IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
ai sensi del quale «il regolamento relativo agli interventi di
bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza,
operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola
e all'allevamento e' adottato con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri
delle attivita' produttive, della salute e delle politiche agricole e
forestali»;
Visto la legge 11 novembre 2011, n. 180;
Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e in particolare
l'articolo 2, comma 4-ter;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nella riunione svoltasi il 4 febbraio 2016 presso il Dipartimento
della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico reso
con nota del 22 febbraio 2016;
Acquisito il concerto del Ministro della salute reso con nota del 4
febbraio 2016;
Acquisito il concerto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali reso con nota del 26 novembre 2015;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella riunione del 17 dicembre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 marzo 2016 e
del 28 settembre 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
effettuata con nota del 29 novembre 2016, ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto, finalita' e campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, in conformita' alla parte
quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al
principio comunitario «chi inquina paga», gli interventi di messa in
sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle aree destinate
alla produzione agricola e all'allevamento oggetto di eventi che
possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano
entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, al Ministero della
salute e al Ministero dello sviluppo economico le informazioni in
merito al numero e all'ubicazione delle aree utilizzate per le
produzioni agroalimentari alle quali sono state applicate le
procedure di cui al presente regolamento e gli interventi adottati.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti sulla protezione delle
acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento da fonti puntuali
e da fonti diffuse.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 241 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88 - S.O. n. 96:
«Art. 241 (Regolamento aree agricole). - 1. Il
regolamento relativo agli interventi di bonifica,
ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza,
operativa e permanente, delle aree destinate alla
produzione agricola e all'allevamento e' adottato con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive, della salute e delle politiche
agricole e forestali.».
- La legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n.
265.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4-ter del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni
urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e
industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree
interessate), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
dicembre 2013, n. 289, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6:
«Art. 2 (Azioni e interventi di monitoraggio, anche di
tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei
comuni di Taranto e Statte). - (Omissis).
4-ter. Anche ai fini degli opportuni interventi di
bonifica dei terreni inquinati, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, adotta il regolamento
relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale
e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e
permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e
all'allevamento, di cui all'articolo 241 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Il Titolo V, della Parte Quarta del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, reca: «Bonifica di siti
contaminati».