IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  adottare
misure in materia di beni e attivita' culturali; 
  Considerata la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  adottare
misure  a  sostegno  delle  fondazioni   lirico   sinfoniche,   anche
regolamentando la  disciplina  del  personale  delle  fondazioni  nel
rispetto delle norme del diritto dell'Unione europea; 
  Considerata la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  adottare
misure immediate di semplificazione e sostegno  per  il  settore  del
cinema e dell'audiovisivo; 
  Considerata, altresi', la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
adottare misure per il finanziamento  delle  attivita'  di  tutela  e
valorizzazione dei beni culturali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 giugno 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per i beni e le attivita'  culturali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico; 
 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti  in  materia  di  personale  delle  fondazioni  lirico
                             sinfoniche 
 
  1. Al fine  di  assicurare  il  rilancio  delle  fondazioni  lirico
sinfoniche  in  termini  di  programmazione   e   di   sviluppo,   la
prosecuzione delle loro  attivita'  istituzionali  e  il  conseguente
accrescimento dei  settori  economici  connessi,  anche  mediante  il
ricorso da parte delle fondazioni lirico sinfoniche al lavoro a tempo
determinato, garantendo la tutela dei lavoratori del settore  secondo
il  diritto  dell'Unione  europea,  all'articolo   29   del   decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 3, sono  inseriti  i
seguenti: 
    «3-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  23,  in
presenza di  esigenze  contingenti  o  temporanee  determinate  dalla
eterogeneita' delle  produzioni  artistiche  che  rendono  necessario
l'impiego anche di ulteriore personale  artistico  e  tecnico  ovvero
dalla  sostituzione  di  lavoratori   temporaneamente   assenti,   le
fondazioni lirico  sinfoniche  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla  legge  11  novembre
2003, n. 310, possono stipulare, con atto scritto a pena di nullita',
uno o piu' contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento
di mansioni di pari livello e categoria legale, per  una  durata  che
non  puo'  superare  complessivamente,   fatte   salve   le   diverse
disposizioni dei contratti collettivi, i quarantotto mesi, anche  non
continuativi, anche all'esito di successive proroghe  o  rinnovi.  Al
raggiungimento del predetto limite decade ogni diritto di  precedenza
nelle assunzioni  a  tempo  determinato  eventualmente  maturato  dal
lavoratore in forza di disposizioni della contrattazione  collettiva.
A pena di nullita', il contratto reca  l'indicazione  espressa  della
condizione che, ai sensi del presente comma, consente l'assunzione  a
tempo determinato, la proroga  o  il  rinnovo.  Detto  incombente  e'
assolto anche attraverso il riferimento alla realizzazione di  uno  o
piu'  spettacoli,  di  una  o  piu'  produzioni  artistiche  cui  sia
destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro  a
tempo determinato. Fatta salva l'obbligatorieta' della forma  scritta
a pena di nullita', il presente  comma  non  trova  applicazione  nei
confronti  dei  lavoratori  impiegati  nelle   attivita'   stagionali
individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2. 
    3-ter.  La  violazione  di  norme  inderogabili  riguardanti   la
costituzione, la durata, la proroga  o  i  rinnovi  di  contratti  di
lavoro subordinato a tempo determinato non ne comporta la conversione
in contratti a tempo  indeterminato.  Il  lavoratore  interessato  ha
diritto al risarcimento del  danno  derivante  dalla  prestazione  di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni  hanno
l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo  nei  confronti
dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave.». 
  2. All'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.  367,
il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
    «2. Le fondazioni di cui all'articolo 1 e di cui  alla  legge  11
novembre 2003, n. 310 procedono al  reclutamento  del  personale  con
contratti di lavoro a  tempo  indeterminato,  previo  esperimento  di
apposite procedure selettive pubbliche. Con propri provvedimenti,  le
fondazioni stabiliscono criteri e modalita' per il  reclutamento  del
personale di cui al primo periodo nel rispetto dei principi, anche di
derivazione europea, di trasparenza, pubblicita'  e  imparzialita'  e
dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. In  caso  di  mancata  adozione  dei  suddetti
provvedimenti, trova diretta  applicazione  il  citato  articolo  35,
comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I provvedimenti  di
cui al secondo periodo sono pubblicati sul sito  istituzionale  della
fondazione.  In  caso  di  mancata  o  incompleta  pubblicazione   si
applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47,  comma  2,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. 
