Art. 7
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto entra in vigore il 10 giugno 2019.
2. L'applicazione delle disposizioni di seguito elencate e'
differita come specificato:
a) l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 3, si applicano a decorrere
dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)
2018/1212 del 3 settembre 2018;
b) l'articolo 3, comma 1, si applica alle relazioni sulla politica
di remunerazione e sui compensi corrisposti da pubblicare in
occasione delle assemblee di approvazione dei bilanci relativi agli
esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2019;
c) l'articolo 3, comma 4, si applica alle assemblee il cui avviso
di convocazione sia pubblicato a decorrere dal 1° gennaio 2020;
d) l'articolo 3, comma 2, si applica decorso un anno dall'entrata
in vigore del presente decreto legislativo.
3. Le disposizioni di attuazione previste dal presente decreto
legislativo sono adottate entro centottanta giorni dalla data della
sua entrata in vigore ad eccezione di quelle richiamate dal comma 2,
lettera a), del presente articolo che sono adottate entro
ventiquattro mesi dall'adozione degli atti di esecuzione di cui
all'articolo 3-bis, paragrafo 8, all'articolo 3-ter, paragrafo 6, e
all'articolo 3-quater, paragrafo 3, della direttiva 2007/36/CE. Le
disposizioni di attuazione emanate ai sensi delle disposizioni
sostituite o abrogate dal presente decreto legislativo sono abrogate
dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni nelle
corrispondenti materie. Fino a tale data esse continuano a essere
applicate.
4. La disciplina prevista dalla direttiva 2007/36/CE in materia di
identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni e
agevolazione dell'esercizio dei diritti, come recepita dal presente
decreto e dalle relative disposizioni di attuazione, si applica agli
intermediari dell'Unione europea o di Paesi terzi nella misura in cui
sui conti da essi tenuti siano registrate azioni ammesse alla
negoziazione in un mercato regolamentato emesse da societa' che hanno
la loro sede legale in Italia. Ai sensi dell'articolo 3-septies della
direttiva 2007/36/CE, la Consob e' l'autorita' competente ad
informare la Commissione europea in merito a sostanziali difficolta'
pratiche nell'applicazione di tali disposizioni e delle altre di cui
al Capo I-bis della citata direttiva o in caso di mancata osservanza
delle medesime da parte di intermediari dell'Unione europea o di un
Paese terzo.
Note all'art. 7:
- Per i riferimenti normativi del regolamento di
esecuzione (UE) 2018/1212, si veda nelle note alle
premesse.
- La direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all'esercizio di alcuni diritti degli
azionisti di societa' quotate e' pubblicata nella G.U.U.E.
14 luglio 2007, n. L 184.