IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e
in particolare l'articolo 17; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  in
particolare gli articoli 3, 4, 5, 49, 50 e 51, nonche' l'articolo 75,
comma 3; 
  Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare  l'articolo
3; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  2009,
n. 16, concernente  regolamento  recante  la  riorganizzazione  degli
Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013, e in particolare la Tabella 7  allegata  al  predetto  decreto,
contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  98,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare gli
articoli 4 e 4-bis; 
  Visto l'articolo 1, comma 345, della legge  30  dicembre  2018,  n.
145; 
  Preso  atto  che  tale  proposta  prevede   una   razionalizzazione
dell'articolazione  centrale  del  Ministero   e   lascia   invariate
l'organizzazione e le competenze degli Uffici scolastici regionali; 
  Sentite le organizzazioni sindacali; 
  Visto che l'articolo 4-bis del citato decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 86, prevede la facolta' di richiedere il parere  al  Consiglio  di
Stato sugli schemi di decreto da adottare  ai  sensi  della  medesima
norma; 
  Considerato  che  l'organizzazione  ministeriale  proposta  risulta
coerente  con  i  compiti  e  le  funzioni  attribuite  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dalla normativa  di
settore vigente; 
  Ritenuto,  pertanto,  per  le  suddette  motivazioni,  nonche'  per
ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di
richiedere il parere del Consiglio di Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 aprile 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                           Organizzazione 
 
  1.  Il  presente  regolamento   disciplina   l'organizzazione   del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
di seguito denominato «Ministero», si articola  nei  Dipartimenti  di
cui all'articolo 2. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alla premesse: 
 
              - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400 «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri»,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riportano gli articoli 3,  4,  5,  49,  50  e  51,
          nonche' l'art. 75,  comma  3  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, recante  «Riforma  dell'organizzazione
          del Governo, a norma dell'art.  11  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
          1999, n. 203, S.O.: 
                «Art. 3 (Disposizioni generali). - 1.  Nei  Ministeri
          costituiscono strutture di primo livello, alternativamente: 
                  a) i dipartimenti; 
                  b) le direzioni generali. 
                2. Nei ministeri in cui le strutture di primo livello
          sono costituite da dipartimenti non puo'  essere  istituita
          la  figura   del   segretario   generale.   Nei   Ministeri
          organizzati  in  dipartimenti  l'ufficio   del   segretario
          generale, ove previsto da precedenti disposizioni di  legge
          o regolamento, e' soppresso. I compiti  attribuiti  a  tale
          ufficio sono distribuiti tra i  capi  dipartimento  con  il
          regolamento di cui all'art. 4.» 
                «Art.  4  (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.
          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione
          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro
          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti
          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei
          dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle
          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti o con decreti del  ministro  emanati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
          dirigenziale  di  ciascun  ministero,  articolato  in  aree
          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino
          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non
          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  dipartimenti  e
          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti
          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del personale non devono comunque comportare incrementi  di
          spesa. 
                2. I ministeri che si  avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni. 
                3. Il regolamento di cui al  precedente  comma  1  si
          attiene, inoltre, ai  criteri  fissati  dall'art.  1  della
          legge 7 agosto 1990, n.  241  e  dall'art.  2  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
                4.  All'individuazione  degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
                4-bis. La disposizione di cui al comma 4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 
                5. Con le medesime modalita'  di  cui  al  precedente
          comma   1   si    procede    alla    revisione    periodica
          dell'organizzazione  ministeriale,   con   cadenza   almeno
          biennale. 
                6. I regolamenti di cui al comma 1  raccolgono  tutte
          le disposizioni normative relative a ciascun ministero.  Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.» 
                «Art. 5 (I dipartimenti). - 1.  I  dipartimenti  sono
          costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
          delle  funzioni  del  ministero.   Ai   dipartimenti   sono
          attribuiti  compiti  finali  concernenti  grandi  aree   di
          materie omogenee e  i  relativi  compiti  strumentali,  ivi
          compresi quelli di indirizzo e coordinamento  delle  unita'
          di gestione in cui si  articolano  i  dipartimenti  stessi,
          quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
          strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 
                2.  L'incarico  di  capo   del   dipartimento   viene
          conferito in conformita' alle disposizioni di cui  all'art.
          19 del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
                3.  Il  capo  del  dipartimento  svolge  compiti   di
          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di
          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del ministro. 
