Art. 2 
 
Disposizioni  per  assicurare  l'applicabilita'   delle   norme   per
  l'elezione del Senato della Repubblica indipendentemente dal numero
  dei parlamentari 
 
  1. Al testo unico delle leggi  recanti  norme  per  l'elezione  del
Senato della Repubblica, di cui al decreto  legislativo  20  dicembre
1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al  comma  2,  le  parole:  «Il  territorio  nazionale,  con
eccezione della Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  e  del  Trentino-Alto
Adige/Südtirol, e' suddiviso in 109 collegi  uninominali  nell'ambito
delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise e' costituito un
collegio  uninominale.  I»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Il
territorio nazionale e' suddiviso in un numero di collegi uninominali
pari  ai  tre  ottavi  del  totale  dei  seggi  da   eleggere   nelle
circoscrizioni  regionali,   con   arrotondamento   all'unita'   piu'
prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione.  Fatti  salvi  i
collegi uninominali delle regioni che eleggono  un  solo  senatore  e
quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol, i»; 
      2) al  comma  3,  le  parole:  «La  regione  Valle  d'Aosta  e'
costituita» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni che  eleggono
un solo senatore sono costituite»; 
      3) al comma 4, dopo le parole: «legge 30 dicembre 1991, n. 422»
sono inserite  le  seguenti:  «,  ovvero  in  un  numero  di  collegi
uninominali individuato nel numero pari  piu'  alto  nel  limite  dei
seggi assegnati alla regione»; 
    b) all'articolo 16-bis, le parole: «due collegi uninominali della
circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16»  e  «due  collegi
uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:  «un  quarto  dei  collegi
uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16,
con arrotondamento all'unita' superiore»; 
    c) all'articolo 17, le parole:  «due  collegi  uninominali  della
regione  ai  sensi  dell'articolo  16»,   ovunque   ricorrono,   sono
sostituite dalle seguenti: «un quarto dei collegi  uninominali  della
circoscrizione   regionale   ai   sensi   dell'articolo    16,    con
arrotondamento all'unita' superiore»; 
    d) alla rubrica del titolo VII, le parole: «Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste e» sono sostituite dalle  seguenti:  «che  eleggono  un  solo
senatore e per la regione»; 
    e) all'articolo 20, comma 1: 
      1) all'alinea, le parole: «nel collegio  della  Valle  d'Aosta»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «nei  collegi  delle  regioni  che
eleggono un solo senatore»; 
      2) alla lettera a), le parole: «nella  regione  Valle  d'Aosta»
sono sostituite dalle seguenti: «nelle regioni che eleggono  un  solo
senatore» e le parole: «di Aosta»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«del capoluogo di regione»; 
      3) alla lettera c), le parole: «due  regioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «regioni di cui al presente articolo»; 
      4) alla lettera d), le parole: «di Aosta» sono sostituite dalle
seguenti: «del capoluogo di regione»; 
    f) all'articolo 21-ter, comma 1, le parole: «della Valle d'Aosta»
sono sostituite dalle seguenti: «di una regione che  elegge  un  solo
senatore». 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f): 
              - a): il testo dell'articolo 1, commi 2,  3  e  4,  del
          Testo unico delle leggi recanti norme per la  elezione  del
          Senato della Repubblica di cui al  decreto  legislativo  20
          dicembre 1993, n. 533, pubblicato nel Supplemento Ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre  1993  n.  302,  di
          seguito denominato: «Testo unico»,  come  modificati  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              «2. Il territorio nazionale e' suddiviso in  un  numero
          di collegi uninominali pari ai tre ottavi  del  totale  dei
          seggi  da  eleggere  nelle  circoscrizioni  regionali,  con
          arrotondamento all'unita' piu' prossima, assicurandone  uno
          per ogni circoscrizione. Fatti salvi i collegi  uninominali
          delle regioni che eleggono un solo senatore  e  quelli  del
          Trentino-Alto   Adige   /Sudtirol,   i   restanti   collegi
          uninominali   sono   ripartiti    nelle    altre    regioni
          proporzionalmente  alla  rispettiva  popolazione.  In  tali
          collegi uninominali risulta  eletto  il  candidato  che  ha
          riportato il maggior numero di voti validi. 
              3. Le  regioni  che  eleggono  un  solo  senatore  sono
          costituite in unico collegio uninominale. 
