La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  per  assicurare  l'applicabilita'   delle   norme   per
  l'elezione della Camera dei deputati indipendentemente  dal  numero
  dei parlamentari 
 
  1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la  elezione  della
Camera  dei  deputati,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma  2,  le  parole:  «231  collegi  uninominali»  sono
sostituite dalle seguenti: «un numero di collegi uninominali pari  ai
tre ottavi del totale dei  seggi  da  eleggere  nelle  circoscrizioni
elettorali di cui alla tabella A allegata al  presente  testo  unico,
con  arrotondamento  all'unita'  inferiore,»  e  le  parole  da:  «le
circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol» fino alla fine del comma
sono sostituite  dalle  seguenti:  «la  circoscrizione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol e' ripartita in un numero di collegi uninominali  pari
alla meta' dei seggi  assegnati  alla  circoscrizione  medesima,  con
arrotondamento all'unita' pari superiore. Le circoscrizioni cui  sono
assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali;  le
circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in  un
collegio uninominale»; 
      2) al comma 4, le parole: «231  seggi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «i seggi corrispondenti ai collegi uninominali  di  cui  al
comma 2»; 
    b) all'articolo 83: 
      1) le parole: «due collegi uninominali della circoscrizione  ai
sensi dell'articolo 77», ovunque  ricorrono,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione  ai
sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unita' superiore»; 
      2) al comma 1, lettera f),  le  parole:  «di  617  seggi»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei seggi assegnati nelle  circoscrizioni
del territorio nazionale, con esclusione del  seggio  assegnato  alla
circoscrizione Valle d'Aosta» e la parola: «231» e' soppressa; 
    c) la tabella A.1 e' abrogata. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle  disposizioni  di  legge  modificate  o  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Comma 1, lettere a) e b): 
              - a): il testo dell'articolo 1, commi 2 e 4, del  Testo
          unico delle leggi  recanti  norme  per  la  elezione  della
          Camera dei deputati di cui al decreto del presidente  della
          Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 pubblicato nel Supplemento
          Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del  3  giugno  1957,  n.
          139, di seguito denominato: «Testo unico», come  modificati
          dalla presente legge, sono i seguenti: 
              «2.   Il   territorio   nazionale   e'   diviso   nelle
          circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata
          al presente testo  unico.  Salvi  i  seggi  assegnati  alla
          circoscrizione Estero  e  fermo  restando  quanto  disposto
          dall'articolo  2,  nelle  circoscrizioni   del   territorio
          nazionale sono costituiti un numero di collegi  uninominali
          pari ai tre ottavi del totale dei seggi da  eleggere  nelle
          circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al
          presente  testo  unico,   con   arrotondamento   all'unita'
          inferiore, ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla  base
          della popolazione; la  circoscrizione  Trentino-Alto  Adige
          Sudtirol e' ripartita in un numero di  collegi  uninominali
          pari alla meta' dei  seggi  assegnati  alla  circoscrizione
          medesima,  con  arrotondamento  all'unita'  superiore.   Le
          circoscrizioni  cui  sono  assegnati  tre   deputati   sono
          ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui
          sono assegnati due deputati sono costituite in un  collegio
          uninominale.»; 
              (Omissis). 
              «4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione  Estero
          e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2,  i  seggi
          sono ripartiti tra  le  liste  e  le  coalizioni  di  liste
          attribuendo i seggi corrispondenti ai  collegi  uninominali
          di cui al comma  2  ai  candidati  che  hanno  ottenuto  il
          maggior  numero  di  voti  validi   in   ciascun   collegio
          uninominale  e  sono  stati  proclamati  eletti  ai   sensi
          dell'articolo  77.  Gli  altri  seggi  sono  assegnati  nei
          collegi  plurinominali  e  sono  attribuiti,   con   metodo
          proporzionale, ai sensi degli articoli 83  e  83-bis,  alle
          liste e alle coalizioni di liste.»; 
              - b): il testo dell'articolo 83 del Testo  unico,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale  nazionale,  ricevuti
          gli estratti dei  verbali  da  tutti  gli  Uffici  centrali
          circoscrizionali,  facendosi  assistere,  ove  lo   ritenga
          opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente: 
                a)  determina  la  cifra  elettorale   nazionale   di
          ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle  cifre
          elettorali  circoscrizionali   conseguite   nelle   singole
          circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; 
                b) determina il totale  nazionale  dei  voti  validi.