                4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
          gli uffici di livello dirigenziale  generale  compresi  nel
          dipartimento stesso. 
                5. Nell'esercizio dei poteri  di  cui  ai  precedenti
          commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: 
                  a) determina i programmi per dare  attuazione  agli
          indirizzi del ministro; 
                  b)  alloca  le   risorse   umane,   finanziarie   e
          strumentali  disponibili  per  l'attuazione  dei  programmi
          secondo principi di economicita', efficacia ed  efficienza,
          nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; 
                  c)   svolge    funzioni    di    propulsione,    di
          coordinamento, di controllo e di  vigilanza  nei  confronti
          degli uffici del dipartimento; 
                  d) promuove e mantiene  relazioni  con  gli  organi
          competenti  dell'Unione  europea  per  la  trattazione   di
          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; 
                  e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
          personale secondo criteri  di  efficienza,  disponendo  gli
          opportuni  trasferimenti  di  personale   all'interno   del
          dipartimento; 
                  f) e' sentito dal ministro ai  fini  dell'esercizio
          del potere di proposta per il conferimento degli  incarichi
          di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale,
          ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29; 
                  g)  puo'  proporre  al  ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione  degli
          uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
          19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
          e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; 
                  h) e' sentito dal ministro  per  l'esercizio  delle
          attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
                6. Con le modalita' di cui all'art. 16, comma 5,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono  essere
          definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.» 
                «Art. 49 (Istituzione del ministero e  attribuzioni).
          -   1.   E'   istituito   il   ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. 
                2. Al ministero  sono  attribuite  le  funzioni  e  i
          compiti spettanti  allo  Stato  in  materia  di  istruzione
          scolastica   ed   istruzione   superiore,   di   istruzione
          universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica. 
                3. Al ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   le
          funzioni dei ministeri della pubblica  istruzione  e  della
          universita' e ricerca scientifica e tecnologica, eccettuate
          quelle attribuite, anche dal  presente  decreto,  ad  altri
          ministeri o ad agenzie, e fatte  in  ogni  caso  salve,  ai
          sensi e per gli effetti degli articoli 1,  comma  2,  e  3,
          comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          le  funzioni  conferite  dalla  vigente  legislazione  alle
          regioni ed  agli  enti  locali.  E'  fatta  altresi'  salva
          l'autonomia delle  istituzioni  scolastiche  e  l'autonomia
          delle istituzioni universitarie e degli  enti  di  ricerca,
          nel quadro di cui all'art. 1, comma 6, e dell'art. 21 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, e  del  decreto  legislativo  5
          giugno 1998, n. 204. Il ministero esercita le  funzioni  di
          vigilanza spettanti al ministero della pubblica istruzione,
          a norma dell'art. 88,  sull'agenzia  per  la  formazione  e
          l'istruzione professionale.» 
                «Art. 50 (Aree funzionali). -  1.  Il  ministero,  in
          particolare, svolge le funzioni di spettanza statale  nelle
          seguenti aree funzionali: 
                  a)  istruzione  non  universitaria:  organizzazione
          generale   dell'istruzione   scolastica,   ordinamenti    e
          programmi  scolastici,  stato  giuridico   del   personale;
          definizione   dei   criteri    e    dei    parametri    per
          l'organizzazione della rete scolastica; criteri e parametri
          per l'attuazione  delle  politiche  sociali  nella  scuola;
          determinazione e assegnazione delle risorse  finanziarie  a
          carico del  bilancio  dello  Stato  e  del  personale  alle
          istituzioni scolastiche autonome; valutazione  del  sistema
          scolastico; ricerca  e  sperimentazione  delle  innovazioni
          funzionali  alle  esigenze  formative;  riconoscimento  dei
          titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e
          internazionale e attivazione di  politiche  dell'educazione
          comuni ai paesi dell'Unione  europea;  assetto  complessivo
          dell'intero   sistema   formativo,   individuazione   degli
          obiettivi e degli standard formativi e  percorsi  formativi
          in materia di istruzione superiore e di formazione  tecnica
          superiore;  consulenza  e  supporto   all'attivita'   delle
          istituzioni scolastiche autonome; competenze  di  cui  alla
          legge 11 gennaio 1996, n. 23; istituzioni di  cui  all'art.
          137, comma  2,  ed  all'art.  138,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
                  b)   compiti   di   indirizzo,   programmazione   e
          coordinamento  della  ricerca  scientifica  e   tecnologica
          nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno  1998,  n.
