Art. 4 
 
                       Valutazione di rischio 
 
  1. In caso  di  accertamento  del  superamento  delle  CSC  di  cui
all'allegato  2,  anche  per  una  sola  sostanza,  all'esito   delle
attivita'   di   caratterizzazione,    il    soggetto    responsabile
dell'inquinamento ne da' immediata comunicazione alle amministrazioni
di cui all'articolo 3, comma 1, ed elabora la valutazione di  rischio
di cui all'allegato 3, al fine di stabilire le  eventuali  necessita'
di intervento in  relazione  all'ordinamento  colturale  effettivo  e
potenziale dell'area agricola o al tipo di  allevamento  su  di  essa
praticato. 
  2. In attesa della valutazione di rischio di cui al comma 1 e della
individuazione dei necessari interventi, la ASL competente stabilisce
le misure da adottare al fine di garantire la sicurezza alimentare ed
effettua gli opportuni controlli sui prodotti derivanti da produzioni
agroalimentari per i parametri che superano i valori delle CSC. 
  3. Se all'esito della  valutazione  di  rischio  le  concentrazioni
riscontrate sono compatibili con l'ordinamento colturale effettivo  e
potenziale o con il tipo di allevamento  su  di  esso  praticato,  il
soggetto  responsabile   presenta   alla   regione   territorialmente
competente e, nel caso di aree ricadenti nel perimetro  dei  SIN,  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma  1,
un'istanza  di   conclusione   del   procedimento   corredata   dalla
documentazione tecnica inerente la valutazione di  rischio.  Entro  i
trenta   giorni   successivi   alla    presentazione    dell'istanza,
l'amministrazione  competente  puo'  richiedere  l'effettuazione   di
ulteriori  controlli,  oppure  dichiarare  concluso  il  procedimento
relativamente all'area agricola.