          Esso  e'  dato   dalla   somma   delle   cifre   elettorali
          circoscrizionali di tutte le liste; 
                c)  determina  la  cifra  elettorale   nazionale   di
          ciascuna coalizione di liste.  Tale  cifra  e'  data  dalla
          somma  delle  cifre  elettorali   nazionali   delle   liste
          collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione
          della cifra  elettorale  nazionale  di  coalizione  i  voti
          espressi  a  favore  delle  liste  collegate  che   abbiano
          conseguito sul piano nazionale un  numero  di  voti  validi
          inferiore all'1 per cento del totale, fatto salvo,  per  le
          liste    rappresentative    di    minoranze    linguistiche
          riconosciute, quanto previsto alla lettera e); 
                d) determina la cifra elettorale circoscrizionale  di
          ciascuna coalizione di liste.  Tale  cifra  e'  data  dalla
          somma delle cifre elettorali circoscrizionali  delle  liste
          collegate tra loro  in  coalizione,  individuate  ai  sensi
          dell'ultimo periodo della lettera c); 
                e) individua quindi: 
                  1) le coalizioni di liste  che  abbiano  conseguito
          sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti  validi
          espressi e che comprendano almeno una lista  collegata  che
          abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per  cento
          dei  voti  validi  espressi  ovvero  una  lista   collegata
          rappresentativa  di  minoranze  linguistiche  riconosciute,
          presentata  esclusivamente  in  una  regione  ad  autonomia
          speciale il cui statuto o le relative norme  di  attuazione
          prevedano  una  particolare  tutela   di   tali   minoranze
          linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20  per  cento
          dei voti validi espressi nella regione  medesima  o  i  cui
          candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto
          dei  collegi  uninominali  della  circoscrizione  ai  sensi
          dell'articolo 77, con arrotondamento all'unita' superiore; 
                  2) le singole liste non collegate, o  collegate  in
          coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di  cui
          al numero 1), che abbiano conseguito  sul  piano  nazionale
          almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonche'  le
          singole  liste  non  collegate  e  le  liste  collegate  in
          coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di  cui
          al numero 1),  rappresentative  di  minoranze  linguistiche
          riconosciute, presentate esclusivamente in una  regione  ad
          autonomia speciale il cui statuto o le  relative  norme  di
          attuazione  prevedano  una  particolare  tutela   di   tali
          minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20
          per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o
          i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno  un
          quarto dei  collegi  uninominali  della  circoscrizione  ai
          sensi  dell'articolo  77,  con  arrotondamento   all'unita'
          superiore; 
                f) procede  al  riparto  dei  seggi  assegnati  nelle
          circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione del
          seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta; a  tale
          fine,  detrae  i  seggi  gia'   attribuiti   ai   candidati
          proclamati  eletti  nei  collegi   uninominali   ai   sensi
          dell'articolo 77, comma 1, lettera b), e procede al riparto
          dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le  singole
          liste di cui alla lettera e) del  presente  comma  in  base
          alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse,  fatto
          salvo quanto previsto all'articolo 92, primo comma. A  tale
          fine divide il  totale  delle  cifre  elettorali  nazionali
          delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla
          lettera e) del presente comma per il numero  dei  seggi  da
          attribuire,  ottenendo  cosi'   il   quoziente   elettorale
          nazionale. Nell'effettuare tale divisione non  tiene  conto
          dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide  poi
          la cifra elettorale nazionale  di  ciascuna  coalizione  di
          liste o singola lista per tale quoziente. La  parte  intera
          del quoziente cosi'  ottenuto  rappresenta  il  numero  dei
          seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola
          lista. I seggi che  rimangono  ancora  da  attribuire  sono
          rispettivamente  assegnati  alle  coalizioni  di  liste   o
          singole liste per le quali queste ultime divisioni  abbiano
          dato i maggiori resti,  secondo  l'ordine  decrescente  dei
          resti medesimi, e, in caso di parita' di  resti,  a  quelle
          che  abbiano  conseguito  la  maggiore   cifra   elettorale
          nazionale;  a  parita'  di  quest'ultima   si   procede   a
          sorteggio; 
                g) procede, per  ciascuna  coalizione  di  liste,  al
          riparto dei  seggi  fra  le  liste  collegate  che  abbiano
          conseguito sul piano nazionale almeno il 3  per  cento  dei
          voti  validi  espressi  nonche'  fra  le  liste   collegate
          rappresentative  di  minoranze  linguistiche  riconosciute,
          presentate  esclusivamente  in  una  regione  ad  autonomia
          speciale il cui statuto o le relative norme  di  attuazione
          prevedano  una  particolare  tutela   di   tali   minoranze
          linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento
          dei voti validi espressi nella regione  medesima  o  i  cui
          candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto
          dei  collegi  uninominali  della  circoscrizione  ai  sensi
          dell'articolo 77, con arrotondamento all'unita'  superiore.
