Art. 4 
 
Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
                                 58 
 
  1. Dopo l'articolo 190.1 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, e' inserito il seguente: 
  «Art. 190.1-bis (Ulteriori sanzioni  amministrative  pecuniarie  in
tema  di  disciplina   della   gestione   accentrata   di   strumenti
finanziari). - 1. Agli intermediari indicati nell'articolo 79-decies,
comma 1, lettera b),  per  inosservanza  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 83-novies, comma 1, lettere g) e g-bis), 83-novies.1,  e
di  quelle  emanate  in  base  ad  esse,  si  applica   la   sanzione
amministrativa    pecuniaria    da    euro    trentamila    a    euro
centocinquantamila.». 
  2. All'articolo 192-bis del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  la   rubrica   e'   sostituita   dalla   seguente:   «(Sanzioni
amministrative in tema di informazioni sul governo  societario  e  di
politica di remunerazione e compensi corrisposti)»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  ««1.1 Salvo che il fatto costituisca  reato,  nei  confronti  delle
societa'  quotate  nei   mercati   regolamentati   che   violano   le
disposizioni   previste   dall'articolo   123-ter   e   le   relative
disposizioni  attuative  nonche'  nei  confronti  dei  soggetti   che
svolgono funzioni di amministrazione, di direzione  o  di  controllo,
qualora  la  loro  condotta  abbia  contribuito  a   determinare   la
violazione  delle  disposizioni  sopra  richiamate  da  parte   della
societa', si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
diecimila a euro centocinquantamila ovvero le sanzioni  previste  dal
comma 1, lettere a) e b).»; 
    c) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: 
  «1-ter. Alle omissioni delle comunicazioni prescritte dall'articolo
123-bis, comma 2, lettera a), e richiamate dai commi 1  e  1-bis  del
presente articolo si applica  l'articolo  187-quinquiesdecies,  comma
1-quater.». 
  3. Dopo l'articolo 192-quater del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente: 
  «Art. 192-quinquies (Sanzioni amministrative in tema di  operazioni
con parti correlate). - 1. Nei confronti delle societa'  quotate  nei
mercati regolamentati che  violano  l'articolo  2391-bis  del  codice
civile e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob
ai  sensi  del   medesimo   articolo,   si   applica   una   sanzione
amministrativa    pecuniaria    da    euro    diecimila    a     euro
centocinquantamila. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni indicate
nel comma 1, nei confronti dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione  e  di  direzione  si  applica,  nei  casi   previsti
dall'articolo  190-bis,   comma   1,   lettera   a),   una   sanzione
amministrativa    pecuniaria    da    euro    cinquemila    a    euro
centocinquantamila.». 
  4. All'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: 
  «(Sanzioni amministrative in  tema  di  informazione  societaria  e
doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle societa' di revisione
legale)»; 
    b) dopo il comma 1-quinquies e' inserito il seguente: 
  «1-sexies. Al soggetto di cui all'articolo  123-ter,  comma  8-bis,
che omette di verificare  l'avvenuta  predisposizione  della  seconda
sezione  della  relazione  si  applica  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.». 
  5. Dopo l'articolo 193-bis  del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente: 
  «Art. 193-bis.1 (Sanzioni amministrative  in  tema  di  trasparenza
degli  investitori  istituzionali,  dei  gestori  di  attivi  e   dei
consulenti in materia di voto). - 1. Salvo che il  fatto  costituisca
reato, nei confronti degli investitori istituzionali e dei gestori di
attivi in caso di violazione degli articoli 124-quinquies, 124-sexies
e 124-septies, nonche' nei confronti dei  consulenti  in  materia  di
voto in caso di  violazione  dell'articolo  124-octies  ovvero  delle
relative   disposizioni   attuative,   si   applica   una    sanzione
amministrativa  pecuniaria  da   euro   duemilacinquecento   a   euro
centocinquantamila. 
