Art. 3 Attribuzioni dei Capi dei Dipartimenti 1. I Capi dei Dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, assicurano l'esercizio organico, coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero. 2. I Capi dei Dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento. 3. Dal Capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso. Il Capo del Dipartimento puo' promuovere progetti che coinvolgono le competenze di piu' uffici dirigenziali generali compresi nel Dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici. Gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 8 dipendono funzionalmente dai Capi Dipartimento in relazione alle specifiche materie da trattare. 4. I Capi dei Dipartimenti possono promuovere la realizzazione di progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti all'art. 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: «Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale) (Art. 21, commi 1, 2 e 5 del Decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'art. 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 2. ».