Art. 5 
 
 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
 
  1. Il Dipartimento per il sistema  educativo  di  istruzione  e  di
formazione svolge le funzioni nelle seguenti aree: definizione  degli
obiettivi formativi nei diversi  gradi  e  tipologie  di  istruzione;
organizzazione  generale  dell'istruzione  scolastica,   ordinamenti,
curriculi e programmi scolastici; stato giuridico del personale della
scuola; formazione dei dirigenti scolastici, del  personale  docente,
educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario  della
scuola; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei  servizi
nel territorio al fine di garantire livelli di  prestazioni  uniformi
su  tutto  il  territorio  nazionale;   valutazione   dell'efficienza
dell'erogazione dei servizi nel territorio; definizione dei criteri e
parametri  per  l'attuazione  di  interventi  sociali  nella  scuola;
definizione di interventi a  sostegno  delle  aree  depresse  per  il
riequilibrio territoriale della qualita' del servizio  scolastico  ed
educativo; ricerca e  sperimentazione  delle  innovazioni  funzionali
alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e  delle
certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed  attuazione  di
politiche  dell'educazione  comuni  ai  Paesi  dell'Unione   europea;
assetto  complessivo  e  indirizzi  per  la  valutazione  dell'intero
sistema formativo; individuazione degli obiettivi e degli standard  e
percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione
tecnica superiore anche in  raccordo,  per  le  parti  relative  alla
formazione superiore, con il Dipartimento per la formazione superiore
e per la ricerca; cura dei rapporti con  i  sistemi  formativi  delle
regioni;  consulenza  e  supporto  all'attivita'  delle   istituzioni
scolastiche autonome; supporto alla gestione  del  contenzioso  delle
articolazioni periferiche; definizione degli indirizzi in materia  di
scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale;  cura
delle attivita' relative all'associazionismo  degli  studenti  e  dei
genitori; orientamento allo studio e professionale, anche in raccordo
con il Dipartimento per la formazione superiore  e  per  la  ricerca;
diritto allo studio e servizi alle famiglie; promozione dello  status
dello studente  della  scuola  e  della  sua  condizione;  competenze
riservate   all'amministrazione   scolastica    relativamente    alle
istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112; rapporti con la Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano e con la Conferenza  unificata  per  le  materie  di  propria
competenza; attivita' di coordinamento connesse alla sicurezza  nelle
scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle
regioni ed enti locali; predisposizione delle relazioni  tecniche  ai
provvedimenti normativi, per quanto di competenza. 
  2. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento  dei  compiti
di supporto, n. 2 uffici dirigenziali non generali e n. 29  posizioni
dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva. 
  3. Il Dipartimento si  articola  nei  seguenti  uffici  di  livello
dirigenziale generale: 
    a)  Direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici  e  la
valutazione del sistema nazionale di istruzione; 
    b) Direzione generale per il personale scolastico; 
    c) Direzione generale per lo studente, l'inclusione e  l'edilizia
scolastica; 
    d) Direzione generale per il supporto giuridico e amministrativo. 
  4. La Direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici  e  la
valutazione del sistema nazionale di istruzione, che si  articola  in
n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti
di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
    a) ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo; 
    b) ordinamenti dei percorsi liceali; 
    c) ordinamenti  dei  percorsi  degli  istituti  tecnici  e  degli
istituti  professionali,  ivi  compresi   gli   aspetti   riguardanti
l'innovazione degli indirizzi di studio in  relazione  alle  esigenze
del mondo del lavoro e delle professioni; 
    d) definizione  delle  classi  di  concorso  e  di  abilitazione,
nonche' dei programmi delle prove concorsuali del  personale  docente
della scuola; 
    e)   ordinamento   dell'istruzione   degli   adulti   nell'ambito
dell'apprendimento permanente; 
    f) ordinamenti dei  percorsi  degli  Istituti  tecnici  superiori
(ITS) e indirizzi per i percorsi di istruzione e  formazione  tecnica
superiore (IFTS) e per i poli tecnico-professionali; 
    g) sistema delle scuole paritarie e non paritarie; 
    h) ricerca, innovazione e misure di sostegno  allo  sviluppo  nei
diversi gradi e  settori  dell'istruzione,  anche  avvalendosi  della
collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione
e ricerca educativa (INDIRE); 
    i) indirizzi in materia di libri di testo e di editoria  digitale
e innovazione didattica, in collaborazione con la Direzione  generale
per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica; 
    l) esami di Stato della scuola secondaria di I e di II grado  con
riferimento alla predisposizione e allo svolgimento delle prove degli
esami stessi; 
    m) certificazione delle competenze e riconoscimento dei titoli di
studio nel quadro dell'attuazione delle disposizioni europee; 
    n)  riconoscimento  dei  titoli  di  abilitazione   professionale
all'insegnamento conseguiti all'estero; 
    o) cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in  Italia
e di lingua italiana all'estero; 
    p)  rapporti  con  il   Ministero   degli   affari   esteri   per
l'istituzione, il riconoscimento e la gestione delle scuole  italiane
all'estero; 
    q) percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  l'orientamento,
nonche' orientamento al lavoro e alle  professioni,  fatte  salve  le
competenze delle regioni e degli enti locali in materia; 
    r)  misure  per  il  rispetto  dei   livelli   essenziali   delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale,  ivi
compreso  l'assolvimento  dell'obbligo  di  istruzione   e   relativo
monitoraggio, e cura dei rapporti con le Regioni; 
    s)  adempimenti  ministeriali  relativi  alle  abilitazioni  alle
professioni  di  agrotecnico,  geometra,  perito  agrario  e   perito
industriale; 
    t) indirizzi al processo  di  autovalutazione  delle  istituzioni
scolastiche ed educative  e  valutazione  del  sistema  nazionale  di
istruzione e formazione secondo  quanto  stabilito  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80; 
    u) funzioni di segreteria del Consiglio superiore della  pubblica
istruzione, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. 
  5. La Direzione  generale  per  il  personale  scolastico,  che  si
articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni
e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
    a) definizione degli indirizzi generali della organizzazione  del
lavoro; 
    b) disciplina giuridica ed economica del  rapporto  di  lavoro  e
relativa contrattazione; 
    c) indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni in materia
di quiescenza e previdenza; 
    d) indirizzi in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici,
del personale docente,  educativo  e  del  personale  amministrativo,
tecnico e ausiliario della scuola,  incluso  il  personale  destinato
alle  scuole  italiane  all'estero  e  alle  iniziative   scolastiche
italiane all'estero; 
    e) definizione delle dotazioni organiche nazionali del  personale
docente ed  educativo  e  del  personale  amministrativo,  tecnico  e
ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello
regionale; 
    f) coordinamento della formazione  iniziale  e  in  servizio  dei
dirigenti  scolastici,  del  personale  docente,  educativo   e   del
personale amministrativo, tecnico ed  ausiliario  della  scuola,  ivi
compresa la formazione a distanza, e programmazione  delle  politiche
formative a livello nazionale; 
    g)  programmazione  dei  percorsi  di  formazione  iniziale   del
personale docente; 
    h) indirizzi in materia di riconversione e  riqualificazione  del
personale docente ed educativo; 
    i) definizione degli organici e gestione delle procedure  per  la
destinazione del personale alle scuole  italiane  e  alle  iniziative
scolastiche italiane all'estero, in collaborazione con  il  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  6. La Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'edilizia
scolastica, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali,
svolge le funzioni  e  i  compiti  di  spettanza  del  Ministero  nei
seguenti ambiti: 
    a)  welfare  dello  studente,  diritto  allo   studio,   sussidi,
diffusione delle  nuove  tecnologie  e  rapporti  con  le  regioni  e
disciplina ed indirizzo in materia di status dello studente; 
    b)  cura  dei  servizi  per  l'integrazione  degli  studenti   in
situazione di disabilita', in situazioni  di  ospedalizzazione  e  di
assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie; 
    c) cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli  studenti
immigrati e delle famiglie; 
    d) elaborazione degli indirizzi e delle  strategie  nazionali  in
materia di rapporti delle scuole con lo sport; 
    e)  elaborazione  di  strategie  nazionali   a   supporto   della
partecipazione responsabile degli studenti e dei genitori nell'ambito
della comunita' scolastica, cura dei  rapporti  con  le  associazioni
degli  studenti  e  supporto  alla  loro  attivita',  supporto   alle
attivita' del  Consiglio  nazionale  dei  presidenti  delle  consulte
provinciali degli studenti; 
    f) cura delle politiche  sociali  a  favore  dei  giovani  e,  in
particolare, delle azioni di  prevenzione  e  contrasto  del  disagio
giovanile e del fenomeno del bullismo  nelle  scuole,  nonche'  delle
azioni  di  contrasto  della  dispersione  scolastica,  favorendo  il
coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie; 
    g) orientamento  allo  studio  e  professionale,  promozione  del
successo formativo e raccordo con il sistema di formazione  superiore
e con il mondo del lavoro; 
    h) cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e  supporto
della loro attivita'; 
    i)  promozione  e  realizzazione  sul  territorio  nazionale   di
iniziative progettuali nelle materie di  competenza  della  Direzione
generale,  mediante  il  coinvolgimento  diretto  delle   istituzioni
scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione  e  del  supporto
tecnico-gestionale delle reti di scuole; 
    l)  cura  dei  rapporti  con  altri  enti  e  organizzazioni  che
sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti; 
    m) sviluppo e coordinamento sul territorio nazionale della «carta
dello studente» mediante  soluzioni  innovative,  anche  relative  al
diritto allo studio e di carattere digitale, e promuovendo intese con
enti e associazioni del territorio al fine di offrire  agli  studenti
sistemi per l'accesso agevolato al patrimonio culturale italiano; 
    n) elaborazione e realizzazione del piano nazionale di educazione
alla legalita', alla sicurezza stradale, all'ambiente e alla salute; 
    o) supporto agli studenti per la tutela del diritto  allo  studio
nei casi di  disastri  naturali  o  altre  emergenze,  che  impattino
sull'istruzione scolastica; 
    p) programmazione degli interventi strutturali e non  strutturali
nell'ambito delle attivita' connesse alla sicurezza  nelle  scuole  e
all'edilizia scolastica; 
    q)  individuazione  delle  priorita'  in  materia   di   edilizia
scolastica; 
    r) attuazione delle normative  di  competenza  del  Ministero  in
materia di edilizia scolastica; 
    s) studio di soluzioni innovative per la messa in sicurezza e  la
rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico, con  particolare
attenzione al risparmio energetico, alle innovazioni digitali e  alle
correlate  attivita'   didattiche   ed   organizzative   dei   plessi
scolastici; 
    t) rapporti con l'Agenzia per i beni confiscati alla criminalita'
organizzata; 
    u) gestione del Fondo unico per l'edilizia scolastica. 
  7.  La   Direzione   generale   per   il   supporto   giuridico   e
amministrativo, che si articola  in  n.  4  uffici  dirigenziali  non
generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza  del  Ministero
nei seguenti ambiti: 
    a) gestione del contenzioso del personale docente  ed  educativo,
nonche' dei dirigenti scolastici per provvedimenti  aventi  carattere
generale, in raccordo con l'Ufficio legislativo; 
    b) gestione  del  contenzioso  del  personale  non  docente,  per
provvedimenti aventi carattere generale, in  raccordo  con  l'Ufficio
legislativo; 
    c) definizione, in  raccordo  con  l'Ufficio  legislativo,  delle
linee di indirizzo per la gestione  del  contenzioso,  di  competenza
delle articolazioni territoriali; 
    d) supporto alla gestione del  contenzioso  di  competenza  delle
articolazioni territoriali; 
    e) coordinamento informatizzato del contenzioso, anche attraverso
la creazione  e  la  gestione  di  una  banca  dati  del  contenzioso
scolastico; 
    f) consulenza e supporto giuridico alle articolazioni periferiche
territoriali nella gestione di questioni aventi  carattere  generale,
in raccordo con l'Ufficio legislativo; 
    g)  consulenza  e  supporto  amministrativo  alle   articolazioni
periferiche nella redazione di atti  aventi  carattere  generale,  in
raccordo con l'Ufficio legislativo; 
    h)  formulazione  di  proposte  di  carattere  amministrativo   e
normativo finalizzate a superare le eventuali criticita' emerse nella
trattazione del contenzioso scolastico. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  137,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   112,   recante
          «Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.: 
                «Art. 137 (Competenze dello Stato). - (Omissis). 
                2.  Restano  altresi'  allo  Stato  i  compiti  e  le
          funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai
          corsi  scolastici  organizzati,  con  il  patrocinio  dello
          Stato, nell'ambito delle attivita' attinenti alla difesa  e
          alla sicurezza pubblica, nonche' i  provvedimenti  relativi
          agli   organismi   scolastici   istituiti    da    soggetti
          extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente  della
          Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  28  marzo
          2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema nazionale  di
          valutazione in materia  di  istruzione  e  formazione»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,
          recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della
          scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997,  n.
          59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999,
          n. 170.