          A tale fine, divide la somma delle cifre  elettorali  delle
          liste ammesse al  riparto  per  il  numero  di  seggi  gia'
          individuato ai sensi della lettera f) del  presente  comma.
          Nell'effettuare   tale   divisione    non    tiene    conto
          dell'eventuale  parte  frazionaria  del   quoziente   cosi'
          ottenuto. Divide  poi  la  cifra  elettorale  nazionale  di
          ciascuna lista ammessa al riparto per  tale  quoziente.  La
          parte intera del quoziente cosi'  ottenuto  rappresenta  il
          numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che
          rimangono  ancora  da   attribuire   sono   rispettivamente
          assegnati alle liste per le quali queste  ultime  divisioni
          abbiano dato i maggiori resti e,  in  caso  di  parita'  di
          resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore  cifra
          elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si  procede
          a sorteggio; 
                h) procede quindi alla  distribuzione  nelle  singole
          circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste
          o singole liste  di  cui  alla  lettera  e).  A  tale  fine
          determina il numero di  seggi  da  attribuire  in  ciascuna
          circoscrizione sottraendo dal numero  dei  seggi  spettanti
          alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3,  comma
          1, il  numero  dei  collegi  uninominali  costituiti  nella
          circoscrizione.  Divide  quindi  la   somma   delle   cifre
          elettorali circoscrizionali delle  coalizioni  di  liste  e
          delle singole liste ammesse al riparto  per  il  numero  di
          seggi da attribuire nella circoscrizione,  ottenendo  cosi'
          il quoziente elettorale  circoscrizionale.  Nell'effettuare
          tale  divisione  non  tiene  conto   dell'eventuale   parte
          frazionaria del quoziente cosi'  ottenuto.  Divide  poi  la
          cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di
          liste  o  singola  lista  per   il   quoziente   elettorale
          circoscrizionale,   ottenendo   cosi'   il   quoziente   di
          attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione
          rappresenta il numero dei seggi  da  assegnare  a  ciascuna
          coalizione di liste o singola lista. I seggi che  rimangono
          ancora da attribuire sono  rispettivamente  assegnati  alle
          coalizioni di liste o singole liste  per  le  quali  queste
          ultime divisioni hanno dato le maggiori parti  decimali  e,
          in caso di parita', alle  coalizioni  di  liste  o  singole
          liste che hanno conseguito  la  maggiore  cifra  elettorale
          nazionale;  a  parita'  di  quest'ultima   si   procede   a
          sorteggio. Esclude  dall'attribuzione  di  cui  al  periodo
          precedente le coalizioni di  liste  o  singole  liste  alle
          quali e' stato gia' attribuito il numero di seggi  ad  esse
          assegnato a seguito delle operazioni di  cui  alla  lettera
          f). Successivamente l'Ufficio  accerta  se  il  numero  dei
          seggi assegnati  in  tutte  le  circoscrizioni  a  ciascuna
          coalizione di liste o singola lista corrisponda  al  numero
          di seggi determinato ai sensi della  lettera  f).  In  caso
          negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla
          coalizione di liste o singola lista che  abbia  il  maggior
          numero di seggi eccedenti e, in caso di  parita'  di  seggi
          eccedenti da parte di piu' coalizioni di  liste  o  singole
          liste, da quella  che  abbia  ottenuto  la  maggiore  cifra
          elettorale  nazionale,  proseguendo  poi   con   le   altre
          coalizioni di liste o singole liste in  ordine  decrescente
          di  seggi  eccedenti:  sottrae  i  seggi   eccedenti   alla
          coalizione di liste o singola  lista  nelle  circoscrizioni
          nelle quali essa li ha ottenuti con le parti  decimali  dei
          quozienti  di  attribuzione,   secondo   il   loro   ordine
          crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di  liste  o
          singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di  seggi
          spettante,  abbiano  parti  decimali  dei   quozienti   non
          utilizzate.  Conseguentemente,  assegna  i  seggi  a   tali
          coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima
          circoscrizione due o piu' coalizioni  di  liste  o  singole
          liste abbiano parti decimali dei quozienti non  utilizzate,
          il seggio e' attribuito alla coalizione  di  liste  o  alla
          singola lista con la piu' alta parte decimale del quoziente
          non utilizzata o, in caso  di  parita',  a  quella  con  la
          maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso  in  cui  non
          sia  possibile  attribuire  il  seggio  eccedentario  nella
          medesima circoscrizione, in quanto non vi siano  coalizioni
          di liste o singole liste deficitarie con parti decimali  di
          quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa
          coalizione  di  liste   o   singola   lista   eccedentaria,
          nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare  un'altra
          circoscrizione, fino a quando non sia  possibile  sottrarre
          il seggio eccedentario e attribuirlo ad una  coalizione  di
          liste  o   singola   lista   deficitaria   nella   medesima
          circoscrizione. Nel caso in  cui  non  sia  possibile  fare
          riferimento  alla  medesima  circoscrizione  ai  fini   del
          completamento   delle   operazioni   precedenti,   fino   a
          concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione  di
          liste o singola  lista  eccedentaria  vengono  sottratti  i
          seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha  ottenuti  con
          le minori parti decimali del quoziente  di  attribuzione  e
          alla coalizione di liste o singola lista  deficitaria  sono
          conseguentemente    attribuiti    seggi     nelle     altre
          circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali
          del quoziente di attribuzione non utilizzate; 
                i)  procede  quindi  all'attribuzione  nelle  singole
          circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste  di  ciascuna
          coalizione.   A   tale   fine,   determina   il   quoziente
          circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste  dividendo
          il totale delle  cifre  elettorali  circoscrizionali  delle
          liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera  g),
          primo periodo, per  il  numero  dei  seggi  assegnati  alla
          coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera  h).
