Art. 4
Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58
1. Dopo l'articolo 190.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 190.1-bis (Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie in
tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti
finanziari). - 1. Agli intermediari indicati nell'articolo 79-decies,
comma 1, lettera b), per inosservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 83-novies, comma 1, lettere g) e g-bis), 83-novies.1, e
di quelle emanate in base ad esse, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro trentamila a euro
centocinquantamila.».
2. All'articolo 192-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Sanzioni
amministrative in tema di informazioni sul governo societario e di
politica di remunerazione e compensi corrisposti)»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
««1.1 Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle
societa' quotate nei mercati regolamentati che violano le
disposizioni previste dall'articolo 123-ter e le relative
disposizioni attuative nonche' nei confronti dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo,
qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la
violazione delle disposizioni sopra richiamate da parte della
societa', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro centocinquantamila ovvero le sanzioni previste dal
comma 1, lettere a) e b).»;
c) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. Alle omissioni delle comunicazioni prescritte dall'articolo
123-bis, comma 2, lettera a), e richiamate dai commi 1 e 1-bis del
presente articolo si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.».
3. Dopo l'articolo 192-quater del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 192-quinquies (Sanzioni amministrative in tema di operazioni
con parti correlate). - 1. Nei confronti delle societa' quotate nei
mercati regolamentati che violano l'articolo 2391-bis del codice
civile e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob
ai sensi del medesimo articolo, si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro
centocinquantamila.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni indicate
nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione e di direzione si applica, nei casi previsti
dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro
centocinquantamila.».
4. All'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«(Sanzioni amministrative in tema di informazione societaria e
doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle societa' di revisione
legale)»;
b) dopo il comma 1-quinquies e' inserito il seguente:
«1-sexies. Al soggetto di cui all'articolo 123-ter, comma 8-bis,
che omette di verificare l'avvenuta predisposizione della seconda
sezione della relazione si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.».
5. Dopo l'articolo 193-bis del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 193-bis.1 (Sanzioni amministrative in tema di trasparenza
degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei
consulenti in materia di voto). - 1. Salvo che il fatto costituisca
reato, nei confronti degli investitori istituzionali e dei gestori di
attivi in caso di violazione degli articoli 124-quinquies, 124-sexies
e 124-septies, nonche' nei confronti dei consulenti in materia di
voto in caso di violazione dell'articolo 124-octies ovvero delle
relative disposizioni attuative, si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro
centocinquantamila.
2. Le sanzioni previste al comma 1 sono applicate, secondo le
rispettive competenze e rispettive procedure sanzionatorie, dalla
Consob per le violazioni compiute dai gestori di attivi e dai
consulenti in materia di voto, dall'IVASS per le violazioni compiute
dagli investitori istituzionali come definiti dall'articolo
124-quater, comma 1, lettera b), n. 1) e dalla COVIP per le
violazioni compiute dai fondi pensione indicati all'articolo
124-quater, comma 1, lettera b), n. 2). Nei riguardi di IVASS e COVIP
trova comunque applicazione l'articolo 194-bis. IVASS e COVIP
pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.».
6. All'articolo 194-quater del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, al comma 1, dopo la lettera c-quinquies) e' aggiunta la
seguente:
«c-sexies) delle norme previste dagli articoli 124-quinquies,
124-sexies, 124-septies, 124-octies e delle relative disposizioni
attuative.».
7. All'articolo 194-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, al comma 1, dopo la lettera a-bis), e' inserita la
seguente: «a-bis.1) dall'articolo 190.1-bis, per la violazione degli
articoli 83-novies, comma 1, lettere g) e g-bis), 83-novies.1, e
delle relative disposizioni attuative».
8. All'articolo 194-septies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, al comma 1, dopo la lettera e-quater) e' aggiunta la
seguente:
«e-quinquies) delle norme previste dagli articoli 124-quinquies,
124-sexies, 124-septies, 124-octies e delle relative disposizioni
attuative.».
Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 192-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 192-bis (Sanzioni amministrative in tema di
informazioni sul governo societario e di politica di
remunerazione e compensi corrisposti). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, nei confronti delle societa'
quotate nei mercati regolamentati che omettono le
comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2,
lettera a), si applica una delle seguenti sanzioni
amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
giuridica responsabile della violazione e la natura della
stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensivita'
o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro dieci milioni, ovvero, fino al cinque per
cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis.
