Art. 6
Obblighi dei soggetti
non responsabili dell'inquinamento
1. Fatti salvi gli obblighi del responsabile dell'inquinamento, il
proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il
pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC di cui
all'allegato 2 deve darne comunicazione alle amministrazioni di cui
all'articolo 3, comma 1, e attuare le necessarie misure di
prevenzione.
2. E' riconosciuta al proprietario o ad altro operatore interessato
la facolta' di intervenire in qualunque momento per la realizzazione
degli interventi necessari nell'ambito del sito in proprieta' o nella
disponibilita' ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 245 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 245 (Obblighi di intervento e di notifica da
parte dei soggetti non responsabili della potenziale
contaminazione). - 1. Le procedure per gli interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale
disciplinate dal presente titolo possono essere comunque
attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.
2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della
potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il
proprietario o il gestore dell'area che rilevi il
superamento o il pericolo concreto e attuale del
superamento della concentrazione soglia di contaminazione
(CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia
ed al comune territorialmente competenti e attuare le
misure di prevenzione secondo la procedura di cui
all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le
comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune,
per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di
dar corso agli interventi di bonifica. E' comunque
riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto
interessato la facolta' di intervenire in qualunque momento
volontariamente per la realizzazione degli interventi di
bonifica necessari nell'ambito del sito in proprieta' o
disponibilita'.
3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi
dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, ovvero
abbiano gia' provveduto in tal senso in precedenza, la
decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi
anteriori all'entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto verra' definita dalla regione
territorialmente competente in base alla pericolosita' del
sito, determinata in generale dal piano regionale delle
bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso
la facolta' degli interessati di procedere agli interventi
prima del suddetto termine.».