          204;  istruzione  universitaria,  ricerca   scientifica   e
          tecnologica; programmazione degli  interventi  sul  sistema
          universitario e degli  enti  di  ricerca  non  strumentali;
          indirizzo   e   coordinamento,   normazione   generale    e
          finanziamento delle universita' e degli enti di ricerca non
          strumentali; monitoraggio  e  valutazione,  anche  mediante
          specifico   Osservatorio,   in    materia    universitaria;
          attuazione delle  norme  comunitarie  e  internazionali  in
          materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea
          e integrazione internazionale  del  sistema  universitario,
          anche in attuazione degli  accordi  culturali  stipulati  a
          cura del ministero degli affari esteri; monitoraggio  degli
          enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione
          del  CIVR;  completamento   dell'autonomia   universitaria;
          formazione di grado universitario; razionalizzazione  delle
          condizioni    d'accesso    all'istruzione    universitaria;
          partecipazione alle  attivita'  relative  all'accesso  alle
          amministrazioni  e  alle  professioni,  al   raccordo   tra
          istruzione   universitaria,   istruzione    scolastica    e
          formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca  libera
          nelle universita' e negli enti di ricerca; integrazione tra
          ricerca applicata e ricerca pubblica;  coordinamento  della
          partecipazione   italiana   a   programmi    nazionali    e
          internazionali  di  ricerca;  indirizzo  e  sostegno  della
          ricerca aerospaziale; cooperazione  scientifica  in  ambito
          nazionale,  comunitario  ed  internazionale;  promozione  e
          sostegno  della  ricerca  delle  imprese  ivi  compresa  la
          gestione di apposito fondo per le  agevolazioni  anche  con
          riferimento alle aree depresse e  all'integrazione  con  la
          ricerca pubblica.» 
                «Art. 51 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola
          in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
          del presente decreto. Il numero dei dipartimenti  non  puo'
          essere superiore a tre, in relazione alle  aree  funzionali
          di cui all'art. 50.» 
                «Art.  75  (Disposizioni   particolari   per   l'area
          dell'istruzione non universitaria). - (Omissis). 
                3.  Relativamente  alle  competenze  in  materia   di
          istruzione   non    universitaria,    il    ministero    ha
          organizzazione periferica, articolata in uffici  scolastici
          regionali di livello dirigenziale o dirigenziale  generale,
          in relazione alla popolazione  studentesca  della  relativa
          regione,   quali   autonomi   centri   di   responsabilita'
          amministrativa, che esercitano tra  le  funzioni  residuate
          allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita'  di
          supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti
          con le amministrazioni regionali e con gli enti locali,  ai
          rapporti con le universita'  e  le  agenzie  formative,  al
          reclutamento e alla  mobilita'  del  personale  scolastico,
          ferma restando la  dimensione  provinciale  dei  ruoli  del
          personale docente,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliare,
          alla assegnazione delle risorse finanziarie e di  personale
          alle istituzioni scolastiche.  Ai  fini  di  un  coordinato
          esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione
          e' costituito presso ogni ufficio scolastico  regionale  un
          organo collegiale a composizione mista, con  rappresentanti
          dello Stato, della regione e delle  autonomie  territoriali
          interessate, cui compete il coordinamento  delle  attivita'
          gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
          della  realizzazione  degli  obiettivi  programmati.   Alla
          organizzazione degli  uffici  scolastici  regionali  e  del
          relativo organo  collegiale  si  provvede  con  regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23
          agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla  entrata  in  vigore
          del regolamento stesso, sono  soppresse  le  sovrintendenze
          scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul
          territorio provinciale, anche per funzioni, di  servizi  di
          consulenza e supporto alle  istituzioni  scolastiche,  sono
          contestualmente soppressi i provveditorati agli studi. 
              (Omissis).» 
              - La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «  Disciplina
          delle attivita' di informazione e  di  comunicazione  delle
          pubbliche amministrazioni», e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136. 