              4. La regione Trentino-Alto Adige e' costituita in  sei
          collegi  uninominali  definiti  ai  sensi  della  legge  30
          dicembre 1991, n. 422,  ovvero  in  un  numero  di  collegi
          uninominali individuato  nel  numero  pari  piu'  alto  nel
          limite dei seggi assegnati alla regione.»; 
              - b): il testo dell'articolo 16-bis  del  Testo  unico,
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art.  16-bis.  -  1.  L'Ufficio  elettorale   centrale
          nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da  tutti  gli
          Uffici elettorali regionali, facendosi  assistere,  ove  lo
          ritenga  opportuno,  da  uno  o  piu'  esperti  scelti  dal
          presidente: 
                a)  determina  la  cifra  elettorale   nazionale   di
          ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle  cifre
          elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle
          liste aventi il medesimo contrassegno; 
                b) determina il totale  nazionale  dei  voti  validi.
          Esso e' dato dalla somma delle cifre  elettorali  regionali
          di tutte le liste; 
                c)  determina  la  cifra  elettorale   nazionale   di
          ciascuna coalizione di liste.  Tale  cifra  e'  data  dalla
          somma  delle  cifre  elettorali   nazionali   delle   liste
          collegate tra  loro  in  coalizione.  Non  concorrono  alla
          determinazione  della   cifra   elettorale   nazionale   di
          coalizione i voti espressi a favore delle  liste  collegate
          che abbiano conseguito sul piano  nazionale  un  numero  di
          voti validi inferiore all'1 per cento del totale, tranne il
          caso in cui tali liste abbiano  conseguito  almeno  in  una
          regione un numero di voti validi  pari  almeno  al  20  per
          cento dei  voti  validi  espressi  nella  regione  medesima
          ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze
          linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una
          regione ad autonomia speciale il cui statuto o le  relative
          norme di attuazione prevedano  una  particolare  tutela  di
          tali minoranze linguistiche, i cui  candidati  siano  stati
          proclamati  eletti  in  almeno  un   quarto   dei   collegi
          uninominali  della  circoscrizione   regionale   ai   sensi
          dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita' superiore; 
                d)  determina  la  cifra  elettorale   regionale   di
          ciascuna coalizione di liste.  Tale  cifra  e'  data  dalla
          somma  delle  cifre  elettorali   regionali   delle   liste
          collegate tra loro  in  coalizione,  individuate  ai  sensi
          dell'ultimo periodo della lettera c); 
                e) individua quindi: 
                  1) le coalizioni di liste  che  abbiano  conseguito
          sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti  validi
          espressi e che comprendano almeno una lista  collegata  che
          abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per  cento
          dei voti validi espressi ovvero  una  lista  collegata  che
          abbia conseguito almeno il 20 per  cento  dei  voti  validi
          espressi almeno in una regione ovvero una  lista  collegata
          rappresentativa  di  minoranze  linguistiche  riconosciute,
          presentata  esclusivamente  in  una  regione  ad  autonomia
          speciale, il cui statuto o le relative norme di  attuazione
          prevedano  una  particolare  tutela   di   tali   minoranze
          linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti
          in  almeno  un  quarto  dei   collegi   uninominali   della
          circoscrizione regionale ai  sensi  dell'articolo  16,  con
          arrotondamento all'unita' superiore; 
                  2) le singole liste non collegate, o  collegate  in
          coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di  cui
          al numero 1), che abbiano conseguito  sul  piano  nazionale
          almeno il 3 per  cento  dei  voti  validi  espressi,  e  le
          singole liste non collegate, o collegate in coalizioni  che
          non abbiano raggiunto la percentuale di cui al  numero  1),
          che abbiano conseguito almeno il  20  per  cento  dei  voti
          validi espressi almeno in una regione, nonche' le liste non
          collegate,  o  collegate  in  coalizioni  che  non  abbiano
          raggiunto   la   percentuale   di   cui   al   numero   1),
          rappresentative  di  minoranze  linguistiche  riconosciute,
          presentate  esclusivamente  in  una  regione  ad  autonomia
          speciale il cui statuto o le relative norme  di  attuazione
          prevedano  una  particolare  tutela   di   tali   minoranze
          linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti
          in  almeno  un  quarto  dei   collegi   uninominali   della
          circoscrizione regionale ai  sensi  dell'articolo  16,  con
          arrotondamento all'unita' superiore; 
                f) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo
          di estratto del  verbale,  l'elenco  delle  liste  e  delle
          coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera  e),
          numeri 1) e 2).» 
