Art. 3
Procedure operative per la caratterizzazione delle aree
1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di
contaminare un'area agricola, il responsabile dall'inquinamento pone
tempestivamente in essere le necessarie misure di prevenzione e ne
da' immediata comunicazione, ai sensi e con le modalita' di cui
all'articolo 304, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, alla regione, alla provincia, al comune, all'Agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente (ARPA) e all'Azienda sanitaria locale
(ASL) territorialmente competenti nonche', per le aree ricadenti
all'interno del perimetro di Siti di interesse nazionale (SIN), anche
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di
contaminazioni storiche.
2. Le attivita' di caratterizzazione di aree agricole sono attuate
dal responsabile dell'inquinamento in conformita' a quanto previsto
dall'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
regolamento, e sono preventivamente comunicate alle amministrazioni
di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso in cui all'esito delle attivita' di caratterizzazione
risulti che i livelli di Concentrazioni soglie contaminazioni (CSC)
di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente
regolamento, non sono stati superati, il soggetto responsabile
presenta alle amministrazioni competenti, entro novanta giorni dalla
data di notifica di cui al comma 1, un'autocertificazione ai sensi e
per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata della necessaria
documentazione tecnica. Tale autocertificazione conclude il
procedimento.
4. Entro i successivi trenta giorni la regione, in collaborazione
con ARPA e ASL secondo le rispettive competenze, attiva gli opportuni
controlli, i cui esiti, con le eventuali prescrizioni integrative,
sono comunicati alle amministrazioni competenti.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 304, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 304 (Azione di prevenzione). - (Omissis).
2. L'operatore deve far precedere gli interventi di cui
al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla
provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui
territorio si prospetta l'evento lesivo, nonche' al
Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore
successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare. Tale comunicazione deve avere ad
oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed
in particolare le generalita' dell'operatore, le
caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali
presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi
da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al
comune, abilita immediatamente l'operatore alla
realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se
l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1
e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorita'
preposta al controllo o comunque il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare irroga una
sanzione amministrativa non inferiore a mille euro ne'
superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».