalita'  di  economia
          processuale proprie del procedimento,  tenuto  conto  degli
          atti  gia'  acquisiti  ed  utilizzabili.  In  tal  caso  il
          pubblico ministero  puo'  chiedere  l'ammissione  di  prova
          contraria. Resta salva l'applicabilita' dell'articolo 423. 
              5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5
          puo' essere proposta, subordinatamente al suo  rigetto,  la
          richiesta di cui al comma 1, oppure quella di  applicazione
          della pena ai sensi dell'articolo 444. 
              6. In caso di dichiarazione di  inammissibilita'  o  di
          rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la
          richiesta puo' essere riproposta fino al  termine  previsto
          dal comma 2. 
              6-bis. La richiesta  di  giudizio  abbreviato  proposta
          nell'udienza preliminare de-  termina  la  sanatoria  delle
          nullita',  sempre  che  non  siano  assolute,  e   la   non
          rilevabilita'   delle   inutilizzabilita',   salve   quelle
          derivanti dalla violazione di un divieto  probatorio.  Essa
          preclude  altresi'  ogni  questione  sulla  competenza  per
          territorio del giudice. 
              6-ter. Qualora  la  richiesta  di  giudizio  abbreviato
          proposta  nell'udienza  preliminare  sia  stata  dichiarata
          inammissibile ai sensi del  comma  1-bis,  il  giudice,  se
          all'esito  del  dibattimento  ritiene  che  per  il   fatto
          accertato sia ammissibile il giudizio  abbreviato,  applica
          la riduzione della pena ai sensi dell'articolo  442,  comma
          2.».