Art. 4
Valutazione di rischio
1. In caso di accertamento del superamento delle CSC di cui
all'allegato 2, anche per una sola sostanza, all'esito delle
attivita' di caratterizzazione, il soggetto responsabile
dell'inquinamento ne da' immediata comunicazione alle amministrazioni
di cui all'articolo 3, comma 1, ed elabora la valutazione di rischio
di cui all'allegato 3, al fine di stabilire le eventuali necessita'
di intervento in relazione all'ordinamento colturale effettivo e
potenziale dell'area agricola o al tipo di allevamento su di essa
praticato.
2. In attesa della valutazione di rischio di cui al comma 1 e della
individuazione dei necessari interventi, la ASL competente stabilisce
le misure da adottare al fine di garantire la sicurezza alimentare ed
effettua gli opportuni controlli sui prodotti derivanti da produzioni
agroalimentari per i parametri che superano i valori delle CSC.
3. Se all'esito della valutazione di rischio le concentrazioni
riscontrate sono compatibili con l'ordinamento colturale effettivo e
potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato, il
soggetto responsabile presenta alla regione territorialmente
competente e, nel caso di aree ricadenti nel perimetro dei SIN, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 1,
un'istanza di conclusione del procedimento corredata dalla
documentazione tecnica inerente la valutazione di rischio. Entro i
trenta giorni successivi alla presentazione dell'istanza,
l'amministrazione competente puo' richiedere l'effettuazione di
ulteriori controlli, oppure dichiarare concluso il procedimento
relativamente all'area agricola.