Art. 5 
 
Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,  recante
  disciplina delle forme pensionistiche complementari 
 
  1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 5  dicembre  2005,  n.
252, e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis (Trasparenza degli investitori istituzionali). -  1.  I
fondi pensione con almeno  cento  aderenti,  che  risultino  iscritti
all'albo di cui all'articolo 19, comma 1, e che rientrino tra  quelli
di cui agli articoli 4, comma 1, e  12,  ovvero  tra  quelli  di  cui
all'articolo  20  aventi  soggettivita'   giuridica,   osservano   le
disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter,  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in tema  di  trasparenza
degli investitori istituzionali. 
  2. La COVIP detta  disposizioni  di  attuazione  del  comma  1,  in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 124-novies, comma 3,  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».