Art. 6 Obblighi dei soggetti non responsabili dell'inquinamento 1. Fatti salvi gli obblighi del responsabile dell'inquinamento, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC di cui all'allegato 2 deve darne comunicazione alle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, e attuare le necessarie misure di prevenzione. 2. E' riconosciuta al proprietario o ad altro operatore interessato la facolta' di intervenire in qualunque momento per la realizzazione degli interventi necessari nell'ambito del sito in proprieta' o nella disponibilita' ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 245 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 245 (Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione). - 1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili. 2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. E' comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facolta' di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprieta' o disponibilita'. 3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ovvero abbiano gia' provveduto in tal senso in precedenza, la decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi anteriori all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto verra' definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosita' del sito, determinata in generale dal piano regionale delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facolta' degli interessati di procedere agli interventi prima del suddetto termine.».