Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. All'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 si provvede ai
sensi dell'articolo 1, commi 541 e 542, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205. 
  2. Dall'istituzione e  dal  funzionamento  del  Comitato  misto  di
gestione previsto dal punto 6.1 dell'Accordo di  cui  all'articolo  1
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Ai componenti  del  predetto  Comitato  non  spetta  alcun  compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento
comunque denominato. 
  3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.