Art. 3 
 
  1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442  del
codice di procedura penale sono abrogati. 
 
          Note all'art. 3: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 442 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 442 (Decisione). - 1. Terminata  la  discussione,
          il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti. 
              1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice  utilizza
          gli atti contenuti nel fascicolo di cui  all'articolo  416,
          comma 2, la documentazione di cui all'articolo  419,  comma
          3, e le prove assunte nell'udienza. 
              2.  In  caso  di  condanna,  la  pena  che  il  giudice
          determina  tenendo  conto  di  tutte  le   circostanze   e'
          diminuita della meta' se si procede per una contravvenzione
          e di un terzo se si procede per un delitto. 
              3. La sentenza e' notificata all'imputato che  non  sia
          comparso. 
              4. Si applica la disposizione dell'articolo 426,  comma
          2.».