1.1 Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti
delle societa' quotate nei mercati regolamentati che
violano le disposizioni previste dall'articolo 123-ter e le
relative disposizioni attuative nonche' nei confronti dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di
direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia
contribuito a determinare la violazione delle disposizioni
sopra richiamate da parte della societa', si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro
centocinquantamila ovvero le sanzioni previste dal comma 1,
lettere a) e b).
1-bis. Per l'omissione delle comunicazioni indicate al
comma 1, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1,
lettera a), salvo che il fatto costituisca reato, nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a
determinare l'omissione delle comunicazioni da parte della
societa' o dell'ente, si applica una delle seguenti
sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
responsabile della violazione e la natura della stessa,
quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro due milioni.
1-ter. Alle omissioni delle comunicazioni prescritte
dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), e richiamate
dai commi 1 e 1-bis del presente articolo si applica
l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.
1-quater. Nei casi di inosservanza dell'ordine di
eliminare le infrazioni contestate e di astenersi dal
ripeterle, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista per la violazione originariamente contestata
aumentata fino ad un terzo. Fermo restando quanto previsto
per le persone giuridiche nei confronti delle quali e'
accertata l'inosservanza dell'ordine, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro
due milioni nei confronti dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo,
nonche' del personale, qualora la loro condotta abbia
contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine da
parte della persona giuridica.».
- Il testo dell'articolo 193 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 193 (Sanzioni amministrative in tema di
informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori
legali e delle societa' di revisione legale). - 1. Salvo
che il fatto costituisca reato, nei confronti di societa',
enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni
previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115,
116, comma 1-bis, 154-bis, 154-ter e 154-quater, per
l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o
delle relative disposizioni attuative, si applica una delle
seguenti sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
giuridica responsabile della violazione e la natura della
stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensivita'
o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per
cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis.
1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono
dovute da una persona fisica, salvo che il fatto
costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei
confronti di quest'ultima, una delle seguenti sanzioni
amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
responsabile della violazione e la natura della stessa,
quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila a euro due milioni.
1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a
determinare dette violazioni da parte della persona
giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo
190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative
previste dal comma 1.1.
1-bis.
1-ter.
1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e
1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle
disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi
dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei
confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob
all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio
delle informazioni regolamentate.
1-quinquies.
1-sexies. Al soggetto di cui all'articolo 123-ter,
comma 8-bis, che omette di verificare l'avvenuta
predisposizione della seconda sezione della relazione si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila ad euro centomila.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di
omissione delle comunicazioni delle partecipazioni
rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente
dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi
1, 2 e 5, nonche' di violazione dei divieti previsti dagli
articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4,
nei confronti di societa', enti o associazioni, si applica
una delle seguenti sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto
responsabile della violazione e la natura della stessa,
quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per
cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis.
2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le
comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una
persona fisica, in caso di violazione si applica una delle
seguenti sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
responsabile della violazione e la natura della stessa,
quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, quando
questa sia connotata da scarsa offensivita' o pericolosita'
e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro due milioni.
2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a
determinare dette violazioni da parte della persona
giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo
190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative
previste dal comma 2.1.
2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste
dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due
mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni
amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 e'
pari a euro cinquemila.
2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1,
1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile.
2-bis.
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i
componenti degli organi di controllo, i quali omettano di
eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui
all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione
amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione
annuale prevista per l'incarico relativamente al quale e'
stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento
sanzionatorio e' dichiarata altresi' la decadenza
dall'incarico.
3-ter.
3-quater. Nel caso di violazione degli ordini previsti
dal presente articolo si applica l'articolo 192-bis, comma
1-quater.».
