Art. 9 
 
                           Corpo ispettivo 
 
  1. Il corpo ispettivo,  composto  dai  dirigenti  che  svolgono  la
funzione   ispettiva   tecnica,   e'   collocato,   a   livello    di
amministrazione centrale, in posizione di dipendenza  funzionale  dal
Capo del Dipartimento per il sistema educativo  di  istruzione  e  di
formazione, e, a  livello  periferico,  in  posizione  di  dipendenza
funzionale dai dirigenti preposti agli uffici  scolastici  regionali.
Il Capo del Dipartimento per il sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione  individua  tra  i  dirigenti  che  svolgono  la  funzione
ispettiva tecnica, un Coordinatore, al quale non e' corrisposto alcun
compenso ovvero emolumento aggiuntivo. Con decreto del Ministro  sono
determinate  le  modalita'  di  esercizio  della  funzione  ispettiva
tecnica.