              - Il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive   modificazioni,   recante    «Norme    generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche», e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  e
          successive modificazioni, recante «Attuazione della legge 4
          marzo 2009, n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni  in  materia  di
          giurisdizione  e  controllo   della   Corte   dei   conti»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10: 
                «Art. 3. (Norme in materia di controllo  della  Corte
          dei conti). - 1. Il controllo  preventivo  di  legittimita'
          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui
          seguenti atti non aventi forza di legge: 
                  a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                  b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                  c) atti normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                  c-bis) [i provvedimenti commissariali  adottati  in
          attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
          ministri emanate ai sensi dell'  art.  5,  comma  2,  della
          legge 24 febbraio 1992, n. 225]; 
                  d) provvedimenti dei comitati interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                  e). 
                  f) provvedimenti di disposizione del demanio e  del
          patrimonio immobiliare; 
                  f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
                  f-ter)  atti  e  contratti  concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'art.  1,  comma  9,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                  g)   decreti   che   approvano   contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440;
          di appalto d'opera, se di importo superiore  al  valore  in
          ECU   stabilito    dalla    normativa    comunitaria    per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                  h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,
          di accertamento dei residui e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                  i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato  impartito
          l'ordine scritto del Ministro; 
                  l)  atti  che  il  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
                1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere  f-bis)
          e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la  sezione
          centrale del controllo di legittimita' . 
                2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni  di  cui
          all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742]. 
                3. Le sezioni riunite della Corte dei conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
                4. La Corte dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
                5. Nei confronti delle amministrazioni regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
                6. La Corte dei conti riferisce, almeno  annualmente,
          al Parlamento  ed  ai  consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
                7. Restano ferme, relativamente agli enti locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259 . Le relazioni della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
                8.  Nell'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui   al
          presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,  n.
          453 . Puo' richiedere alle  amministrazioni  pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29 , e successive  modificazioni,  e  dal
          decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.  39  ,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
                9. Per l'esercizio delle attribuzioni  di  controllo,
          si applicano, in quanto  compatibili  con  le  disposizioni
          della presente legge, le norme procedurali di cui al  testo
          unico delle leggi sulla  Corte  dei  conti,  approvato  con
          regio decreto 12  luglio  1934,  n.  1214  ,  e  successive
          modificazioni. 
                10.  La  sezione  del  controllo  e'   composta   dal
          presidente della Corte  dei  conti  che  la  presiede,  dai
          presidenti di sezione preposti al coordinamento e da  tutti
          i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La  sezione
          e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
          parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti  e
          i  presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento.  I
          collegi  hanno  distinta  competenza   per   tipologia   di
          controllo o per materia e deliberano con un  numero  minimo
          di undici votanti. L'adunanza plenaria  e'  presieduta  dal
          presidente  della  Corte  dei  conti  ed  e'  composta  dai
          presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento  e  da
          trentacinque magistrati assegnati a funzioni di  controllo,
          individuati annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in
          ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione  e
          uno  per  ciascuna  delle  sezioni   di   controllo   sulle
          amministrazioni delle regioni a statuto  speciale  e  delle
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  L'adunanza
          plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 
                10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
                11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21  marzo
          1953, n. 161 , la sezione del  controllo  si  pronuncia  in
          ogni caso in cui  insorge  il  dissenso  tra  i  competenti
          magistrati circa la  legittimita'  di  atti.  Del  collegio
          viene chiamato a far  parte  in  qualita'  di  relatore  il
          magistrato che deferisce la questione alla sezione. 
                12. I magistrati addetti al controllo  successivo  di
          cui  al  comma  4  operano  secondo  i  previsti  programmi
          annuali, ma da questi possono temporaneamente  discostarsi,
          per  motivate  ragioni,  in  relazione   a   situazioni   e
          provvedimenti  che  richiedono  tempestivi  accertamenti  e
          verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 
                13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              -  La  legge  6  novembre   2012,   n.   190,   recante
          «Disposizioni per la prevenzione  e  la  repressione  della
          corruzione    e     dell'illegalita'     nella     pubblica
          amministrazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
          novembre 2012, n. 265. 
              - Il decreto legislativo 14  marzo  2013,  33,  recante
          «Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto   di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  5
          aprile 2013, n. 80. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
          2009,   n.   16,   concernente   Regolamento   recante   la
          riorganizzazione degli  Uffici  di  diretta  collaborazione
          presso il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          marzo 2009, n. 60. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          11  febbraio  2014,  n.  98,   recante,   «Regolamento   di
          organizzazione     del      Ministero      dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2014, n. 161. 
