Art. 5 
 
  1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti
commessi  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
medesima legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 12 aprile 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede