Art. 7 Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 1. Il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali svolge funzioni nelle seguenti aree: studi e programmazione ministeriale; politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; acquisti e affari generali; gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi dei settori universita', ricerca e alta formazione artistica, musicale e coreutica; innovazione digitale nell'amministrazione e nelle istituzioni scolastiche; elaborazioni statistiche in materia di istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale; promozione di elaborazioni e di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi europei e internazionali; cura dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con le competenti strutture del Ministero e promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione e del sistema della formazione superiore; cura dei rapporti per le materie di competenza del Ministero con l'Agenzia per l'Italia digitale; predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative a tutti i settori di competenza del Ministero; predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per tutti i settori di competenza del Ministero; coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni; coordinamento e monitoraggio della gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale, indirizzando l'attivita' degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico; promozione di eventi e manifestazioni, nonche' dell'attivita' di comunicazione e informazione istituzionale del Ministero; definizione, sviluppo e gestione del modello di controllo di gestione; predisposizione delle relazioni tecniche ai provvedimenti normativi, per quanto di competenza. Il Capo del Dipartimento svolge di norma le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Ove ricorrano esigenze organizzative o ragioni di opportunita', il Ministro puo' nominare per tali funzioni un altro dirigente di I fascia dei ruoli del Ministero. 2. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 2 uffici dirigenziali non generali. 3. Il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale per le risorse umane la programmazione e il reclutamento; b) Direzione generale per le risorse finanziarie, i fondi strutturali e i contratti; c) Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica; d) Direzione generale per la comunicazione e i rapporti internazionali. 4. La Direzione generale per le risorse umane, la programmazione e il reclutamento, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) attuazione delle politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero; b) attuazione del piano assunzionale per il reclutamento e del piano di rafforzamento amministrativo per la formazione del personale del Ministero; c) amministrazione del personale del Ministero e adozione delle relative iniziative di semplificazione; d) relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa nazionale; e) emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati; f) attuazione dei programmi per la mobilita' del personale del Ministero; g) trattamento di quiescenza e previdenza relativo al personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero e al personale assegnato agli uffici dell'Amministrazione centrale; h) pianificazione e allocazione delle risorse umane; i) gestione dei servizi generali per l'amministrazione centrale, ivi compresa la gestione delle biblioteche; l) cura della gestione amministrativa e contabile delle attivita' contrattuali e convenzionali relative alla gestione dei servizi generali e comuni per il funzionamento degli uffici dell'amministrazione centrale; m) gestione contabile delle competenze del personale amministrativo e dirigenziale dell'Amministrazione centrale; n) adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere organizzativo dei lavoratori del Ministero e a fornire consulenza agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza; o) trattazione del contenzioso concernente il personale amministrativo dirigente di seconda fascia e il personale iscritto nelle aree funzionali assegnato agli Uffici dell'Amministrazione centrale, nonche' del contenzioso relativo sia al personale con qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio presso la medesima Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali, sia ai dirigenti di seconda fascia cui e' affidata la titolarita' di Uffici scolastici regionali; p) gestione delle attivita' rientranti nella competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari di maggiore gravita' a carico del personale appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'amministrazione centrale e del personale dirigenziale di seconda fascia, nonche' per tutte le sanzioni disciplinari a carico del personale dirigenziale di prima fascia; q) cura delle attivita' connesse ai procedimenti per responsabilita' penale, amministrativo-contabile e disciplinare a carico del personale amministrativo dirigente di seconda fascia e delle aree funzionali in servizio presso l'Amministrazione centrale, del personale con qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio presso la medesima Amministrazione centrale e gli Uffici scolastici regionali, nonche' dei dirigenti di seconda fascia cui e' affidata la titolarita' degli Uffici scolastici regionali; r) adozione delle misure di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero e delle azioni finalizzate alla realizzazione degli obiettivi in tema di trasparenza, valutazione e merito. 5. La Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo dell'istruzione e della formazione superiore; b) monitoraggio del sistema informativo dell'istruzione, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; c) svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale; d) progetti e iniziative comuni nell'area dell'ICT e della societa' dell'informazione con altri Ministeri e istituzioni; e) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale per quanto attiene i sistemi informativi automatizzati; f) gestione della rete di comunicazione del Ministero, definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica ed i servizi di interconnessione con altre amministrazioni; g) esecuzione dei contratti che afferiscono al sistema informativo e alle infrastrutture di rete; h) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'Amministrazione, con particolare riferimento ai processi connessi all'utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale; i) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del sistema informativo, anche attraverso l'implementazione delle misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali; l) progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi del Ministero a supporto del sistema scolastico; m) gestione dell'Anagrafe degli alunni, dell'Anagrafe degli studenti e dei laureati, dell'Anagrafe della ricerca, dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica e dell'Osservatorio per la scuola digitale, in raccordo con le direzioni generali competenti. Cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della tutela della privacy; n) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione di dati riguardanti il settore dell'istruzione, universita' e ricerca; o) concorso, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, all'implementazione di banche dati finalizzate alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative; p) elaborazione di studi ed analisi funzionali all'attivita' dei Dipartimenti e delle direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti le tematiche di rispettiva competenza; q) gestione dell'infrastruttura del sito istituzionale dell'Amministrazione; r) attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche; s) la progettazione e lo sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi a supporto del sistema scolastico e universitario; t) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale, per quanto attiene i processi d'innovazione nella didattica, in raccordo con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione; u) progettazione, sviluppo e supporto di processi, anche formativi, di innovazione digitale nelle scuole e delle azioni del Piano nazionale scuola digitale; v) sperimentazione di soluzioni tecnologiche volte a favorire e supportare i processi di insegnamento e apprendimento, in raccordo con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, anche attraverso la collaborazione con aziende, organizzazioni e associazioni di settore. 6. Nell'ambito della Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, del Ministero. 7. La Direzione generale per le risorse finanziarie, i fondi strutturali e i contratti, che si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) attivita' di supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura della redazione delle proposte per il documento di economia e finanza; b) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai Dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali; c) coordinamento dell'attivita' di predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico; d) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, della redazione delle proposte per la legge di bilancio, dell'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con i Dipartimenti; e) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in relazione alle destinazioni per essi previste; f) predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri di costo; g) coordinamento, organizzazione della funzione di revisione contabile nelle istituzioni scolastiche e predisposizione del piano annuale di conferimento delle funzioni di revisione contabile; h) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; i) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa; l) assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione; m) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; n) attivita' di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; o) verifiche amministrativo-contabili presso le istituzioni scolastiche ed educative, anche per il tramite dei revisori dei conti; p) cura delle procedure amministrativo-contabili relative alle attivita' strumentali, alle attivita' contrattuali e convenzionali dell'amministrazione, compresi gli eventuali affidamenti in favore di soggetti in house, ad esclusione delle attivita' relative alla gestione dei servizi generali e comuni per il funzionamento degli uffici dell'amministrazione centrale; q) consulenza all'amministrazione periferica in materia contrattuale; r) consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati; s) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi; t) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative ai settori di competenza del Ministero; u) partecipazione ad iniziative europee finanziate con fondi finalizzati allo sviluppo economico e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore istruzione; v) opportunita' di finanziamento a valere sui fondi internazionali ed europei, pubblici e privati; z) programmazione, monitoraggio e attuazione di programmi e iniziative finanziate con i Fondi strutturali europei e con i fondi per le politiche di coesione in materia di istruzione e ricerca; aa) raccordi con le altre istituzioni europee, nazionali e territoriali per il coordinamento dei programmi; bb) autorita' di gestione dei programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, relativi alle materie di competenza del Ministero; programmazione e gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione affidate al Ministero; cc) autorita' di certificazione dei Programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo e dei Programmi operativi nazionali del Fondo europeo di sviluppo regionale, nelle materie di competenza del Ministero. 8. La Direzione generale per la comunicazione e i rapporti internazionali, che si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali, svolge, le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) promozione, coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione delle attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale, in conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia; b) relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, in particolare con quelli operanti in materia di istruzione, universita' e ricerca; c) promozione e organizzazione di manifestazioni ed eventi, nonche' di campagne informative di pubblico interesse, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia; d) promozione di iniziative istituzionali, attivita' e convenzioni editoriali, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia, nonche' sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine del Ministero; e) coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, di pubblicazioni, produzione editoriale (anche digitale), convegni e congressi; f) gestione della rete di comunicazione del Ministero; g) elaborazione del programma di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150; h) analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti all'informazione e alla relativa divulgazione, nonche' studi e analisi di dati ed informazioni sulla soddisfazione dei cittadini; i) gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico, di cui all'articolo 8 della legge n. 150 del 2009; l) gestione editoriale del sito istituzionale, degli strumenti multimediali e alla rete intranet; m) cura dei rapporti con l'Unione europea, con gli organismi sovranazionali e con le organizzazioni internazionali, ferma restando la competenza per materia dei Dipartimenti e delle direzioni generali; n) coordinamento della partecipazione alle attivita' degli organismi europei internazionali e degli incontri a livello sovranazionale; o) collaborazione alla definizione dei protocolli bilaterali, in raccordo con le strutture ministeriali competenti per materia; p) promozione dell'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi comunitari e internazionali; q) esame, in raccordo con gli Uffici competenti e gli Uffici di diretta collaborazione, dei Protocolli di intesa e delle convenzioni, ivi inclusi quelli proposti dalle articolazioni periferiche, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265. «Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione). - (Omissis). 7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo' essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione, che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.». (Omissis).». - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1993, n. 42. - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: «Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale). - 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 51, comma 1; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identita' e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'art. 64-bis; j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilita' con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'art. 16, comma 1, lettera b). 1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. 1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalita' digitale direttamente all'organo di vertice politico. 1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta', autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. 1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice. 1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente. 1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata.». - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222: «Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT. 2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT. 3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. 4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT. 5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.». - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136: «Art. 11 (Programmi di comunicazione). - 1. In conformita' a quanto previsto dal capo I della presente legge e dall'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei progetti di cui all'art. 13, sulla base delle indicazioni metodologiche del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il programma e' trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria. 2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in particolare a: a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi e delle procedure. Il Dipartimento puo' anche fornire i supporti organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta; b) sviluppare adeguate attivita' di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica presso le amministrazioni; c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonche' le relative tariffe.».