              - Si riporta il testo degli articoli  4  e  4-bis,  del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,  n.  97,  recante
          «Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni dei  Ministeri  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del   turismo,   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali e dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, nonche' in  materia  di  famiglia  e
          disabilita'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio
          2018, n. 160 (legge di conversione 9 agosto  2018,  n.  97,
          pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  14  agosto  2018,  n.
          188): 
                «Art.  4  (Esercizio  delle  funzioni  relative  alla
          realizzazione del progetto «Casa Italia» e agli  interventi
          di   edilizia   scolastica).   1.   All'art.   18-bis   del
          decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1, le parole: «Per  l'esercizio  delle»
          sono  sostituite  dalle  seguenti:   «La   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri esercita le» e, in fine,  le  parole
          da: «, e' istituito»  a  «30  luglio  1999,  n.  303»  sono
          soppresse, e le parole: «dalla legge 24 febbraio  1992,  n.
          225»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «dal   decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»; 
                  b) al comma 2, le parole: «l'immediata operativita'
          del suddetto dipartimento» sono sostituite dalle  seguenti:
          «l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1». 
                2. 
                3. All'art. 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 487, le parole:  «alla  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri  -  Struttura  di  missione  per  il
          coordinamento e impulso nell'attuazione  di  interventi  di
          riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono  sostituite
          dalle    seguenti:    «al    Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca»  e  le  parole:  «della
          medesima Struttura» sono sostituite con  le  seguenti  «del
          medesimo Ministero»; 
                  b) al comma 488,  le  parole:  «La  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri  -  Struttura  di  missione  per  il
          coordinamento e impulso nell'attuazione  di  interventi  di
          riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono  sostituite
          dalle    seguenti:    «Il    Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca»; 
                  c) al comma 489: 
                    1) al primo periodo, le  parole:  «La  Presidenza
          del Consiglio dei ministri - Struttura di missione  per  il
          coordinamento e impulso nell'attuazione  di  interventi  di
          riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono  sostituite
          dalle    seguenti:    «Il    Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca»; 
                    2) al quarto periodo, le parole:  «la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri - Struttura di missione  per  il
          coordinamento e impulso nell'attuazione  di  interventi  di
          riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono  sostituite
          dalle    seguenti:    «il    Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca». 
                3-bis. Il comma 8 dell'art. 3 del decreto legislativo
          13 aprile 2017, n. 65, e' abrogato. 
                3-ter. I commi 155, 156 e 157 dell'art. 1 della legge
          13 luglio 2015, n. 107, sono abrogati. Le  disposizioni  di
          cui  ai  predetti  commi  continuano  ad  applicarsi   alle
          procedure il cui specifico concorso, di cui  al  comma  155
          dell'art. 1 della citata legge n. 107 del 2015,  sia  stato
          gia' bandito alla data di entrata in vigore della legge  di
          conversione del presente decreto. 
                3-quater. A decorrere dall'anno 2018, le  risorse  di
          cui all'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, gia' confluite nel Fondo unico per l'edilizia
          scolastica  di  cui  all'art.  11,  comma   4-sexies,   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  sono
          ripartite secondo i criteri della programmazione  triennale
          nazionale di riferimento. 
                3-quinquies.  All'art.  10   del   decreto-legge   12
          settembre 2013,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a)  al  comma  1,   primo   periodo,   le   parole:
          «2013-2015»  e  le  parole:  «e  con  il  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti» sono soppresse; 
                  b) al comma 1, quarto periodo, le parole  da:  «con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» fino a:
          «e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti»
          sono sostituite dalle seguenti: «con decreto  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
          con  il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato   e
          Dipartimento del tesoro»; 
                    c) al comma 1-ter, le parole: «, di concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti» sono soppresse». 
                «Art.    4-bis    (Procedure    per    il    riordino
          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di
          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione
          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti
          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere
          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione
          vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  345,  della
          legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.: 
                «345. Al fine di consentire  una  maggiore  efficacia
          dell'azione amministrativa svolta a  livello  centrale  dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, nonche' di potenziare la  tutela  delle  minoranze
          linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia, di cui alla
          legge 23 febbraio 2001, n. 38, la  dotazione  organica  del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e'  incrementata  di  due  posti  dirigenziali  di  livello
          generale. Al primo periodo si da' attuazione con uno o piu'
          regolamenti di organizzazione, da adottare ai  sensi  della
          legislazione vigente.».