Art. 3
Modifiche alla Parte IV, Titolo III, Capo II
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. All'articolo 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«(Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti)»;
b) al comma 1, le parole «una relazione sulla remunerazione» sono
sostituite dalle seguenti: «una relazione sulla politica di
remunerazione e sui compensi corrisposti»;
c) al comma 2, le parole «sulla remunerazione» sono soppresse;
d) al comma 3:
1) all'alinea, le parole «sulla remunerazione» sono soppresse e
dopo la parola «illustra» sono inserite le seguenti: «in modo chiaro
e comprensibile»;
2) alla lettera a), dopo le parole «almeno all'esercizio
successivo» sono inserite le seguenti: «e, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli
organi di controllo»;
e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La politica di remunerazione contribuisce alla strategia
aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla
sostenibilita' della societa' e illustra il modo in cui fornisce tale
contributo. Fermo quanto previsto dal comma 3-ter, le societa'
sottopongono al voto dei soci la politica di remunerazione di cui al
comma 3 con la cadenza richiesta dalla durata della politica definita
ai sensi del comma 3, lettera a), e comunque almeno ogni tre anni o
in occasione di modifiche della politica medesima. Le societa'
attribuiscono compensi solo in conformita' con la politica di
remunerazione da ultimo approvata dai soci. In presenza di
circostanze eccezionali le societa' possono derogare temporaneamente
alla politica di remunerazione, purche' la stessa preveda le
condizioni procedurali in base alle quali la deroga puo' essere
applicata e specifichi gli elementi della politica a cui si puo'
derogare. Per circostanze eccezionali si intendono solamente
situazioni in cui la deroga alla politica di remunerazione e'
necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine
e della sostenibilita' della societa' nel suo complesso o per
assicurarne la capacita' di stare sul mercato.
3-ter. La deliberazione prevista dal comma 3-bis e' vincolante.
Qualora l'assemblea dei soci non approvi la politica di remunerazione
sottoposta al voto ai sensi del comma 3-bis la societa' continua a
corrispondere remunerazioni conformi alla piu' recente politica di
remunerazione approvata dall'assemblea o, in mancanza, puo'
continuare a corrispondere remunerazioni conformi alle prassi
vigenti. La societa' sottopone al voto dei soci una nuova politica di
remunerazione al piu' tardi in occasione della successiva assemblea
prevista dall'articolo 2364, secondo comma, o dell'assemblea prevista
dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile.»;
f) al comma 4:
1) dopo le parole «La seconda sezione» sono inserite le seguenti:
«della relazione, in modo chiaro e comprensibile e »;
2) alla lettera a), le parole «approvata nell'esercizio precedente»
sono sostituite dalle seguenti: «relativa all'esercizio di
riferimento»;
3) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
«b-bis) illustra come la societa' ha tenuto conto del voto espresso
l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione.»;
g) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 e
2409-terdecies, primo comma, lettera a), del codice civile, e
dall'articolo 114-bis, l'assemblea convocata ai sensi dell'articolo
2364, secondo comma, ovvero dell'articolo 2364-bis, secondo comma,
del codice civile, delibera in senso favorevole o contrario sulla
seconda sezione della relazione prevista dal comma 4. La
deliberazione non e' vincolante. L'esito della votazione e' posto a
disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater, comma
2.»;
h) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. La Consob con regolamento, adottato sentite Banca d'Italia e
Ivass per quanto concerne i soggetti rispettivamente vigilati e nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa europea di settore,
indica le informazioni da includere nella prima sezione della
relazione e le caratteristiche di tale politica in conformita' con
l'articolo 9-bis della direttiva 2007/36/CE e nel rispetto di quanto
previsto dal paragrafo 3 della raccomandazione 2004/913/CE e dal
paragrafo 5 della raccomandazione 2009/385/CE.»;
i) al comma 8 il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«8. La Consob, con il regolamento adottato ai sensi del comma 7,
indica altresi' le informazioni da includere nella seconda sezione
della relazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9-ter
della direttiva 2007/36/CE.»;
l) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale
del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli
amministratori della seconda sezione della relazione.
8-ter. Rimangono ferme le disposizioni previste in materia di
remunerazioni da normative di settore.».