  2. Le sanzioni previste al  comma  1  sono  applicate,  secondo  le
rispettive competenze e  rispettive  procedure  sanzionatorie,  dalla
Consob per le  violazioni  compiute  dai  gestori  di  attivi  e  dai
consulenti in materia di voto, dall'IVASS per le violazioni  compiute
dagli   investitori   istituzionali   come   definiti   dall'articolo
124-quater, comma  1,  lettera  b),  n.  1)  e  dalla  COVIP  per  le
violazioni  compiute  dai  fondi   pensione   indicati   all'articolo
124-quater, comma 1, lettera b), n. 2). Nei riguardi di IVASS e COVIP
trova  comunque  applicazione  l'articolo  194-bis.  IVASS  e   COVIP
pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.». 
  6. All'articolo 194-quater  del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, al comma 1, dopo la lettera c-quinquies) e' aggiunta  la
seguente: 
    «c-sexies) delle norme  previste  dagli  articoli  124-quinquies,
124-sexies, 124-septies, 124-octies  e  delle  relative  disposizioni
attuative.». 
  7. All'articolo 194-quinquies del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, al comma 1, dopo  la  lettera  a-bis),  e'  inserita  la
seguente: «a-bis.1) dall'articolo 190.1-bis, per la violazione  degli
articoli 83-novies, comma 1, lettere  g)  e  g-bis),  83-novies.1,  e
delle relative disposizioni attuative». 
  8. All'articolo 194-septies del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, al comma 1, dopo la lettera  e-quater)  e'  aggiunta  la
seguente: 
    «e-quinquies) delle norme previste dagli articoli  124-quinquies,
124-sexies, 124-septies, 124-octies  e  delle  relative  disposizioni
attuative.». 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Il   testo   dell'articolo   192-bis   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art.  192-bis  (Sanzioni  amministrative  in  tema  di
          informazioni  sul  governo  societario  e  di  politica  di
          remunerazione e compensi corrisposti). - 1.  Salvo  che  il
          fatto  costituisca  reato,  nei  confronti  delle  societa'
          quotate  nei  mercati   regolamentati   che   omettono   le
          comunicazioni prescritte dall'articolo  123-bis,  comma  2,
          lettera  a),  si  applica  una  delle   seguenti   sanzioni
          amministrative: 
                a) una dichiarazione pubblica  indicante  la  persona
          giuridica responsabile della violazione e la  natura  della
          stessa, quando questa sia connotata da scarsa  offensivita'
          o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; 
                b) un ordine di eliminare le  infrazioni  contestate,
          con eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
                c) una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          diecimila a euro dieci milioni, ovvero, fino al cinque  per
          cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
          dieci milioni e il  fatturato  e'  determinabile  ai  sensi
          dell'articolo 195, comma 1-bis. 
              1.1 Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti
          delle  societa'  quotate  nei  mercati  regolamentati   che
          violano le disposizioni previste dall'articolo 123-ter e le
          relative disposizioni attuative nonche' nei  confronti  dei
          soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  di
          direzione o di controllo, qualora la  loro  condotta  abbia
          contribuito a determinare la violazione delle  disposizioni
          sopra richiamate da parte della  societa',  si  applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro
          centocinquantamila ovvero le sanzioni previste dal comma 1,
          lettere a) e b). 
              1-bis. Per l'omissione delle comunicazioni indicate  al
          comma 1, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma  1,
          lettera a), salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  nei
          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  del
          personale, qualora la loro  condotta  abbia  contribuito  a
          determinare l'omissione delle comunicazioni da parte  della
          societa'  o  dell'ente,  si  applica  una  delle   seguenti
          sanzioni amministrative: 
                a) una dichiarazione pubblica  indicante  la  persona
          responsabile della violazione e  la  natura  della  stessa,
          quando  questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o
          pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; 
                b) un ordine di eliminare le  infrazioni  contestate,
          con eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
                c) una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          diecimila a euro due milioni. 
              1-ter. Alle omissioni  delle  comunicazioni  prescritte
          dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera  a),  e  richiamate
          dai commi 1  e  1-bis  del  presente  articolo  si  applica
          l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater. 
              1-quater.  Nei  casi  di  inosservanza  dell'ordine  di
          eliminare le  infrazioni  contestate  e  di  astenersi  dal
          ripeterle, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
          prevista  per  la  violazione  originariamente   contestata
          aumentata fino ad un terzo. Fermo restando quanto  previsto
          per le persone giuridiche  nei  confronti  delle  quali  e'
          accertata  l'inosservanza  dell'ordine,   si   applica   la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro
          due  milioni  nei  confronti  dei  soggetti  che   svolgono
          funzioni di amministrazione, di direzione o  di  controllo,
          nonche' del  personale,  qualora  la  loro  condotta  abbia
          contribuito a  determinare  l'inosservanza  dell'ordine  da
          parte della persona giuridica.». 
