IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 28 marzo 2019, n.
26; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  destinare  al
miglioramento dei saldi di  finanza  pubblica  i  risparmi  di  spesa
conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie  iscritte  in
bilancio per l'attuazione delle diposizioni di cui al Capo I  e  agli
articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 1° luglio 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
             Miglioramento dei saldi di finanza pubblica 
 
  1. Per l'anno 2019, i risparmi  di  spesa  e  le  maggiori  entrate
conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie  iscritte  in
bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I e  agli
articoli  14  e  15,  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.   4,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo  2019,  n.  26,
costituiscono economie di bilancio o  sono  versati  all'entrata  del
bilancio dello Stato al fine di essere destinati al miglioramento dei
saldi di finanza pubblica. 
  2. Al fine di conseguire il  miglioramento  dei  saldi  di  finanza
pubblica di cui al comma 1 rispetto alle  previsioni  tendenziali  di
finanza pubblica almeno nella misura di 1.500 milioni  di  euro,  per
l'anno 2019 le dotazioni del bilancio  dello  Stato,  in  termini  di
competenza e  cassa,  sono  corrispondentemente  accantonate  e  rese
indisponibili per la gestione secondo quanto indicato nell'Allegato 1
al presente decreto. Con decreti del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di  spesa,  su
richiesta  dei  Ministri  interessati,  possono   essere   rimodulati
nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando  la
neutralita' degli effetti sui saldi di finanza pubblica. 
  3.  Sulla  base  della  rendicontazione  degli   oneri   sostenuti,
comunicata entro il 15 settembre 2019, risultante dai monitoraggi  di
cui agli articoli 12, comma 10 e 28, comma 3,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26 e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora
da sostenere entro la  fine  del  corrente  anno,  con  delibera  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, gli accantonamenti di cui al comma 2 sono  confermati,
in  tutto  o  in  parte,  per  l'esercizio  in  corso  o  sono   resi
disponibili. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 257, terzo e quarto
periodo, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145  e  all'articolo  12,
comma 11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogate. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.