    2-bis.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  2126  del  codice
civile, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei  provvedimenti
o delle procedure di cui al comma 2, sono  nulli.  Sono  devolute  al
giudice  ordinario  le  controversie  relative  alla  validita'   dei
provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale. 
    2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente  disposizione,  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adotta un decreto contenente uno schema tipo cui ciascuna  fondazione
lirico sinfonica deve uniformarsi per la formulazione di una proposta
di dotazione organica, da trasmettere ai  citati  Ministeri  entro  i
successivi sessanta giorni.  Le  fondazioni  presentano  la  relativa
proposta previa delibera  del  Consiglio  di  indirizzo,  sentite  le
organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative.  Le  proposte
devono essere corredate da: 
      a) una relazione illustrativa e tecnica, corredata  del  parere
del Collegio dei revisori dei conti, che  attesti  la  sostenibilita'
economico-finanziaria della dotazione organica cosi' determinata,  al
fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e  la  copertura
dei relativi oneri con risorse aventi  carattere  di  certezza  e  di
stabilita',  tenendo  conto  anche  degli  obiettivi  dei  Piani   di
risanamento previsti dall'articolo  11  del  decreto-legge  8  agosto
2013, convertito con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013, n. 112 e
dall'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
      b) un documento  di  programmazione  che  rappresenti  come  la
dotazione organica proposta sia diretta a conseguire adeguati livelli
di produzione e di produttivita' della  fondazione,  ovvero  un  loro
incremento; 
      c) l'indicazione del numero dei contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato,  in  essere  alla  data   della   proposta,   ai   sensi
dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei
relativi oneri. 
    2-quater. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della proposta
di dotazione organica secondo le modalita' di cui al comma 2-ter,  il
Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali,  previo  parere  del
Commissario  di  Governo  di  cui  all'articolo  11,  comma  3,   del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013,  n.  112  per  le  fondazioni  che  hanno
presentato i piani di  risanamento  ai  sensi  dell'articolo  11  del
predetto decreto-legge, con uno o piu' decreti adottati  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze  anche  ai  fini  della
valutazione degli aspetti finanziari, approva le dotazioni organiche. 
    2-quinquies. Le fondazioni, con cadenza triennale, verificata  la
sostenibilita' economico-finanziaria e l'adeguatezza  ai  livelli  di
produzione programmati delle  proprie  dotazioni  organiche,  possono
presentare una proposta di modifica mediante il procedimento  di  cui
ai commi 2-ter e 2-quater. Ciascuna fondazione e' tenuta ad  attivare
la procedura di revisione della  dotazione  organica  precedentemente
approvata, dandone tempestiva comunicazione al Ministero per i beni e
le attivita' culturali e al Ministero dell'economia e delle  finanze,
quando risulta essere venuto meno il requisito  della  sostenibilita'
economico-finanziaria, oggetto della verifica periodica del  Collegio
dei revisori dei conti della fondazione. 
    2-sexies. Le assunzioni a  tempo  indeterminato  da  parte  delle
fondazioni devono essere  contenute  nei  limiti  di  un  contingente
corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno
in corso e nei  due  anni  precedenti,  nei  limiti  della  dotazione
organica,  ferma  restando  la  compatibilita'  di   bilancio   della
fondazione. Le assunzioni a tempo indeterminato  sono  effettuate  in
coerenza con il fabbisogno della  fondazione  e  previa  verifica  da
parte del Collegio dei revisori dei conti delle compatibilita' con le
voci  del  bilancio  preventivo  e  del  rispetto  del  limite  della
dotazione organica approvata. 
    2-septies. In presenza  di  vacanze  di  organico  rispetto  alla
dotazione organica  approvata  con  le  modalita'  di  cui  al  comma
2-quater, ciascuna fondazione, fermo  restando  quanto  previsto  dal
comma  2-sexies,  assume  a  tempo  indeterminato,  con  diritto   di
precedenza, i candidati che alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione  risultino  vincitori  di  procedure  selettive
precedentemente bandite dal medesimo  ente  per  il  reclutamento  di
lavoratori a tempo indeterminato, inseriti in graduatorie in corso di
validita'. 
