Art. 4 
 
Conferenza permanente dei Capi Dipartimento e dei direttori generali 
 
  1. I Capi dei Dipartimenti, i dirigenti  preposti  agli  uffici  di
livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti e i dirigenti
titolari  degli  uffici  scolastici  regionali   si   riuniscono   in
conferenza per  trattare  le  questioni  attinenti  al  coordinamento
dell'attivita' dei rispettivi uffici  e  per  formulare  al  Ministro
proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare  il
raccordo operativo fra i Dipartimenti  e  lo  svolgimento  coordinato
delle relative funzioni. La  conferenza  e'  presieduta,  in  ragione
delle materie, dai Capi dei Dipartimenti, che provvedono a convocarla
periodicamente in adunanza plenaria, con cadenza  almeno  semestrale.
Gli stessi, in ragione della  natura  degli  argomenti  trattati  nel
corso della conferenza, possono  trasmetterne  l'esito  all'Organismo
interno di valutazione. 
  2. Il  Capo  del  Dipartimento,  o  i  Capi  dei  Dipartimenti,  in
relazione alla specificita' dei  temi  da  trattare,  possono  indire
adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza. 
  3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve  essere
preventivamente trasmesso al Ministro e  al  Capo  di  Gabinetto.  Il
Ministro e il Capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della
conferenza, qualora lo ritengano opportuno. 
  4. Il  servizio  di  segreteria,  necessario  per  i  lavori  della
conferenza,  e'  assicurato   dalla   Direzione   generale   di   cui
all'articolo 7, comma 4.