Art. 2
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si applicano
le definizioni di cui all'articolo 240 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, nonche' le seguenti:
a) area agricola: la porzione di territorio destinata alle
produzioni agroalimentari;
b) produzioni agroalimentari: le attivita' di coltura agraria,
pascolo e allevamento per la produzione di alimenti destinati al
consumo umano o all'alimentazione di animali destinati al consumo
umano;
c) valutazione di rischio: valutazione complessiva degli elementi
di potenziale rischio ambientale e sanitario associato
all'esposizione indiretta per assunzione alimentare, condotta secondo
i criteri di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del
presente regolamento;
d) valore di fondo geochimico: distribuzione di una sostanza nel
suolo derivante dai processi naturali, con eventuale componente
antropica non rilevabile o non apprezzabile.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 240 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 240 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione
del presente titolo, si definiscono:
a) sito: l'area o porzione di territorio,
geograficamente definita e determinata, intesa nelle
diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto,
sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle
eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;
b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i
livelli di contaminazione delle matrici ambientali che
costituiscono valori al di sopra dei quali e' necessaria la
caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito
specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte
quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito
potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area
interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano
determinato il superamento di una o piu' concentrazioni
soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al
valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;
c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli
di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare
caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi
di rischio sito specifica secondo i principi illustrati
nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e
sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il
cui superamento richiede la messa in sicurezza e la
bonifica. I livelli di concentrazione cosi' definiti
costituiscono i livelli di accettabilita' per il sito;
d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale
uno o piu' valori di concentrazione delle sostanze
inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino
superiori ai valori di concentrazione soglia di
contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni
di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e
ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare
lo stato o meno di contaminazione sulla base delle
concentrazioni soglia di rischio (CSR);
e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle
concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con
l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui
all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla
base dei risultati del piano di caratterizzazione,
risultano superati;
f) sito non contaminato: un sito nel quale la
contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti
inferiore ai valori di concentrazione soglia di
contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque
inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio
(CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio
sanitario e ambientale sito specifica;
g) sito con attivita' in esercizio: un sito nel quale
risultano in esercizio attivita' produttive sia industriali
che commerciali nonche' le aree pertinenziali e quelle
adibite ad attivita' accessorie economiche, ivi comprese le
attivita' di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini
della successiva ripresa delle attivita';
h) sito dismesso: un sito in cui sono cessate le
attivita' produttive;
i) misure di prevenzione: le iniziative per
contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato
una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente,
intesa come rischio sufficientemente probabile che si
verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale
in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il
realizzarsi di tale minaccia;
l) misure di riparazione: qualsiasi azione o
combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o
provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire
risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a
fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o
servizi;
m) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento
immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle
condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di
eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura,
atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di
contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici
presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali
ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza
operativa o permanente;
n) messa in sicurezza operativa: l'insieme degli
interventi eseguiti in un sito con attivita' in esercizio
atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le
persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi
di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi
alla cessazione dell'attivita'. Essi comprendono altresi'
gli interventi di contenimento della contaminazione da
mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione
della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al
fine di evitare la diffusione delle contaminazioni
all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti.
In tali casi devono essere predisposti idonei piani di
monitoraggio e controllo che consentano di verificare
l'efficacia delle soluzioni adottate;
o) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli
interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti
inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a
garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per
le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere
previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni
d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;
p) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad
eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti
o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel
suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un
livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni
soglia di rischio (CSR);
q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi
di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche
costituenti complemento degli interventi di bonifica o
messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare
il sito alla effettiva e definitiva fruibilita' per la
destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;
r) inquinamento diffuso: la contaminazione o le
alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici
ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad
una singola origine;
s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito
specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla
salute umana derivanti dall'esposizione prolungata
all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali
contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato
1 alla parte quarta del presente decreto;
t) condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi
dei quali e' necessaria l'esecuzione di interventi di
emergenza, quali ad esempio:
1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori
in spazi confinati prossime ai livelli di esplosivita' o
idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;
2) presenza di quantita' significative di prodotto
in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali
o nella falda;
3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile
o per scopi agricoli;
4) pericolo di incendi ed esplosioni.».