Art. 2 
 
          Modifiche alla Parte III, Titolo II-bis, Capo IV 
           del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 82 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2: 
      1)  dopo  le  parole  «nel  rispetto  delle  disposizioni   del
regolamento di cui al comma 1» sono inserite le  seguenti:  «,  della
direttiva 2007/36/CE e delle relative disposizioni attuative»; 
      2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
    «g) le modalita' e i termini di comunicazione, su richiesta,  nei
casi e ai soggetti  individuati  dal  regolamento  stesso,  dei  dati
identificativi dei titolari di strumenti finanziari diversi da quelli
di  cui  all'articolo  83-duodecies  e  degli  intermediari  che   li
detengono, fatta salva la possibilita' per i titolari degli strumenti
finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri  dati
identificativi;»; 
      3) alla lettera i) dopo le parole  «gestione  delle  operazioni
societarie da parte degli intermediari» sono inserite le seguenti: «,
dei depositari centrali e degli emittenti»; 
    b) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. La Consob, d'intesa con la Banca  d'Italia,  individua  con
regolamento: 
  a) le attivita' che depositari centrali ed intermediari sono tenuti
a svolgere in conformita' con gli articoli 3-bis,  3-ter  e  3-quater
della direttiva 2007/36/CE; 
  b) i soggetti  coinvolti  nel  processo  di  identificazione  degli
azionisti di cui all'articolo 83-duodecies e  le  relative  modalita'
operative; 
  c) le modalita' e i termini per la conservazione e  il  trattamento
dei  dati  identificativi,  acquisiti  dagli   emittenti   ai   sensi
dell'articolo 83-duodecies, comma 1; 
  d) le modalita' operative per la trasmissione delle informazioni  e
l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti; 
  e) le ulteriori disposizioni attuative della citata  direttiva  per
gli aspetti  connessi  alla  disciplina  dell'attivita'  di  gestione
accentrata.». 
  2. All'articolo 83-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, al comma 1, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente: 
    «g-bis) trasmette le informazioni necessarie per l'esercizio  dei
diritti degli azionisti nei casi individuati dal regolamento  di  cui
all'articolo 82, comma 4-bis.». 
  3. Dopo l'articolo 83-novies del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente: 
  «Art.  83-novies.1   (Non   discriminazione,   proporzionalita'   e
trasparenza dei costi). - 1. Gli intermediari e i depositari centrali
comunicano al pubblico i corrispettivi  per  i  servizi  prestati  ai
sensi del capo I-bis della direttiva  2007/36/CE,  distintamente  per
ciascun servizio. 
  2. I corrispettivi che gli intermediari  e  i  depositari  centrali
applicano agli azionisti, agli  emittenti  con  azioni  ammesse  alle
negoziazioni nei mercati regolamentati  italiani  o  di  altri  Stati
membri dell'Unione europea, e agli altri intermediari, devono  essere
non discriminatori e proporzionati ai costi effettivi  sostenuti  per
la prestazione dei servizi. Qualsiasi differenza fra i  corrispettivi
applicati  per  l'esercizio  dei  diritti  a  livello   nazionale   e
transfrontaliero e' consentita unicamente se debitamente giustificata
e se tiene conto della variazione dei costi effettivi  sostenuti  per
la prestazione dei connessi servizi.». 
