Art. 5
Procedure operative e modalita'
per l'attuazione degli interventi
1. Se all'esito della valutazione di rischio le concentrazioni
riscontrate sono incompatibili con l'ordinamento colturale effettivo
e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato, il
soggetto responsabile dell'inquinamento deve presentare alle
amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente
regolamento nonche' nel caso di aree ricadenti nel perimetro dei SIN,
anche al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo e al Ministero della salute, le risultanze della
valutazione di rischio e il progetto operativo degli interventi di
bonifica o di messa in sicurezza e, ove necessario, le ulteriori
misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di
minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio derivante dallo
stato di contaminazione presente nel sito, in conformita' a quanto
stabilito dall'allegato 4, che costituisce parte integrante del
presente regolamento. Le suddette risultanze e il progetto operativo
sono presentati entro novanta giorni dalla data della comunicazione
di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Il progetto degli interventi di cui al comma 1 deve contenere i
seguenti elementi:
a) una planimetria recante le particelle catastali oggetto di
intervento;
b) la descrizione delle tecnologie e dei processi da applicare;
c) la descrizione degli obiettivi dell'intervento di riduzione
del rischio e modalita' di verifica degli stessi;
d) l'indicazione delle limitazioni sulle tipologie di
coltivazioni da adottare.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento del progetto degli
interventi di cui al comma 1 la regione o, nel caso di aree ricadenti
nel perimetro dei SIN, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, convoca una conferenza di servizi per
l'approvazione degli interventi, con eventuali prescrizioni ed
integrazioni. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono
stabiliti anche i tempi di esecuzione degli interventi da parte del
soggetto responsabile.
4. Gli eventuali vincoli e restrizioni all'utilizzo dell'area
individuati all'esito della valutazione di rischio devono essere
riportati nel certificato di destinazione urbanistica.
5. La conformita' degli interventi attuati rispetto al progetto
approvato e' certificata ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con il supporto tecnico di
ARPA e di ASL per i rispettivi profili di competenza.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 248, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 248 (Controlli). - (Omissis).
2. Il completamento degli interventi di bonifica, di
messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza
operativa, nonche' la conformita' degli stessi al progetto
approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita
certificazione sulla base di una relazione tecnica
predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente territorialmente competente.
(Omissis).».