              - Il testo dell'articolo 193 del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  193  (Sanzioni   amministrative   in   tema   di
          informazione societaria e doveri dei sindaci, dei  revisori
          legali e delle societa' di revisione legale).  -  1.  Salvo
          che il fatto costituisca reato, nei confronti di  societa',
          enti o associazioni tenuti a  effettuare  le  comunicazioni
          previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114-bis,  115,
          116,  comma  1-bis,  154-bis,  154-ter  e  154-quater,  per
          l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o
          delle relative disposizioni attuative, si applica una delle
          seguenti sanzioni amministrative: 
                a) una dichiarazione pubblica  indicante  la  persona
          giuridica responsabile della violazione e la  natura  della
          stessa, quando questa sia connotata da scarsa  offensivita'
          o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; 
                b) un ordine di eliminare le  infrazioni  contestate,
          con eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
                c) una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque  per
          cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
          dieci milioni e il  fatturato  e'  determinabile  ai  sensi
          dell'articolo 195, comma 1-bis. 
              1.1. Se le comunicazioni  indicate  nel  comma  1  sono
          dovute  da  una  persona  fisica,  salvo   che   il   fatto
          costituisca reato, in caso di violazione si  applicano  nei
          confronti di  quest'ultima,  una  delle  seguenti  sanzioni
          amministrative: 
                a) una dichiarazione pubblica  indicante  la  persona
          responsabile della violazione e  la  natura  della  stessa,
          quando  questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o
          pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; 
                b) un ordine di eliminare le  infrazioni  contestate,
          con eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
                c) una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          cinquemila a euro due milioni. 
              1.2. Per  le  violazioni  indicate  nel  comma  1,  nei
          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  del
          personale, qualora la loro  condotta  abbia  contribuito  a
          determinare  dette  violazioni  da  parte   della   persona
          giuridica si applicano,  nei  casi  previsti  dall'articolo
          190-bis, comma 1, lettera a),  le  sanzioni  amministrative
          previste dal comma 1.1. 
              1-bis. 
              1-ter. 
              1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e
          1.2  si  applicano,   in   caso   di   inosservanza   delle
          disposizioni di attuazione emanate dalla  Consob  ai  sensi
          dell'articolo 113-ter,  comma  5,  lettere  b)  e  c),  nei
          confronti   dei   soggetti   autorizzati    dalla    Consob
          all'esercizio del servizio di diffusione  e  di  stoccaggio
          delle informazioni regolamentate. 
              1-quinquies. 
              1-sexies. Al  soggetto  di  cui  all'articolo  123-ter,
          comma  8-bis,   che   omette   di   verificare   l'avvenuta
          predisposizione della seconda sezione  della  relazione  si
          applica una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          diecimila ad euro centomila. 
              2. Salvo che il fatto costituisca reato,  nei  casi  di
          omissione   delle   comunicazioni   delle    partecipazioni
          rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente
          dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi
          1, 2 e 5, nonche' di violazione dei divieti previsti  dagli
          articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e  122,  comma  4,
          nei confronti di societa', enti o associazioni, si  applica
          una delle seguenti sanzioni amministrative: 
                a) una dichiarazione pubblica indicante  il  soggetto
          responsabile della violazione e  la  natura  della  stessa,
          quando  questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o
          pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; 
                b) un ordine di eliminare le  infrazioni  contestate,
          con eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
                c) una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al  cinque  per
          cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
          dieci milioni e il  fatturato  e'  determinabile  ai  sensi
          dell'articolo 195, comma 1-bis. 
              2.1. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  ove  le
          comunicazioni indicate nel  comma  2  sono  dovute  da  una
          persona fisica, in caso di violazione si applica una  delle
          seguenti sanzioni amministrative: 
                a) una dichiarazione pubblica  indicante  la  persona
          responsabile della violazione e  la  natura  della  stessa,
          quando  questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o
          pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, quando
          questa sia connotata da scarsa offensivita' o pericolosita'
          e l'infrazione contestata sia cessata; 
                b) un ordine di eliminare le  infrazioni  contestate,
          con eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
                c) una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          diecimila a euro due milioni. 
