Art. 7
Norme finali e transitorie
1. I procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di aree agricole
gia' avviati ai sensi della disciplina di cui alla parte quarta,
titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non
conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento
restano disciplinati dalle relative disposizioni. Si intendono
conclusi i procedimenti per i quali e' stato emanato dall'autorita'
competente un decreto di approvazione degli interventi. Per i
procedimenti non conclusi il proponente puo' avviare le procedure di
cui al presente regolamento, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del medesimo.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare d'intesa con il Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, con il Ministero della
salute e con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento
sono definiti, i criteri tecnici per l'individuazione dei valori di
fondo geochimico di cui all'allegato 2.
3. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre
2011, n. 180, sono elencati all'allegato 5, che costituisce parte
integrante del presente regolamento, gli oneri informativi introdotti
ed eliminati per cittadini e imprese.
4. Le integrazioni e le modifiche degli allegati al presente
regolamento sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 1° marzo 2019
Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Costa
Il Ministro
dello sviluppo economico
Di Maio
Il Ministro della salute
Grillo
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
Centinaio
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2019
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 1477
Note all'art. 7:
- Il testo del Titolo V della Parte Quarta del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle
note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, della
citata legge n. 180 del 2011:
«Art. 7 (Riduzione e trasparenza degli adempimenti
amministrativi a carico di cittadini e imprese). - 1. Allo
scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su
cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o
interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a
carattere generale adottati dalle amministrazioni dello
Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri
autorizzatori, concessori o certificatori, nonche'
l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di
benefici devono recare in allegato l'elenco di tutti gli
oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese
introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere
informativo si intende qualunque adempimento che comporti
la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la
conservazione e la produzione di informazioni e documenti
alla pubblica amministrazione.
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 281 del 1997 e' riportato nelle note alle
premesse.