              - c): il testo dell'articolo 17 del Testo  unico,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 17. - 1. L'Ufficio elettorale  regionale  procede
          all'assegnazione   dei   seggi   spettanti   nei    collegi
          plurinominali della  regione  alle  liste  singole  e  alle
          coalizioni di  liste  individuate  dall'Ufficio  elettorale
          centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, comma  1,
          lettera e), numeri 1) e 2), e incluse  nell'elenco  di  cui
          all'articolo 16-bis, comma  1,  lettera  f).  A  tale  fine
          l'Ufficio procede alle seguenti operazioni: 
                a) divide il totale delle cifre elettorali  regionali
          delle coalizioni di liste di cui all'articolo 16-bis, comma
          1, lettera e), numero 1), e delle singole liste che abbiano
          conseguito sul piano nazionale almeno il 3  per  cento  dei
          voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il  20
          per cento dei voti validi espressi nella  regione  e  delle
          singole liste  rappresentative  di  minoranze  linguistiche
          riconosciute, presentate esclusivamente in una  regione  ad
          autonomia speciale il cui statuto o le  relative  norme  di
          attuazione  prevedano  una  particolare  tutela   di   tali
          minoranze  linguistiche,  i  cui  candidati   siano   stati
          proclamati  eletti  in  almeno  un   quarto   dei   collegi
          uninominali  della  circoscrizione   regionale   ai   sensi
          dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita'  superiore,
          per  il  numero  di  seggi  da   attribuire   nei   collegi
          plurinominali della regione, ottenendo cosi'  il  quoziente
          elettorale regionale. Nell'effettuare  tale  divisione  non
          tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente.
          Divide  poi  la  cifra  elettorale  regionale  di  ciascuna
          coalizione di liste o singola lista per tale quoziente.  La
          parte intera del quoziente cosi'  ottenuto  rappresenta  il
          numero dei seggi da  assegnare  a  ciascuna  coalizione  di
          liste o singola lista. I  seggi  che  rimangono  ancora  da
          attribuire sono rispettivamente assegnati  alle  coalizioni
          di liste  o  singole  liste  per  le  quali  queste  ultime
          divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita'
          di resti, a quelle che hanno conseguito la  maggiore  cifra
          elettorale regionale; a parita' di quest'ultima si  procede
          a sorteggio; 
                b) procede, per  ciascuna  coalizione  di  liste,  al
          riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto
          che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3  per
          cento dei  voti  validi  espressi,  nonche'  fra  le  liste
          collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei
          voti validi espressi nella regione, nonche'  fra  le  liste
          collegate   rappresentative   di   minoranze   linguistiche
          riconosciute, presentate esclusivamente in una  regione  ad
          autonomia speciale il cui statuto o le  relative  norme  di
          attuazione  prevedano  una  particolare  tutela   di   tali
          minoranze  linguistiche,  i  cui  candidati   siano   stati
          proclamati  eletti  in  almeno  un   quarto   dei   collegi
          uninominali  della  circoscrizione   regionale   ai   sensi
          dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita'  superiore.
          A tale fine, divide la somma delle cifre  elettorali  delle
          liste ammesse al riparto per il numero di seggi individuato
          ai sensi della lettera a). Nell'effettuare  tale  divisione
          non  tiene  conto  dell'eventuale  parte  frazionaria   del
          quoziente cosi' ottenuto. Divide poi  la  cifra  elettorale
          regionale di ciascuna lista ammessa  al  riparto  per  tale
          quoziente. La parte intera  del  quoziente  cosi'  ottenuto
          rappresenta il numero dei seggi  da  assegnare  a  ciascuna
          lista. I seggi che  rimangono  ancora  da  attribuire  sono
          rispettivamente assegnati alle liste per  le  quali  queste
          ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e,  in  caso
          di parita' di resti, alle liste che abbiano  conseguito  la
          maggiore  cifra  elettorale   regionale;   a   parita'   di
          quest'ultima si procede a sorteggio; 
                c)  nelle   regioni   ripartite   in   piu'   collegi
          plurinominali,  procede  quindi  alla   distribuzione   nei
          singoli collegi  plurinominali  dei  seggi  assegnati  alle
          liste. A tale  fine,  per  ciascun  collegio  plurinominale
          divide la somma delle cifre elettorali  di  collegio  delle
          liste alle quali  devono  essere  assegnati  seggi  per  il
          numero dei seggi da attribuire nel collegio  plurinominale,
          ottenendo  cosi'  il  quoziente  elettorale  di   collegio.
