Art. 2 
 
  1. All'articolo 441-bis del codice di  procedura  penale,  dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti
puniti  con  la  pena  dell'ergastolo,  il  giudice   revoca,   anche
d'ufficio,  l'ordinanza  con  cui  era  stato  disposto  il  giudizio
abbreviato  e  fissa  l'udienza  preliminare  o  la   sua   eventuale
prosecuzione. Si applica il comma 4». 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 441-bis del  codice
          di procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 441-bis (Provvedimenti del giudice a  seguito  di
          nuove contestazioni sul giudizio abbreviato). - 1. Se,  nei
          casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma
          5,  il  pubblico  ministero  procede   alle   contestazioni
          previste  dall'articolo  423,  comma  1,  l'imputato   puo'
          chiedere  che  il   procedimento   prosegua   nelle   forme
          ordinarie. 
              1-bis. Se, a seguito delle  contestazioni,  si  procede
          per delitti puniti con la pena dell'ergastolo,  il  giudice
          revoca, anche d'ufficio,  l'ordinanza  con  cui  era  stato
          disposto  il  giudizio   abbreviato   e   fissa   l'udienza
          preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica  il
          comma 4. 
              2. La volonta' dell'imputato e'  espressa  nelle  forme
          previste dall'articolo 438, comma 3. 
              3.  Il  giudice,  su  istanza   dell'imputato   o   del
          difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni,
          per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1  e  2
          ovvero per  l'integrazione  della  difesa,  e  sospende  il
          giudizio per il tempo corrispondente. 
              4. Se l'imputato chiede che  il  procedimento  prosegua
          nelle forme ordinarie, il giudice  revoca  l'ordinanza  con
          cui era stato  disposto  il  giudizio  abbreviato  e  fissa
          l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione.  Gli
          atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e  441,
          comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti  compiuti  ai
          sensi  dell'articolo  422.   La   richiesta   di   giudizio
          abbreviato non puo'  essere  riproposta.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 303, comma 2. 
              5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio
          abbreviato, l'imputato puo' chiedere l'ammissione di  nuove
          prove,   in   relazione   alle   contestazioni   ai   sensi
          dell'articolo  423,   anche   oltre   i   limiti   previsti
          dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico  ministero  puo'
          chiedere l'ammissione di prova contraria.».