  4. All'articolo 83-duodecies del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al fine di facilitare la comunicazione degli emittenti con  gli
azionisti nonche' l'esercizio dei  diritti  sociali,  anche  in  modo
coordinato, da parte degli  azionisti,  gli  emittenti  italiani  con
azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o
di altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  hanno  il  diritto  di
richiedere ai soggetti indicati dal regolamento di  cui  all'articolo
82, comma 4-bis,  l'identificazione  degli  azionisti  che  detengono
azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto
di voto. La richiesta di identificazione puo' essere  avanzata  anche
tramite un soggetto  terzo  designato  dall'emittente.  I  costi  del
processo di identificazione sono a carico dell'emittente.»; 
  b) il comma 2 e' abrogato; 
  c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Gli intermediari e i depositari centrali  sono  legittimati
ad adempiere alle richieste dei dati identificativi  degli  azionisti
formulate da emittenti aventi la sede legale in un altro Stato membro
dell'Unione europea, con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati
regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea.»; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'emittente e' tenuto a effettuare  la  medesima  richiesta  su
istanza di tanti soci che rappresentino almeno la meta'  della  quota
minima  di   partecipazione   stabilita   dalla   Consob   ai   sensi
dell'articolo 147-ter, comma 1. I relativi costi sono  ripartiti  tra
l'emittente ed i soci richiedenti secondo i criteri  stabiliti  dalla
Consob  con  regolamento,  avendo  riguardo   all'esigenza   di   non
incentivare l'uso dello strumento da parte dei soci per finalita' non
coerenti con l'obiettivo di facilitare il coordinamento  tra  i  soci
stessi  al  fine  di  esercitare  i  diritti   che   richiedono   una
partecipazione qualificata.»; 
  e) al comma 4,  le  parole  «Le  societa'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Gli emittenti»; 
  f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Gli statuti delle societa' italiane  con  azioni  ammesse  alle
negoziazioni con il consenso dell'emittente nei sistemi multilaterali
di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea possono
prevedere che si applichi il presente articolo. Il presente  articolo
non si applica alle societa' cooperative.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'articolo 82 del decreto legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  82  (Attivita'  e  regolamento  della   gestione
          accentrata). - 1. L'attivita'  di  gestione  accentrata  e'
          esercitata da depositari centrali autorizzati ai sensi  del
          regolamento (UE) n. 909/2014 alla prestazione  dei  servizi
          di cui alla Sezione A, punti  1)  e  2),  dell'Allegato  al
          medesimo regolamento e relativi servizi accessori. 
              2.  Al  fine  di  assicurare  il  perseguimento   delle
          finalita' di cui all'articolo 79-quaterdecies, comma 1,  la
          Consob, d'intesa con la Banca  d'Italia,  puo'  individuare
          con  regolamento  nel  rispetto  delle   disposizioni   del
          regolamento di cui al comma 1, della direttiva 2007/36/CE e
          delle relative disposizioni attuative: 
                a) le modalita' di svolgimento e  le  caratteristiche
          del servizio di cui alla Sezione A, punto 1), e dei servizi
          accessori di tipo non bancario elencati  nella  Sezione  B,
          punti 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di cui al comma
          1, nonche' di ogni ulteriore servizio di tipo non bancario,
          accessorio ai servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2),
          consentito ma non esplicitamente elencato nella  sezione  B
          dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1; 
                b) le categorie di intermediari che possono  detenere
          conti titoli presso il depositario centrale e le attivita',
          previste dal  presente  capo,  che  gli  intermediari  sono
          abilitati a svolgere; 
                c)  le  caratteristiche  degli  strumenti  finanziari
          indicati   all'articolo   83-bis,   comma   2,   ai    fini
          dell'assoggettamento dei medesimi alle  disposizioni  della
          sezione I del presente capo; 
                d)  fatto   salvo   quanto   previsto   dall'articolo
          83-sexies, comma 4, i modelli, le modalita',  i  termini  e
          l'intermediario responsabile per il rilascio  e  la  revoca
          delle  certificazioni  nonche'  per  l'effettuazione  e  la
          rettifica delle comunicazioni; 
                e)  i  criteri  e   le   modalita'   di   svolgimento
          dell'attivita' indicata nell'articolo 83-octies; 
                f) i termini entro  i  quali  gli  intermediari  e  i
          depositari  centrali  adempiono,  ai  sensi   dell'articolo
          83-novies,  comma  1,  lettere  d),  e),   f)   e   g),   e
          dell'articolo  89,  rispettivamente,   agli   obblighi   di
          segnalazione agli emittenti dei dati  identificativi  degli
          aventi  diritti  sulle   azioni   e   delle   registrazioni
          effettuate ai sensi dell'articolo 83-octies; 
                g) le modalita' e  i  termini  di  comunicazione,  su
          richiesta,  nei  casi  e  ai   soggetti   individuati   dal
          regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari di
          strumenti finanziari diversi da quelli di cui  all'articolo
          83-duodecies e degli intermediari che li  detengono,  fatta
          salva  la  possibilita'  per  i  titolari  degli  strumenti
          finanziari di vietare espressamente  la  comunicazione  dei
          propri dati identificativi; 
                h) i requisiti che i corrispettivi indicati al  comma
          3 e i corrispettivi richiesti  dagli  intermediari  per  la
          tenuta dei conti devono rispettare; 
                i) le altre modalita' operative per la gestione delle
          operazioni societarie  da  parte  degli  intermediari,  dei
          depositari  centrali  e  degli  emittenti  e  le  ulteriori
          disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto
          nel presente capo e quelle comunque dirette a perseguire le
          finalita' indicate nella prima parte del presente comma. 
