Art. 5 Procedure operative e modalita' per l'attuazione degli interventi 1. Se all'esito della valutazione di rischio le concentrazioni riscontrate sono incompatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato, il soggetto responsabile dell'inquinamento deve presentare alle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento nonche' nel caso di aree ricadenti nel perimetro dei SIN, anche al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute, le risultanze della valutazione di rischio e il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito, in conformita' a quanto stabilito dall'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Le suddette risultanze e il progetto operativo sono presentati entro novanta giorni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1. 2. Il progetto degli interventi di cui al comma 1 deve contenere i seguenti elementi: a) una planimetria recante le particelle catastali oggetto di intervento; b) la descrizione delle tecnologie e dei processi da applicare; c) la descrizione degli obiettivi dell'intervento di riduzione del rischio e modalita' di verifica degli stessi; d) l'indicazione delle limitazioni sulle tipologie di coltivazioni da adottare. 3. Entro trenta giorni dal ricevimento del progetto degli interventi di cui al comma 1 la regione o, nel caso di aree ricadenti nel perimetro dei SIN, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, convoca una conferenza di servizi per l'approvazione degli interventi, con eventuali prescrizioni ed integrazioni. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione degli interventi da parte del soggetto responsabile. 4. Gli eventuali vincoli e restrizioni all'utilizzo dell'area individuati all'esito della valutazione di rischio devono essere riportati nel certificato di destinazione urbanistica. 5. La conformita' degli interventi attuati rispetto al progetto approvato e' certificata ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con il supporto tecnico di ARPA e di ASL per i rispettivi profili di competenza.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 248, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 248 (Controlli). - (Omissis). 2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonche' la conformita' degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. (Omissis).».