2. Al Capo II del Titolo III della Parte IV del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, dopo la sezione I-bis, e' inserita la
seguente:
«Sezione I-ter (Trasparenza degli investitori istituzionali, dei
gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto)
Art. 124-quater (Definizioni e ambito applicativo). - 1. Nella
presente sezione si intendono per:
a) "gestore di attivi": le Sgr, le Sicav e le Sicaf che gestiscono
direttamente i propri patrimoni, e i soggetti autorizzati in Italia a
prestare il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d);
b) "investitore istituzionale": 1) un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione come definite alle lettere u) e cc) del comma 1
dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
incluse le sedi secondarie in Italia di imprese aventi sede legale in
uno Stato terzo, autorizzate ad esercitare attivita' di assicurazione
o di riassicurazione nei rami vita ai sensi dell'articolo 2, commi 1
e 2, del medesimo decreto; 2) i fondi pensione con almeno cento
aderenti, che risultino iscritti all'albo tenuto dalla COVIP e che
rientrino tra quelli di cui agli articoli 4, comma 1, e 12 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero tra quelli
dell'articolo 20 del medesimo decreto aventi soggettivita' giuridica;
c) "consulente in materia di voto": un soggetto che analizza, a
titolo professionale e commerciale, le informazioni diffuse dalle
societa' e, se del caso, altre informazioni riguardanti societa'
europee con azioni quotate nei mercati regolamentati di uno Stato
membro dell'Unione europea nell'ottica di informare gli investitori
in relazione alle decisioni di voto fornendo ricerche, consigli o
raccomandazioni di voto connessi all'esercizio dei diritti di voto.
2. Le disposizioni previste nella presente sezione si applicano
agli investitori istituzionali e ai gestori di attivi che investono
in societa' con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione
europea.
3. Le disposizioni previste nella presente sezione per i consulenti
in materia di voto si applicano ai soggetti:
a) aventi la sede legale in Italia;
b) aventi una sede, anche secondaria, in Italia, qualora non
abbiano la sede legale o la sede principale in un altro Stato membro
dell'Unione europea.
Art. 124-quinquies (Politica di impegno). - 1. Salvo quanto
previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali e i gestori di
attivi adottano e comunicano al pubblico una politica di impegno che
descriva le modalita' con cui integrano l'impegno in qualita' di
azionisti nella loro strategia di investimento. La politica descrive
le modalita' con cui monitorano le societa' partecipate su questioni
rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non
finanziari nonche' i rischi, la struttura del capitale, l'impatto
sociale e ambientale e il governo societario, dialogano con le
societa' partecipate, esercitano i diritti di voto e altri diritti
connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con
i pertinenti portatori di interesse delle societa' partecipate e
gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in
relazione al loro impegno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali
e i gestori di attivi comunicano al pubblico, su base annua, le
modalita' di attuazione di tale politica di impegno, includendo una
descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei
voti piu' significativi e del ricorso ai servizi dei consulenti in
materia di voto. Essi comunicano al pubblico come hanno espresso il
voto nelle assemblee generali delle societa' di cui sono azionisti e
possono escludere i voti ritenuti non significativi in relazione
all'oggetto della votazione o alle dimensioni della partecipazione
nelle societa'.
3. Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi forniscono
una comunicazione al pubblico chiara e motivata delle ragioni
dell'eventuale scelta di non adempiere ad una o piu' delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi rispettano
le disposizioni relative ai conflitti di interessi previste dalle
discipline di settore anche nell'attuazione della politica di impegno
adottata dagli stessi e pubblicata ai sensi del comma 1.
5. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono messe a
disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet degli
investitori istituzionali o dei gestori di attivi o attraverso altri
mezzi facilmente accessibili on-line.
6. Nel caso in cui i gestori di attivi attuino la politica di
impegno con riferimento all'esercizio del diritto di voto per conto
di investitori istituzionali, questi ultimi indicano dove i gestori
di attivi hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto.
Art. 124-sexies (Strategia d'investimento degli investitori
istituzionali e accordi con i gestori di attivi). - 1. Gli
investitori istituzionali comunicano al pubblico in che modo gli
elementi principali della loro strategia di investimento azionario
sono coerenti con il profilo e la durata delle loro passivita', in
particolare delle passivita' a lungo termine, e in che modo
contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali
che investono per il tramite di gestori di attivi, come definiti
all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2007/36/CE, comunicano al
pubblico le seguenti informazioni relative all'accordo di gestione,
su base individuale o collettiva, con il predetto gestore di attivi:
a) le modalita' con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi ad
allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e
alla durata delle passivita' degli investitori istituzionali, in
particolare delle passivita' a lungo termine;
b) le modalita' con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi a
prendere decisioni di investimento basate sulle valutazioni relative
ai risultati finanziari e non finanziari a lungo e medio termine
delle societa' partecipate e a impegnarsi con tali societa' al fine
di migliorarne i risultati a medio e lungo termine;
c) le modalita' con cui il metodo e l'orizzonte temporale di
valutazione dei risultati del gestore di attivi e la sua
remunerazione per l'attivita' di gestione, sono in linea con il
profilo e la durata delle passivita' dell'investitore istituzionale,
in particolare delle passivita' a lungo termine, e tengono conto dei
risultati assoluti a lungo termine;
d) le modalita' con cui l'investitore istituzionale controlla i
costi di rotazione del portafoglio sostenuti dal gestore di attivi,
nonche' le modalita' con cui definisce e controlla un valore
prefissato di rotazione del portafoglio e il relativo intervallo di
variazione;
e) l'eventuale durata dell'accordo con il gestore di attivi.