              2.2. Per  le  violazioni  indicate  nel  comma  2,  nei
          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  del
          personale, qualora la loro  condotta  abbia  contribuito  a
          determinare  dette  violazioni  da  parte   della   persona
          giuridica si applicano,  nei  casi  previsti  dall'articolo
          190-bis, comma 1, lettera a),  le  sanzioni  amministrative
          previste dal comma 2.1. 
              2.3. Nei casi di ritardo delle  comunicazioni  previste
          dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a  due
          mesi,   l'importo   minimo    edittale    delle    sanzioni
          amministrative pecuniarie indicate nei commi  2  e  2.1  e'
          pari a euro cinquemila. 
              2.4.  Se  il  vantaggio  ottenuto   dall'autore   della
          violazione come  conseguenza  della  violazione  stessa  e'
          superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi  1,
          1.1,  2  e  2.1,  del  presente   articolo,   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  e'  elevata  fino   al   doppio
          dell'ammontare  del  vantaggio   ottenuto,   purche'   tale
          ammontare sia determinabile. 
              2-bis. 
              3-bis.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   i
          componenti degli organi di controllo, i quali  omettano  di
          eseguire nei termini prescritti  le  comunicazioni  di  cui
          all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la  sanzione
          amministrativa in misura pari al doppio della  retribuzione
          annuale prevista per l'incarico relativamente al  quale  e'
          stata  omessa  la  comunicazione.  Con   il   provvedimento
          sanzionatorio   e'   dichiarata   altresi'   la   decadenza
          dall'incarico. 
              3-ter. 
              3-quater. Nel caso di violazione degli ordini  previsti
          dal presente articolo si applica l'articolo 192-bis,  comma
          1-quater.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  194-quater   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art.  194-quater  (Ordine  di   porre   termine   alle
          violazioni). - 1. Quando le violazioni  sono  connotate  da
          scarsa offensivita' o pericolosita',  nei  confronti  delle
          societa' o degli enti interessati, puo'  essere  applicata,
          in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una
          sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni
          contestate, anche indicando le  misure  da  adottare  e  il
          termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza: 
                a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6;
          12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi  1  e  2;
          68-quater, commi 2 e 3;  98-ter,  commi  2  e  3,  e  delle
          relative disposizioni attuative; 
                b) delle disposizioni generali o particolari  emanate
          dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater; 
                c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo
          1, del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
                c-bis) delle norme del regolamento (UE)  n.  600/2014
          richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della
          direttiva  2014/65/UE   e   delle   relative   disposizioni
          attuative; 
                c-ter) dell'articolo 59, paragrafi  2,  3  e  5,  del
          regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
          di  attuazione,   richiamate   dall'articolo   190,   comma
          2-quater; 
                c-quater)  delle  norme  del  regolamento   (UE)   n.
          648/2012  e  del  regolamento  (UE)  2015/2365   richiamate
          dall'articolo 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter; 
                c-quinquies)  delle  norme   del   regolamento   (UE)
          2016/1011 richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3. 
                c-sexies)  delle  norme   previste   dagli   articoli
          124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e  delle
          relative disposizioni attuative. 
              2. Per  l'inosservanza  dell'ordine  entro  il  termine
          stabilito si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria
          prevista  per  la  violazione  originariamente   contestata
          aumentata fino ad un terzo.». 
              - Il  testo  dell'articolo  194-quinquies  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 194-quinquies (Pagamento in misura ridotta). - 1.
