Art. 6 
 
      Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 
             recante Codice delle assicurazioni private 
 
  1. All'articolo 30 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, al comma 1, primo periodo, dopo le parole «L'impresa si dota  di
un efficace sistema di governo societario» sono inserite le seguenti:
«, ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione,». 
  2. Al Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,
dopo il Capo IV-ter e' inserito il seguente: 
  «Capo  IV-quater  (Imprese  di  assicurazione  che   operano   come
investitori istituzionali) 
  Art. 47-duodecies (Trasparenza degli investitori istituzionali).  -
1. L'impresa di cui all'articolo 124-quater, comma 1, lettera b),  n.
1) del decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  osserva  le
disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione  I-ter  del
predetto  decreto  legislativo,  in   tema   di   trasparenza   degli
investitori istituzionali. 
  2. L'IVASS  detta  disposizioni  di  attuazione  del  comma  1,  in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 124-novies, comma 3,  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.». 
  3. All'articolo 68 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, al comma 5,  dopo  le  parole  «la  reputazione  del  potenziale
acquirente» sono inserite le seguenti: «da valutarsi in conformita' a
quanto previsto  dall'ordinamento  europeo  anche  tenuto  conto  dei
relativi orientamenti, disposizioni e raccomandazioni,». 
  4. All'articolo 188 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, al comma 3-bis, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio,
nonche' la  fissazione  di  limiti  all'importo  totale  della  parte
variabile delle remunerazioni dell'impresa;». 
  5. All'articolo 191 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, al comma 1, lettera b), il numero 1) e' sostituito dal seguente: 
    «1) il sistema di governo societario, ivi inclusi  i  sistemi  di
remunerazione e di incentivazione nonche' le  funzioni  fondamentali,
delle imprese di assicurazione o di riassicurazione;». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'articolo 30 del decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 30 (Sistema di governo societario  dell'impresa).
          - 1. L'impresa si dota di un efficace  sistema  di  governo
          societario, ivi inclusi i sistemi  di  remunerazione  e  di
          incentivazione, che consenta una gestione sana  e  prudente
          dell'attivita'.  Il  sistema  di  governo   societario   e'
          proporzionato alla natura, alla portata e alla complessita'
          delle attivita' dell'impresa. 
              2. Il sistema di governo societario di cui al  comma  1
          comprende almeno: 
                a)  l'istituzione  di   un'adeguata   e   trasparente
          struttura organizzativa,  con  una  chiara  ripartizione  e
          un'appropriata  separazione  delle  responsabilita'   delle
          funzioni e degli organi dell'impresa; 
                b)  l'organizzazione  di  un  efficace   sistema   di
          trasmissione delle informazioni; 
                c) il  possesso  da  parte  di  coloro  che  svolgono
          funzioni di amministrazione, direzione  e  controllo  e  di
          coloro che svolgono funzioni fondamentali dei requisiti  di
          cui all'articolo 76; 
                d)  la  predisposizione  di   meccanismi   idonei   a
          garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente
          Capo; 
                e) l'istituzione della funzione di revisione interna,
          della  funzione  di  verifica  della   conformita',   della
          funzione  di  gestione  dei   rischi   e   della   funzione
          attuariale.  Tali   funzioni   sono   fondamentali   e   di
          conseguenza  sono   considerate   funzioni   essenziali   o
          importanti. 
              3. Il sistema di governo societario  e'  sottoposto  ad
          una revisione interna periodica almeno annuale. 
              4.  L'impresa  adotta  misure  ragionevoli   idonee   a
          garantire la continuita' e  la  regolarita'  dell'attivita'
          esercitata, inclusa l'elaborazione di piani di emergenza. A
          tal  fine,  l'impresa  utilizza  adeguati  e  proporzionati
          sistemi, risorse e procedure interne. 
              5. L'impresa adotta politiche scritte  con  riferimento
          quanto meno al sistema di gestione dei rischi,  al  sistema
          di  controllo  interno,  alla  revisione  interna  e,   ove
          rilevante, all'esternalizzazione, nonche' una politica  per
          l'adeguatezza nel continuo delle  informazioni  fornite  al
          supervisore ai  sensi  dell'articolo  47-quater  e  per  le
          informazioni contenute nella relazione sulla solvibilita' e
          sulla  condizione  finanziaria   di   cui   agli   articoli
          47-septies, 47-octies e 47-novies e garantisce che ad  esse
          sia data attuazione. 
              6. Le politiche  di  cui  al  comma  5  sono  approvate
          preventivamente  dal  consiglio  di   amministrazione.   Il
          consiglio di amministrazione riesamina le politiche  almeno
          una volta l'anno in concomitanza con la revisione di cui al
          comma 3 e, in ogni caso, apporta le modifiche necessarie in
          caso di variazioni significative  del  sistema  di  governo
          societario. 
              7.  L'IVASS  detta  con  regolamento  disposizioni   di
          dettaglio in materia di sistema di  governo  societario  di
          cui alla presente Sezione.».