    2-octies. Fino al 31 dicembre 2021, nei  limiti  della  dotazione
organica approvata  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  2-quater,
ciascuna  fondazione  puo',  in  deroga  alle   previsioni   di   cui
all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8  agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre
2013, n. 112, procedere, in misura non superiore al 50 per cento  dei
posti disponibili, ad effettuare  assunzioni  a  tempo  indeterminato
mediante procedure  selettive  riservate  al  personale  artistico  e
tecnico che alla data di pubblicazione dei relativi bandi di concorso
possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo  abbia  prestato
fino a un anno prima della data di entrata in vigore  della  presente
disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione,  sulla
base di  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  per  un  tempo
complessivo non inferiore a diciotto mesi,  anche  non  continuativi,
negli otto anni precedenti. Fino al  31  dicembre  2021,  nei  limiti
della dotazione organica approvata con le modalita' di cui  al  comma
2-quater, ciascuna fondazione puo', in deroga alle previsioni di  cui
all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8  agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre
2013, n. 112, procedere, in misura non superiore al 50 per cento  dei
posti disponibili, ad effettuare  assunzioni  a  tempo  indeterminato
mediante procedure selettive riservate  al  personale  amministrativo
che presti servizio, o  lo  abbia  prestato  fino  a  un  anno  prima
dell'entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  presso   la
fondazione che procede all'assunzione, sulla  base  di  contratti  di
lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non  inferiore  a
trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto  anni  precedenti.
Le  fondazioni  possono  altresi'  avviare,  per  i   residui   posti
disponibili  rispetto  alla  dotazione  organica  approvata  con   le
modalita' di cui al comma 2-quater, procedure selettive del personale
artistico,  tecnico  e  amministrativo  per  titoli  e   per   esami,
finalizzati  a  valorizzare,  con  apposito  punteggio,  l'esperienza
professionale maturata in virtu' di  precedenti  rapporti  di  lavoro
presso le fondazioni lirico  sinfoniche.  Tutte  le  assunzioni  sono
effettuate nel  rispetto  del  comma  2-sexies  e  del  limite  della
dotazione organica approvata, previa verifica da parte  del  Collegio
dei revisori dei conti della compatibilita' con le voci del  bilancio
preventivo  ed  in  coerenza   con   l'effettivo   fabbisogno   della
fondazione. Le modalita' di espletamento delle procedure selettive di
cui  al  presente  comma,  i  titoli  abilitativi,   i   criteri   di
attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono  definiti  da
ciascuna  fondazione,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,
pubblicita' e  imparzialita',  sentite  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative. 
    2-nonies. Per le assunzioni di cui ai commi 2-septies e  2-octies
i limiti finanziari di cui al comma 2-sexies, primo periodo,  possono
essere elevati attraverso l'utilizzo delle  risorse  previste  per  i
contratti di  lavoro  a  tempo  determinato  in  essere,  nei  limiti
necessari a garantire i  livelli  di  produzione  programmati  e  nei
limiti di spesa corrispondenti alla percentuale di  cui  all'articolo
23, comma 1, decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  con  la
condizione che le medesime fondazioni siano in grado di  sostenere  a
regime la relativa spesa di  personale  previa  certificazione  della
sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte del Collegio
dei revisori e che prevedano nei  propri  bilanci  la  contestuale  e
definitiva riduzione di  tale  valore  di  spesa  utilizzato  per  le
assunzioni a tempo indeterminato dalla percentuale di cui al predetto
articolo 23, comma 1. 
    2-decies. A decorrere dall'approvazione delle dotazioni organiche
ai sensi del comma 2-quater, le piante organiche approvate  ai  sensi
dell'articolo 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800,  sono  prive  di
ogni effetto. Ovunque ricorra il richiamo alle  piante  organiche  di
cui  al  primo  periodo  deve  intendersi  riferito  alle   dotazioni
organiche approvate ai sensi del comma 2-quater.». 
  3. All'articolo 11, comma 19 del decreto-legge 8  agosto  2013,  n.
91, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole  «procedure   selettive
pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «da svolgersi nel  rispetto  di
quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto  legislativo
29 giugno 1996, n. 367»; 
    b) il dodicesimo periodo e' soppresso. 
  4. I commi 5, 5-bis e 8-bis dell'articolo 3  del  decreto-legge  30
aprile 2010, n. 64, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
giugno 2010, n. 100, sono abrogati.