- Il testo dell'articolo 194-quater del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 194-quater (Ordine di porre termine alle
violazioni). - 1. Quando le violazioni sono connotate da
scarsa offensivita' o pericolosita', nei confronti delle
societa' o degli enti interessati, puo' essere applicata,
in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una
sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni
contestate, anche indicando le misure da adottare e il
termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza:
a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6;
12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2;
68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, commi 2 e 3, e delle
relative disposizioni attuative;
b) delle disposizioni generali o particolari emanate
dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;
c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative
disposizioni attuative;
c-bis) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014
richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della
direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni
attuative;
c-ter) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del
regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma
2-quater;
c-quater) delle norme del regolamento (UE) n.
648/2012 e del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate
dall'articolo 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;
c-quinquies) delle norme del regolamento (UE)
2016/1011 richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3.
c-sexies) delle norme previste dagli articoli
124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e delle
relative disposizioni attuative.
2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine
stabilito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista per la violazione originariamente contestata
aumentata fino ad un terzo.».
- Il testo dell'articolo 194-quinquies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 194-quinquies (Pagamento in misura ridotta). - 1.
Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di
trenta giorni dalla notificazione della lettera di
contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della
sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze
previste dal comma 2, le violazioni previste:
a) dall'articolo 190, per la violazione degli
articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 65, e delle relative
disposizioni attuative;
a-bis) dall'articolo 190.1, per la violazione degli
articoli 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f),
83-duodecies, e delle relative disposizioni attuative;
a-bis.1) dall'articolo 190.1-bis, per la violazione
degli articoli 83-novies, comma 1, lettere g) e g-bis),
83-novies.1, e delle relative disposizioni attuative;
a-ter) dall'articolo 190.3, per la violazione degli
articoli 64-ter, commi 2, 3 e 4, e 79-ter.1, e delle
relative disposizioni attuative;
a-quater) dall'articolo 190.4, per la violazione
dell'articolo 3, paragrafo 1; dell'articolo 6, paragrafo 1;
dell'articolo 8, paragrafo 1; dell'articolo 10, paragrafo
1; dell'articolo 12, paragrafo 1; dell'articolo 15,
paragrafo 1, primo comma, paragrafo 2 e paragrafo 4,
seconda frase; dell'articolo 18, paragrafo 6, primo comma;
dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, prima frase;
dell'articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3; dell'articolo 26,
paragrafo 1, primo comma, paragrafi da 2 a 5 e 6, primo
comma, e paragrafo 7, commi dal primo al terzo, del
regolamento (UE) n. 600/2014, e delle relative disposizioni
attuative;
b) dall'articolo 191, commi 2 e 4, per la violazione
degli articoli 96 e 101, commi 1, 2 e 3 e delle relative
disposizioni attuative;
c) dall'articolo 193, commi 1, 1.1 e 1.2, per la
violazione degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b),
114, commi 2 e 7, e dall'articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2 e
2.3, per la violazione dell'articolo 120;
d) dall'articolo 194, comma 2, per la violazione
dell'articolo 142, e dell'articolo 194, comma 2-bis e delle
relative disposizioni attuative.
2. Il pagamento in misura ridotta non puo' essere
effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia
gia' usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti
alla violazione contestata.».
- Il testo dell'articolo 194-septies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 194-septies (Dichiarazione pubblica). - 1. Quando
le violazioni sono connotate da scarsa offensivita' o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, puo'
essere applicata, in alternativa alle sanzioni
amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella
dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione
commessa e il soggetto responsabile, nel caso di
inosservanza:
a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6;
12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis; 29; 33, comma 4;
35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3;
98-ter, commi 2 e 3; e 187-quinquiesdecies, comma 1, e
delle relative disposizioni attuative;
b) delle disposizioni generali o particolari emanate
dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;
c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative
disposizioni attuative;
d) delle norme richiamate dall'articolo 24, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, dell'obbligo di
notifica di cui all'articolo 4-decies e delle relative
disposizioni attuative, nonche' per la mancata osservanza
delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-septies,
comma 1;
e) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014
richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della
direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni
attuative e delle misure adottate dalla Consob ai sensi
dell'articolo 42 del medesimo regolamento;
e-bis) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del
regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma
2-quater;
e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e
del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'articolo
193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;
e-quater) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011
richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3.
e-quinquies) delle norme previste dagli articoli
124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e delle
relative disposizioni attuative.».