          Possono essere estinte mediante pagamento, nel  termine  di
          trenta  giorni  dalla  notificazione   della   lettera   di
          contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della
          sanzione edittale, quando  non  sussistano  le  circostanze
          previste dal comma 2, le violazioni previste: 
                a)  dall'articolo  190,  per  la   violazione   degli
          articoli 45, comma 1, 46, comma 1,  65,  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
                a-bis) dall'articolo 190.1, per la  violazione  degli
          articoli 83-novies, comma 1, lettere  c),  d),  e)  ed  f),
          83-duodecies, e delle relative disposizioni attuative; 
                a-bis.1) dall'articolo 190.1-bis, per  la  violazione
          degli articoli 83-novies, comma 1,  lettere  g)  e  g-bis),
          83-novies.1, e delle relative disposizioni attuative; 
                a-ter) dall'articolo 190.3, per la  violazione  degli
          articoli 64-ter, commi 2,  3  e  4,  e  79-ter.1,  e  delle
          relative disposizioni attuative; 
                a-quater)  dall'articolo  190.4,  per  la  violazione
          dell'articolo 3, paragrafo 1; dell'articolo 6, paragrafo 1;
          dell'articolo 8, paragrafo 1; dell'articolo  10,  paragrafo
          1;  dell'articolo  12,  paragrafo  1;   dell'articolo   15,
          paragrafo 1,  primo  comma,  paragrafo  2  e  paragrafo  4,
          seconda frase; dell'articolo 18, paragrafo 6, primo  comma;
          dell'articolo  20,  paragrafi   1   e   2,   prima   frase;
          dell'articolo 21, paragrafi 1, 2  e  3;  dell'articolo  26,
          paragrafo 1, primo comma, paragrafi da 2 a  5  e  6,  primo
          comma, e  paragrafo  7,  commi  dal  primo  al  terzo,  del
          regolamento (UE) n. 600/2014, e delle relative disposizioni
          attuative; 
                b) dall'articolo 191, commi 2 e 4, per la  violazione
          degli articoli 96 e 101, commi 1, 2 e 3  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
                c) dall'articolo 193, commi 1,  1.1  e  1.2,  per  la
          violazione degli articoli 113-ter,  comma  5,  lettera  b),
          114, commi 2 e 7, e dall'articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2  e
          2.3, per la violazione dell'articolo 120; 
                d) dall'articolo 194,  comma  2,  per  la  violazione
          dell'articolo 142, e dell'articolo 194, comma 2-bis e delle
          relative disposizioni attuative. 
              2. Il pagamento  in  misura  ridotta  non  puo'  essere
          effettuato nel caso in cui il  soggetto  interessato  abbia
          gia' usufruito di tale misura nei  dodici  mesi  precedenti
          alla violazione contestata.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  194-septies  del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 194-septies (Dichiarazione pubblica). - 1. Quando
          le violazioni  sono  connotate  da  scarsa  offensivita'  o
          pericolosita' e l'infrazione contestata sia  cessata,  puo'
          essere   applicata,   in    alternativa    alle    sanzioni
          amministrative pecuniarie, una sanzione  consistente  nella
          dichiarazione pubblica  avente  ad  oggetto  la  violazione
          commessa  e  il  soggetto   responsabile,   nel   caso   di
          inosservanza: 
                a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6;
          12; 21; 22; 24, comma  1-bis;  24-bis;  29;  33,  comma  4;
          35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3;
          98-ter, commi 2 e 3;  e  187-quinquiesdecies,  comma  1,  e
          delle relative disposizioni attuative; 
                b) delle disposizioni generali o particolari  emanate
          dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater; 
                c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo
          1, del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
                d) delle norme richiamate dall'articolo 24, paragrafo
          1, del  regolamento  (UE)  n.  1286/2014,  dell'obbligo  di
          notifica di cui  all'articolo  4-decies  e  delle  relative
          disposizioni attuative, nonche' per la  mancata  osservanza
          delle misure adottate  ai  sensi  dell'articolo  4-septies,
          comma 1; 
                e) delle  norme  del  regolamento  (UE)  n.  600/2014
          richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della
          direttiva  2014/65/UE   e   delle   relative   disposizioni
          attuative e delle misure adottate  dalla  Consob  ai  sensi
          dell'articolo 42 del medesimo regolamento; 
                e-bis) dell'articolo 59, paragrafi  2,  3  e  5,  del
          regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
          di  attuazione,   richiamate   dall'articolo   190,   comma
          2-quater; 
                e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e
          del regolamento  (UE)  2015/2365  richiamate  dall'articolo
          193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter; 
                e-quater) delle norme del regolamento (UE)  2016/1011
          richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3. 
                e-quinquies)  delle  norme  previste  dagli  articoli
          124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e  delle
          relative disposizioni attuative.».