3. Qualora l'accordo con il gestore di attivi di cui al comma 2 non
includa uno o piu' degli elementi indicati nel medesimo comma,
l'investitore istituzionale illustra in modo chiaro e articolato le
ragioni di tale scelta.
4. Le informazioni di cui al presente articolo sono messe a
disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet
dell'investitore istituzionale o attraverso altri mezzi facilmente
accessibili on-line e, salvo modifiche sostanziali, sono aggiornate
su base annua.
5. Le imprese di cui all'articolo 124-quater, comma 1, lettera b),
n. 1), inseriscono tali informazioni nella relazione relativa alla
solvibilita' e alla condizione finanziaria di cui all'articolo
47-septies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Si
applicano altresi' gli articoli 47-octies, 47-novies e 47-decies del
medesimo decreto legislativo.
Art. 124-septies (Trasparenza dei gestori di attivi). - 1. I
gestori di attivi comunicano, con frequenza annuale, agli investitori
istituzionali indicati all'articolo 2, lettera e), della direttiva
2007/36/CE, con cui hanno concluso gli accordi di cui all'articolo
124-sexies, in che modo la loro strategia d'investimento e la
relativa attuazione rispettano tali accordi e contribuiscono al
rendimento a medio e lungo termine degli attivi degli investitori
istituzionali o dei fondi.
2. La comunicazione prevista al comma 1 comprende:
a) le relazioni sui principali rischi a medio e lungo termine
associati agli investimenti, sulla composizione del portafoglio,
sulla sua rotazione e sui relativi costi, sul ricorso ai consulenti
in materia di voto ai fini delle attivita' di impegno e, ove
applicabile, sulla loro politica di concessione di titoli in prestito
nonche' il modo in cui quest'ultima viene implementata al fine di
perseguire le loro attivita' di impegno, in particolare in occasione
delle assemblee generali delle societa' partecipate;
b) informazioni in merito all'eventuale adozione, e alle relative
modalita', di decisioni di investimento sulla base di una valutazione
dei risultati a medio e lungo termine delle societa' partecipate,
compresi i risultati non finanziari;
c) informazioni in merito all'eventuale insorgenza di conflitti di
interessi in connessione con le attivita' di impegno e le misure
adottate dai gestori di attivi per gestirli.
3. I gestori di attivi non provvedono alla comunicazione di cui al
presente articolo, qualora le informazioni richieste siano gia' a
disposizione del pubblico.
4. Le informazioni di cui al comma 1 sono comunicate con la
relazione annuale del fondo o, nel caso del servizio di investimento
di gestione del portafoglio, con il rendiconto periodico.
Art. 124-octies (Trasparenza dei consulenti in materia di voto). -
1. I consulenti in materia di voto, anche al fine di informare
adeguatamente i clienti sull'accuratezza e affidabilita' delle loro
attivita', pubblicano annualmente una relazione che contenga almeno
le seguenti informazioni in relazione all'elaborazione delle loro
ricerche, dei loro consigli e delle loro raccomandazioni di voto:
a) le caratteristiche essenziali delle metodologie e dei modelli
applicati;
b) le principali fonti di informazione utilizzate;
c) le procedure messe in atto per garantire la qualita' delle
ricerche, dei consigli e delle raccomandazioni di voto nonche' le
qualifiche del personale coinvolto;
d) le modalita' con cui, eventualmente, tengono conto delle
condizioni normative e del mercato nazionale nonche' delle condizioni
specifiche delle societa';
e) le caratteristiche essenziali delle politiche di voto applicate
per ciascun mercato;
f) la portata e la natura del dialogo, se del caso, intrattenuto
con le societa' oggetto delle loro ricerche, dei loro consigli o
delle loro raccomandazioni di voto e con i portatori di interesse
della societa';
g) la politica relativa alla prevenzione e alla gestione dei
potenziali conflitti di interesse;
h) l'eventuale adesione ad un codice di comportamento ovvero
l'illustrazione in maniera chiara e motivata delle ragioni della
mancata adesione. I consulenti in materia di voto che aderiscono ad
un codice di comportamento riferiscono altresi' in merito
all'applicazione di tale codice, anche con riferimento alle
informazioni richieste dalle lettere precedenti, specificando
l'eventuale mancata adesione ad una o piu' disposizioni del codice,
le ragioni della stessa e le eventuali misure alternative adottate.
