Art. 5 
 
                Misure urgenti per la manifestazione 
                           UEFA Euro 2020 
 
  1. Al fine di garantire l'integrita' e  la  tutela  del  patrimonio
storico, artistico e culturale della Capitale,  in  coerenza  con  il
decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e  assicurare   la
tempestiva realizzazione degli interventi inerenti la  manifestazione
UEFA Euro 2020 da realizzare nel territorio di  Roma  Capitale,  Roma
Capitale puo' nominare un commissario straordinario con il compito di
provvedere in via esclusiva all'espletamento delle procedure  dirette
alla  realizzazione  di  lavori  e  all'acquisizione  di  servizi   e
forniture, anche per eventi strettamente  connessi  allo  svolgimento
della manifestazione sportiva. 
  2. Al commissario, che svolge le funzioni di  stazione  appaltante,
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati. 
  3. E' in facolta' del  commissario:  predisporre  ed  approvare  il
piano  degli  interventi;  operare  le  riduzioni  dei  termini  come
stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i
termini stabiliti dagli articoli  97,  183,  188  e  189  del  citato
decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50;  ridurre  fino  a  dieci
giorni, in  conformita'  alla  direttiva  2007/66/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007,  il  termine  di  cui
all'articolo 32, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. E' altresi' in facolta' del commissario fare ricorso all'articolo
63, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  4. Per la realizzazione degli interventi di  cui  al  comma  1,  il
Commissario predispone il piano di cui al comma 3 da  trasmettere  al
Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei beni  e  delle
attivita' culturali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e all'Autorita' di  governo  competente  in  materia  di  sport.  Per
l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel  piano,  il
Commissario procede alla convocazione delle  Conferenze  dei  servizi
previsti dalla vigente normativa e applica - laddove compatibili - le
disposizioni di cui all'articolo 61, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.