              3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' stabilire
          che i corrispettivi per i servizi di cui  alla  Sezione  A,
          punti 1), 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di  cui  al
          comma  1,  svolti  dai  depositari  centrali,   nonche'   i
          corrispettivi   richiesti   dagli   intermediari   per   le
          certificazioni, comunicazioni e segnalazioni  previste  dal
          presente capo siano soggetti ad approvazione da parte della
          medesima autorita'. 
              4. Il regolamento previsto nel comma 2  puo'  demandare
          al regolamento previsto  dall'articolo  79-quinquiesdecies,
          comma 1, la disciplina di alcune delle materie delegate, ai
          sensi del  medesimo  comma  o  di  altre  disposizioni  del
          presente capo, alla  potesta'  regolamentare  della  Consob
          esercitata d'intesa con la Banca d'Italia. 
              4-bis. La  Consob,  d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,
          individua con regolamento: 
                a)  le   attivita'   che   depositari   centrali   ed
          intermediari sono tenuti a svolgere in conformita' con  gli
          articoli  3-bis,   3-ter   e   3-quater   della   direttiva
          2007/36/CE; 
                b)   i   soggetti   coinvolti   nel    processo    di
          identificazione  degli  azionisti   di   cui   all'articolo
          83-duodecies e le relative modalita' operative; 
                c) le modalita' e i termini per la conservazione e il
          trattamento  dei  dati  identificativi,   acquisiti   dagli
          emittenti ai sensi dell'articolo 83-duodecies, comma 1; 
                d) le modalita' operative per la  trasmissione  delle
          informazioni e l'agevolazione  dell'esercizio  dei  diritti
          degli azionisti; 
                e) le ulteriori disposizioni attuative  della  citata
          direttiva  per  gli  aspetti   connessi   alla   disciplina
          dell'attivita' di gestione accentrata.». 
              -  Il  testo  dell'articolo   83-novies   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art.  83-novies  (Compiti  dell'intermediario).  -  1.
          L'intermediario: 
              a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto
          i  diritti  inerenti  agli  strumenti  finanziari,  qualora
          quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato; 
              b)   a   richiesta   dell'interessato,   effettua    le
          comunicazioni  e  rilascia   le   certificazioni   di   cui
          all'articolo 83-quinquies, comma 3, quando  necessarie  per
          l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari; 
              c)   effettua,   a   richiesta   dell'interessato,   le
          comunicazioni   previste   dall'articolo   83-sexies;    la
          richiesta puo' essere effettuata con riferimento a tutte le
          assemblee  di  uno  o  piu'  emittenti,  fino   a   diversa
          indicazione; in tal caso,  l'intermediario  provvede  senza
          necessita'   di   ulteriori   richieste   all'invio   delle
          comunicazioni; 
              d) segnala  all'emittente  i  dati  identificativi  dei
          soggetti che hanno  richiesto  la  certificazione  prevista
          dall'articolo 83-quinquies, comma 3, nonche' di  coloro  ai
          quali  sono  stati  pagati  dividendi  e  di  coloro   che,
          esercitando il diritto di opzione o  altro  diritto,  hanno
          acquisito   la   titolarita'   di   strumenti    finanziari
          nominativi, specificandone le relative  quantita'  ai  fini
          degli adempimenti a  carico  dell'emittente;  salvo  quanto
          previsto dalla lettera f), nei casi in  cui  si  da'  luogo
          alla  comunicazione,  essa   soddisfa   gli   obblighi   di
          segnalazione; 
              e)  segnala   altresi'   all'emittente,   a   richiesta
          dell'interessato ovvero quando previsto dalle  disposizioni
          vigenti i dati identificativi degli  aventi  diritti  sugli
          strumenti finanziari ai fini  degli  adempimenti  a  carico
          dell'emittente; 
              f)  nei  casi  in  cui  siano  diversi   dai   soggetti
          richiedenti le certificazioni o a cui  favore  siano  state
          effettuate le comunicazioni , segnala all'emittente i  dati
          identificativi  degli  aventi   diritti   sugli   strumenti
          finanziari   ai   fini   degli   adempimenti    a    carico
          dell'emittente; 
              g) nei casi in cui effettua  le  comunicazioni  di  cui
          alle lettere b) e c) e le segnalazioni di cui alle  lettere
          d),  e)  ed  f),  segnala  all'emittente  i  vincoli  sugli
          strumenti  finanziari  iscritti  ai   sensi   dell'articolo
          83-octies. 