2. La relazione indicata al comma 1 e' resa disponibile al
pubblico, gratuitamente, sul sito internet del consulente in materia
di voto e rimane a disposizione del pubblico per almeno tre anni a
decorrere dalla data di pubblicazione.
3. Ai consulenti in materia di voto si applicano gli articoli 114,
commi 5 e 6, e 115, comma 1, lettere a), b) e c).
4. I consulenti in materia di voto, nell'ambito dello svolgimento
del servizio richiesto, individuano e comunicano senza indugio ai
loro clienti qualsiasi conflitto di interesse reale o potenziale o
relazione commerciale che possa influenzare l'elaborazione delle loro
ricerche, dei loro consigli o delle loro raccomandazioni di voto e le
azioni intraprese per eliminare, attenuare o gestire gli eventuali
conflitti di interesse reali o potenziali.
Art. 124-novies (Poteri regolamentari). - 1. La Consob, sentite la
Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, disciplina con regolamento
termini e modalita' della comunicazione, prevista dall'articolo
124-septies, agli investitori istituzionali da parte dei gestori di
attivi.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento
termini e modalita' di pubblicazione della politica di impegno dei
gestori di attivi, delle modalita' di attuazione della stessa e degli
ulteriori elementi informativi, di cui all'articolo 124-quinquies,
commi 1, 2 e 3.
3. L'IVASS e la COVIP disciplinano con proprio regolamento, secondo
le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti
vigilati dalle medesime autorita', i termini e le modalita' di
pubblicazione delle seguenti informazioni:
a) la politica di impegno degli investitori istituzionali, le
modalita' di attuazione e gli ulteriori elementi informativi, di cui
all'articolo 124-quinquies, commi 1, 2 e 3;
b) gli elementi della strategia di investimento azionario adottata
dagli investitori istituzionali o dell'accordo stipulato con il
gestore di attivi e gli elementi informativi, di cui all'articolo
124-sexies, commi 1, 2 e 3.
4. La Consob detta con regolamento termini e modalita' di
pubblicazione da parte dei consulenti in materia di voto della
relazione indicata all'articolo 124-octies.».
3. All'articolo 125-quater del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. La
societa' trasmette ai depositari centrali, con le modalita' indicate
nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 82, comma 4-bis, le
informazioni previste dal comma 1 e le altre informazioni individuate
con le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 92, comma 3.».
4. All'articolo 127-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis L'avviso di
convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima
dell'assemblea devono pervenire alla societa'. Il termine non puo'
essere anteriore a cinque giorni di mercato aperto precedenti la data
dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero alla data
indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, qualora l'avviso di
convocazione preveda che la societa' fornisca, prima dell'assemblea,
una risposta alle domande pervenute. In tale ultimo caso le risposte
sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante
pubblicazione in una apposita sezione del sito internet della
societa' e la titolarita' del diritto di voto puo' essere attestata
anche successivamente all'invio delle domande purche' entro il terzo
giorno successivo alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma
2.».
Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 123-ter del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 123-ter (Relazione sulla politica in materia di
remunerazione e sui compensi corrisposti). - 1. Almeno
ventuno giorni prima della data dell'assemblea prevista
dall'articolo 2364, secondo comma, o dell'assemblea
prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice
civile, le societa' con azioni quotate mettono a
disposizione del pubblico una relazione sulla politica di
remunerazione e sui compensi corrisposti, presso la sede
sociale, sul proprio sito Internet e con le altre modalita'
stabilite dalla CONSOB con regolamento.
2. La relazione e' articolata nelle due sezioni
previste ai commi 3 e 4 ed e' approvata dal consiglio di
amministrazione. Nelle societa' che adottano il sistema
dualistico la relazione e' approvata dal consiglio di
sorveglianza, su proposta, limitatamente alla sezione
prevista dal comma 4, lettera b), del consiglio di
gestione.
3. La prima sezione della relazione sulla illustra in
modo chiaro e comprensibile:
a) la politica della societa' in materia di
remunerazione dei componenti degli organi di
amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con
responsabilita' strategiche con riferimento almeno
all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli
organi di controllo;
b) le procedure utilizzate per l'adozione e
l'attuazione di tale politica.