          Nell'effettuare   tale   divisione    non    tiene    conto
          dell'eventuale  parte  frazionaria  del   quoziente   cosi'
          ottenuto. Divide poi la cifra  elettorale  di  collegio  di
          ciascuna lista per il  quoziente  elettorale  di  collegio,
          ottenendo cosi' il  quoziente  di  attribuzione.  La  parte
          intera del quoziente di attribuzione rappresenta il  numero
          dei seggi da  assegnare  a  ciascuna  lista.  I  seggi  che
          rimangono  ancora  da   attribuire   sono   rispettivamente
          assegnati alle liste per le quali queste  ultime  divisioni
          hanno dato  le  maggiori  parti  decimali  e,  in  caso  di
          parita', alle liste che hanno conseguito la maggiore  cifra
          elettorale  di  collegio;  a  parita'  di  quest'ultima  si
          procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione  di  cui  al
          periodo precedente  le  liste  alle  quali  e'  stato  gia'
          attribuito il numero di seggi ad esse assegnato  a  seguito
          delle  operazioni  di   cui   alle   lettere   a)   e   b).
          Successivamente l'ufficio accerta se il  numero  dei  seggi
          assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista
          corrisponda al numero di seggi determinato ai  sensi  delle
          lettere a) e b). In caso negativo, determina la  lista  che
          ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a  parita'  di
          essi, la  lista  che  tra  queste  ha  ottenuto  il  seggio
          eccedentario con la minore parte  decimale  del  quoziente;
          sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio  in  cui
          e'  stato  ottenuto  con  la  minore  parte  decimale   dei
          quozienti  di  attribuzione  e  lo   assegna   alla   lista
          deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e,
          a parita' di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore
          parte  decimale  del  quoziente  che  non  ha  dato   luogo
          all'assegnazione di seggio; il  seggio  e'  assegnato  alla
          lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha
          la maggiore parte decimale del  quoziente  di  attribuzione
          non  utilizzata;  ripete  quindi,  in   successione,   tali
          operazioni  sino  alla  assegnazione  di  tutti   i   seggi
          eccedentari alle liste deficitarie.»; 
              - d): la rubrica del titolo VII del Testo  unico,  come
          modificata dalla presente legge, e' la seguente: 
              «Disposizioni speciali per le regioni che  eleggono  un
          solo   senatore   e   per    la    regione    Trentino-Alto
          Adige/Südtirol»; 
              - e): il testo dell'articolo  20,  comma  1  del  Testo
          unico  come,  modificato  dalla  presente  legge,   e'   il
          seguente: 
              «Art. 20 (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 22;  legge
          11 agosto 1991, n. 271, art. 3, comma 4, e  art.  4,  comma
          3). - 1. L'elezione uninominale nei collegi  delle  regioni
          che eleggono un solo senatore  e  nei  collegi  uninominali
          della  regione  Trentino-Alto  Adige  e'   regolata   dalle
          disposizioni   dei   precedenti   articoli,    in    quanto
          applicabili, e dalle norme seguenti: 
                a) nelle regioni che eleggono  un  solo  senatore  la
          candidatura  deve   essere   proposta   con   dichiarazione
          sottoscritta da non meno di  300  e  da  non  piu'  di  600
          elettori del collegio. In caso di scioglimento  del  Senato
          della Repubblica che  ne  anticipi  la  scadenza  di  oltre
          centoventi giorni, il  numero  delle  sottoscrizioni  della
          candidatura e' ridotto della  meta'.  La  dichiarazione  di
          candidatura e' effettuata, insieme al deposito del relativo
          contrassegno,  presso  la  cancelleria  del  tribunale  del
          capoluogo di regione.»; 
                b); 
                c) i modelli di scheda  per  l'elezione  nei  collegi
          uninominali delle regioni di cui al presente articolo  sono
          quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge  13
          marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni; 
                d) il tribunale del capoluogo di regione,  costituito
          in ufficio elettorale regionale ai sensi  dell'articolo  7,
          esercita  le  sue  funzioni   con   l'intervento   di   tre
          magistrati.»; 
              - f): il testo dell'articolo 21-ter, comma 1, del Testo
          unico,  come  modificato  dalla  presente  legge,   e'   il
          seguente: 
              «Art. 21-ter. - 1. Quando, per qualsiasi  causa,  resti
          vacante il seggio di senatore nel collegio  uninominale  di
          una regione che elegge  un  solo  senatore  o  in  uno  dei
          collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il  presidente
          del Senato della Repubblica ne da' immediata  comunicazione
          al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e  al  Ministro
          dell'interno perche' si proceda ad elezione suppletiva  nel
          collegio interessato».