Art. 9 
 
Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di
                          procedura penale 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera a-bis) e'
inserita la seguente: «a-ter) ai processi relativi ai delitti di  cui
agli articoli 589 e 590 del codice penale  verificatisi  in  presenza
delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo,  terzo  e  quarto
comma, e 55, secondo comma, del codice penale». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 26 aprile 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
          Note all'art. 9: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 132-bis delle norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale,  cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              Art.  132-bis  (Formazione  dei  ruoli  di  udienza   e
          trattazione dei processi). -  1. Nella formazione dei ruoli
          di udienza e nella trattazione dei processi  e'  assicurata
          la priorita' assoluta: 
                a)  ai  processi   relativi   ai   delitti   di   cui
          all'articolo 407, comma 2, lettera  a),  del  codice  e  ai
          delitti di criminalita' organizzata, anche terroristica; 
                a-bis) ai delitti previsti dagli articoli  572  e  da
          609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale; 
              a-ter) ai processi relativi  ai  delitti  di  cui  agli
          articoli 589  e  590  del  codice  penale  verificatisi  in
          presenza  delle  circostanze  di  cui  agli  articoli   52,
          secondo, terzo e quarto comma, e  55,  secondo  comma,  del
          codice penale. 
                b)  ai  processi  relativi  ai  delitti  commessi  in
          violazione delle  norme  relative  alla  prevenzione  degli
          infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in  materia
          di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
          nonche' ai delitti puniti con la pena della reclusione  non
          inferiore nel massimo a quattro anni; 
                c) ai processi a carico di imputati  detenuti,  anche
          per reato diverso da quello per cui si procede; 
                d)  ai  processi  nei  quali  l'imputato   e'   stato
          sottoposto ad arresto o a fermo di  indiziato  di  delitto,
          ovvero a misura cautelare personale, anche  revocata  o  la
          cui efficacia sia cessata; 
                e) ai processi nei quali e' contestata  la  recidiva,
          ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale; 
                f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo
          e con giudizio immediato; 
                f-bis) ai processi relativi ai delitti  di  cui  agli
          articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e  322-bis
          del codice penale; 
                f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati
          in funzione della confisca di  cui  all'articolo  12-sexies
          del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  1992,  n.  356,  e
          successive modificazioni. 
              2. I  dirigenti  degli  uffici  giudicanti  adottano  i
          provvedimenti organizzativi  necessari  per  assicurare  la
          rapida definizione dei processi per i quali e' prevista  la
          trattazione prioritaria.».