          Nell'effettuare la divisione di cui al  periodo  precedente
          non  tiene  conto  dell'eventuale  parte  frazionaria   del
          quoziente.    Divide    quindi    la    cifra    elettorale
          circoscrizionale di ciascuna  lista  della  coalizione  per
          tale  quoziente  circoscrizionale.  La  parte  intera   del
          quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da
          assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da
          attribuire  sono   assegnati   alle   liste   seguendo   la
          graduatoria decrescente delle parti decimali dei  quozienti
          cosi' ottenuti; in caso di parita',  sono  attribuiti  alle
          liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale;  a
          parita' di quest'ultima, si procede  a  sorteggio.  Esclude
          dall'attribuzione di cui al  periodo  precedente  le  liste
          alle quali e' stato attribuito il numero di seggi  ad  esse
          assegnato a seguito delle operazioni di  cui  alla  lettera
          g). Successivamente l'ufficio  accerta  se  il  numero  dei
          seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista
          corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi
          della lettera g). In caso negativo, procede  alle  seguenti
          operazioni, iniziando dalla  lista  che  abbia  il  maggior
          numero di seggi eccedenti e, in caso di  parita'  di  seggi
          eccedenti da parte di  piu'  liste,  da  quella  che  abbia
          ottenuto   la   maggiore   cifra   elettorale    nazionale,
          proseguendo poi con le altre liste, in  ordine  decrescente
          di seggi eccedenti: sottrae i seggi  eccedenti  alla  lista
          nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le
          parti  decimali  dei  quozienti,  secondo  il  loro  ordine
          crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non  abbiano
          ottenuto  il  numero  di  seggi  spettante,  abbiano  parti
          decimali dei quozienti  non  utilizzate.  Conseguentemente,
          assegna i  seggi  a  tali  liste.  Qualora  nella  medesima
          circoscrizione due o piu' liste abbiano parti decimali  dei
          quozienti non utilizzate,  il  seggio  e'  attribuito  alla
          lista con la piu' alta parte  decimale  del  quoziente  non
          utilizzata o, in caso di parita', a quella con la  maggiore
          cifra  elettorale  nazionale.  Nel  caso  in  cui  non  sia
          possibile attribuire il seggio eccedentario nella  medesima
          circoscrizione, in quanto non vi  siano  liste  deficitarie
          con parti decimali di quozienti non  utilizzate,  l'Ufficio
          prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei
          decimali crescenti, a individuare un'altra  circoscrizione,
          fino  a  quando  non  sia  possibile  sottrarre  il  seggio
          eccedentario e attribuirlo ad una lista  deficitaria  nella
          medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia  possibile
          fare riferimento alla medesima circoscrizione ai  fini  del
          completamento   delle   operazioni   precedenti,   fino   a
          concorrenza  dei  seggi  ancora  da  cedere,   alla   lista
          eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni
          nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del
          quoziente di attribuzione e  alle  liste  deficitarie  sono
          conseguentemente    attribuiti    seggi     nelle     altre
          circoscrizioni  nelle  quali  abbiano  le  maggiori   parti
          decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate. 
              2. L'Ufficio centrale nazionale provvede  a  comunicare
          ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il  numero  dei
          seggi assegnati a ciascuna lista. 
              3.  Di  tutte  le  operazioni   dell'Ufficio   centrale
          nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un  apposito
          verbale:  un  esemplare  e'  rimesso  alla  Segreteria   un
          generale della Camera dei deputati, la  quale  ne  rilascia
          ricevuta;  un  altro  esemplare  e'  depositato  presso  la
          cancelleria della Corte di cassazione.».