Art. 4 
 
                   Applicazione di pene accessorie 
 
  1. Dopo l'articolo 5 della legge  13  dicembre  1989,  n.  401,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 5-bis (Confisca). - 1. Nel caso di condanna o di applicazione
della pena su richiesta delle parti, a norma  dell'articolo  444  del
codice di procedura  penale,  per  uno  dei  delitti  previsti  dagli
articoli 1 e 4 della presente legge, e' sempre ordinata  la  confisca
delle cose, dei beni e degli strumenti informatici o  telematici  che
servirono o furono destinati a commettere il reato e delle cose e dei
beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo
che appartengano a persone estranee al reato medesimo. 
  2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui
al comma  1,  il  giudice  ordina  la  confisca  di  beni  di  valore
equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o  il
prezzo del reato  e  di  cui  il  reo  ha  la  disponibilita',  anche
indirettamente o per interposta persona. Si applica  il  terzo  comma
dell'articolo 322-ter del codice penale».