              g-bis)  trasmette  le   informazioni   necessarie   per
          l'esercizio  dei   diritti   degli   azionisti   nei   casi
          individuati dal regolamento di cui all'articolo  82,  comma
          4-bis. 
              2.  Il   deposito   delle   certificazioni   rilasciate
          dall'intermediario e la ricezione  delle  comunicazioni  da
          parte dell'emittente  sostituiscono,  ad  ogni  effetto  di
          legge, il deposito  del  titolo  previsto  da  disposizioni
          vigenti. 
              [3.  L'obbligo  di  rilasciare  le  certificazioni   si
          applica altresi' con riferimento agli strumenti  finanziari
          non ammessi alla gestione accentrata ai sensi del capo I  e
          registrati presso i conti degli intermediari.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  83-duodecies  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 83-duodecies (Identificazione degli azionisti). -
          1. Al fine di facilitare la comunicazione  degli  emittenti
          con gli azionisti nonche' l'esercizio dei diritti  sociali,
          anche in modo coordinato, da  parte  degli  azionisti,  gli
          emittenti italiani con azioni ammesse alle negoziazioni nei
          mercati regolamentati italiani  o  di  altri  Stati  membri
          dell'Unione europea  hanno  il  diritto  di  richiedere  ai
          soggetti indicati dal regolamento di cui  all'articolo  82,
          comma  4-bis,   l'identificazione   degli   azionisti   che
          detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale
          sociale   con   diritto   di   voto.   La   richiesta    di
          identificazione  puo'  essere  avanzata  anche  tramite  un
          soggetto  terzo  designato  dall'emittente.  I  costi   del
          processo di identificazione sono a carico dell'emittente. 
              2. (abrogato). 
              2-bis. Gli intermediari e i  depositari  centrali  sono
          legittimati  ad   adempiere   alle   richieste   dei   dati
          identificativi  degli  azionisti  formulate  da   emittenti
          aventi la sede legale in un altro Stato membro  dell'Unione
          europea, con azioni ammesse alle negoziazioni  nei  mercati
          regolamentati italiani o di altri Stati membri  dell'Unione
          europea. 
              3. L'emittente  e'  tenuto  a  effettuare  la  medesima
          richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino almeno
          la meta' della quota  minima  di  partecipazione  stabilita
          dalla Consob ai sensi dell'articolo  147-ter,  comma  1.  I
          relativi costi sono ripartiti tra  l'emittente  ed  i  soci
          richiedenti secondo i criteri stabiliti  dalla  Consob  con
          regolamento,   avendo   riguardo   all'esigenza   di    non
          incentivare l'uso dello strumento da  parte  dei  soci  per
          finalita' non coerenti con  l'obiettivo  di  facilitare  il
          coordinamento tra i soci stessi al  fine  di  esercitare  i
          diritti che richiedono una partecipazione qualificata. 
              4. Gli emittenti pubblicano tempestivamente, secondo le
          modalita'  previste  dalla  Consob  con   regolamento,   un
          comunicato   con   cui    danno    notizia    dell'avvenuta
          presentazione  dell'istanza  di  identificazione,  rendendo
          note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi
          del comma 1, o l'identita' e la partecipazione  complessiva
          dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi  del  comma
          3. I dati ricevuti sono messi a disposizione  dei  soci  su
          supporto informatico in un formato  comunemente  utilizzato
          senza oneri a loro  carico,  fermo  restando  l'obbligo  di
          aggiornamento del libro soci. 
              5. Gli  statuti  delle  societa'  italiane  con  azioni
          ammesse alle negoziazioni con  il  consenso  dell'emittente
          nei sistemi multilaterali di  negoziazione  italiani  o  di
          altri Paesi dell'Unione europea possono  prevedere  che  si
          applichi il presente articolo. Il presente articolo non  si
          applica alle societa' cooperative.».