3-bis. La politica di remunerazione contribuisce alla
strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a
lungo termine e alla sostenibilita' della societa' e
illustra il modo in cui fornisce tale contributo. Fermo
quanto previsto dal comma 3-ter, le societa' sottopongono
al voto dei soci la politica di remunerazione di cui al
comma 3 con la cadenza richiesta dalla durata della
politica definita ai sensi del comma 3, lettera a), e
comunque almeno ogni tre anni o in occasione di modifiche
della politica medesima. Le societa' attribuiscono compensi
solo in conformita' con la politica di remunerazione da
ultimo approvata dai soci. In presenza di circostanze
eccezionali le societa' possono derogare temporaneamente
alla politica di remunerazione, purche' la stessa preveda
le condizioni procedurali in base alle quali la deroga puo'
essere applicata e specifichi gli elementi della politica a
cui si puo' derogare. Per circostanze eccezionali si
intendono solamente situazioni in cui la deroga alla
politica di remunerazione e' necessaria ai fini del
perseguimento degli interessi a lungo termine e della
sostenibilita' della societa' nel suo complesso o per
assicurarne la capacita' di stare sul mercato.
3-ter. La deliberazione prevista dal comma 3-bis e'
vincolante. Qualora l'assemblea dei soci non approvi la
politica di remunerazione sottoposta al voto ai sensi del
comma 3-bis la societa' continua a corrispondere
remunerazioni conformi alla piu' recente politica di
remunerazione approvata dall'assemblea o, in mancanza, puo'
continuare a corrispondere remunerazioni conformi alle
prassi vigenti. La societa' sottopone al voto dei soci una
nuova politica di remunerazione al piu' tardi in occasione
della successiva assemblea prevista dall'articolo 2364,
secondo comma, o dell'assemblea prevista dall'articolo
2364-bis, secondo comma, del codice civile.
4. La seconda sezione della relazione, in modo chiaro e
comprensibile e, nominativamente per i componenti degli
organi di amministrazione e di controllo, i direttori
generali e in forma aggregata, salvo quanto previsto dal
regolamento emanato ai sensi del comma 8, per i dirigenti
con responsabilita' strategiche:
a) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna
delle voci che compongono la remunerazione, compresi i
trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o
di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la
coerenza con la politica della societa' in materia di
remunerazione relativa all'esercizio di riferimento;
b) illustra analiticamente i compensi corrisposti
nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in
qualsiasi forma dalla societa' e da societa' controllate o
collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti
compensi che sono riferibili ad attivita' svolte in
esercizi precedenti a quello di riferimento ed
evidenziando, altresi', i compensi da corrispondere in uno
o piu' esercizi successivi a fronte dell'attivita' svolta
nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un
valore di stima per le componenti non oggettivamente
quantificabili nell'esercizio di riferimento.
b-bis) illustra come la societa' ha tenuto conto del
voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della
relazione.
5. Alla relazione sono allegati i piani di compensi
previsti dall'articolo 114-bis ovvero e' indicata nella
relazione la sezione del sito Internet della societa' dove
tali documenti sono reperibili.
6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 e
2409-terdecies, primo comma, lettera a), del codice civile,
e dall'articolo 114-bis, l'assemblea convocata ai sensi
dell'articolo 2364, secondo comma, ovvero dell'articolo
2364-bis, secondo comma, del codice civile, delibera in
senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della
relazione prevista dal comma 4. La deliberazione non e'
vincolante. L'esito della votazione e' posto a disposizione
del pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2.
7. La Consob con regolamento, adottato sentite Banca
d'Italia e Ivass per quanto concerne i soggetti
rispettivamente vigilati e nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa europea di settore, indica le informazioni
da includere nella prima sezione della relazione e le
caratteristiche di tale politica in conformita' con
l'articolo 9-bis della direttiva 2007/36/CE e nel rispetto
di quanto previsto dal paragrafo 3 della raccomandazione
2004/913/CE e dal paragrafo 5 della raccomandazione
2009/385/CE.
8. La Consob, con il regolamento adottato ai sensi del
comma 7, indica altresi' le informazioni da includere nella
seconda sezione della relazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 9-ter della direttiva 2007/36/CE. La
CONSOB puo':
a) individuare i dirigenti con responsabilita'
strategiche per i quali le informazioni sono fornite in
forma nominativa;
b) differenziare il livello di dettaglio delle
informazioni in funzione della dimensione della societa'.
8-bis. Il soggetto incaricato di effettuare la
revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta
predisposizione da parte degli amministratori della seconda
sezione della relazione.
8-ter. Rimangono ferme le disposizioni previste in
materia di remunerazioni da normative di settore.».